I LUOGHI E I TEMPI SACRI
TITOLO I
I LUOGHI SACRI
(Cann. 1205 – 1243)
CAPITOLO I (Cann. 1214-1222)
LE CHIESE
Can. 1214 - Con il nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto.
Can. 1215 - §1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo diocesano.
§2. Il Vescovo diocesano non dia tale consenso se, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine, non giudica che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino.
§3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per costituire una nuova casa nella diocesi o nella città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo.
Can. 1216 - Nella costruzione e nel restauro delle chiese, avvalendosi del consiglio dei periti, si osservino i princìpi e le norme della liturgia e dell'arte sacra.
Can. 1217 - §1. Compiuta opportunamente la costruzione, la nuova chiesa sia quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia.
§2. Le chiese, particolarmente quelle cattedrali e parrocchiali, siano dedicate con rito solenne.
Can. 1218 - Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che una volta avvenuta la dedicazione non può essere cambiato.
Can. 1219 - Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali.
Can. 1220 - §1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nelle chiese siano mantenuti quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e che si rimuova da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo.
§2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino la cura ordinaria della manutenzione e gli opportuni mezzi di sicurezza.
Can. 1221 - L'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre celebrazioni sia libero e gratuito.
Can. 1222 - §1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.
§2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.