CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
PARTE I
DELITTI E PENE IN GENERE TITOLO IV LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI (Cann. 1331 – 1340)
CAPITOLO II (Cann. 1336-1338)
LE PENE ESPIATORIE
Can. 1336 - § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in
perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che
la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5. |
§ 2: Ingiunzione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa,
secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale.
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§ 3: Proibizione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di
fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici
o agli incarichi;
3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine;
4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo;
5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli;
6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare
con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici;
7° di portare l’abito ecclesiastico o religioso.
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§ 4 Privazione: 1º di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di
alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi;
2º della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;
3º della potestà delegata di governo;
4º di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli;
5º di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i
regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can.
1350, § 1.
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§ 5. La dimissione dallo stato clericale. |
Can. 1337 - § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può
essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l’ingiunzione di dimorarvi
può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai
religiosi. |
§ 2. Per infliggere l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o
territorio, è necessario che vi sia il consenso dell’Ordinario di quel luogo,
salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei
chierici anche extradiocesani. |
Can. 1338 - § 1. Le pene espiatorie, recensite nel can. 1336, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli,
insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena. |
§ 2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di
esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi
accademici. |
§ 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336, § 3, si deve osservare la norma
data per le censure al can. 1335, § 2. |
§ 4. Soltanto le pene espiatorie recensite come proibizioni nel can. 1336, § 3,
possono essere pene latae sententiae o altre che eventualmente siano stabilite
con legge o precetto. |
§ 5. Le proibizioni di cui al can. 1336, § 3, non sono mai sotto pena di
nullità. |
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