CODICE DI DIRITTO CANONICO
LA FUNZIONE D' INSEGNARE DELLA CHIESA TITOLO III L'EDUCAZIONE CATTOLICA (Cann. 793 – 821) Can. 793 - §1. I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli. §2. È diritto dei genitori di usufruire anche degli aiuti che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica dei figli. Can. 794 - §1. A titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana. §2. È dovere dei pastori delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione cattolica. Can. 795 - Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune delle società, i fanciulli e i giovani siano educati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più maturo senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale. |