Can. 1354 - § 1. Oltre a quelli che sono enumerati nei cann. 1355-1356, tutti coloro
che possono dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un
precetto che commina una pena, possono anche rimettere quella pena. |
§ 2. La legge o il precetto che costituiscono una pena possono inoltre dare
anche ad altri potestà di rimettere la pena. |
§ 3. Se la Sede Apostolica ha riservato a sé o ad altri la remissione della
pena, la riserva deve essere interpretata in senso stretto. |
Can. 1355 - § 1. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia una pena ferendae sententiae inflitta o latae sententiae dichiarata e purché non sia riservata alla Sede Apostolica: 1º l’Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena,
oppure l’ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri;
2º l’Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però
consultato l’Ordinario di cui nel n. 1, a meno che per circostanze straordinarie
ciò sia impossibile.
|
§ 2. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia una pena latae sententiae non ancora dichiarata e purché non sia riservata alla Sede
Apostolica: 1º l’Ordinario ai propri sudditi;
2º l’Ordinario del luogo anche a coloro che si trovano nel suo territorio o vi
hanno commesso il delitto;
3º qualunque Vescovo tuttavia nell’atto della confessione sacramentale.
|
Can. 1356 - § 1. Possono rimettere la pena ferendae sententiae o latae
sententiae stabilita da un precetto che non sia stato dato dalla Sede
Apostolica: 1º l’autore del precetto;
2º l’Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena o
che l’ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri;
3º l’Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente.
|
§ 2. Prima che avvenga la remissione, deve essere consultato l’autore del
precetto, a meno che per circostanze straordinarie ciò non sia possibile, o chi
ha inflitto o dichiarato la pena. |
Can. 1357 - § 1. Ferme restando le disposizioni dei cann. 508 e 976, il confessore può
rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di
scomunica o d’interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere
in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente
provveda. |
§ 2. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l’onere di
ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore
competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue
decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura
in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere
fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del
penitente. |
§ 3. Allo stesso onere di ricorrere sono tenuti, venuto meno il pericolo, coloro
che a norma del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o
riservata alla Sede Apostolica. |
Can. 1358 - § 1. Non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia
receduto dalla contumacia, a norma del can. 1347, §2; a chi abbia receduto poi
non si può negare la remissione, salvo il disposto del can. 1361, § 4. |
§ 2. Chi rimette la censura può provvedere a norma del can. 1348 o anche imporre
una penitenza. |
Can. 1359 - Se qualcuno è vincolato da più di una pena, la remissione vale soltanto
per le pene in essa espresse; la remissione generale poi toglie tutte le pene,
ad eccezione di quelle che il delinquente nella domanda abbia taciuto in mala
fede. |
Can. 1360 - La remissione della pena estorta per mezzo della forza o di timore grave o
per dolo è invalida per lo stesso diritto. |
Can. 1361 - § 1. La remissione può anche essere data ad una persona assente, oppure
sotto condizione. |
§ 2. La remissione in foro esterno sia data per scritto, a meno che una grave
causa suggerisca altrimenti. |
§ 3. La domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non
nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama del reo o sia necessario
per riparare lo scandalo. |
§ 4. Non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio
dell’Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato; costui
può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione, con una delle
pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli viene rimessa la
censura a norma del can. 1358, § 1. |
Can. 1362 -§ 1. L’azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si
tratti: 1° di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che sono soggetti a norme speciali;
2° fermo restando il disposto del n. 1, dell’azione per i delitti di cui nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, che si prescrive in sette anni, o di quella per i delitti di cui al can. 1398, § 1, che si prescrive in
vent’anni;
3° di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare
abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione.
|
§ 2. La prescrizione, salvo che la legge stabilisca altro, decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è
permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato. |
§ 3. Citato il reo a norma del can. 1723 oppure informato nel modo previsto dal can.
1507, § 3, della presentazione, a norma del can. 1721, § 1, del libello di
accusa, si sospende la prescrizione dell’azione criminale per tre anni;
trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione
del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già
decorso per la prescrizione. La stessa sospensione ugualmente sussiste se,
osservato il can. 1720, n. 1, si procede alla pena da infliggere o dichiarare
per decreto extragiudiziale. |
Can. 1363 - § 1. Se nei limiti di tempo di cui nel can. 1362, da computarsi a partire
dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, al reo non sia
stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui nel can. 1651, l’azione
intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione. |
§ 2. Il che vale, osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata
inflitta per decreto extragiudiziale. |