Dicastero per il Clero
Il Dicastero per il Clero tratta di tutto quanto si riferisce ai presbiteri e ai diaconi del clero diocesano riguardo alle loro persone, al loro ministero pastorale e a ciò che è loro necessario per un suo fruttuoso esercizio. In tali questioni offre ai Vescovi l’aiuto opportuno.
Il Dicastero manifesta e attua la sollecitudine della Sede Apostolica per quanto attiene alla formazione dei candidati agli Ordini sacri.
Il Dicastero assiste i Vescovi diocesani affinché nelle loro Chiese si provveda alla pastorale vocazionale al ministero ordinato e nei seminari, istituiti e diretti a norma del diritto, gli alunni siano educati adeguatamente con una solida formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale.
Per quanto per disposizione del diritto è di competenza della Santa Sede, il Dicastero vigila che la vita comunitaria ed il governo dei seminari siano conformi alle esigenze della formazione sacerdotale e altresì che i Superiori ed educatori concorrano quanto più possibile, con l’esempio e la retta dottrina, alla formazione della personalità dei futuri ministri ordinati.
Spetta al Dicastero la promozione di tutto ciò che riguarda la formazione dei futuri chierici tramite apposite norme quali la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e la Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, nonché altri documenti relativi alla formazione permanente.
Compete al Dicastero confermare la Ratio institutionis sacerdotalis nationalis emanata dalle Conferenze episcopali, nonché confermare l’erezione di seminari interdiocesani ed i loro Statuti.
Per garantire e migliorare la qualità della formazione sacerdotale, il Dicastero promuove l’erezione di seminari interdiocesani laddove i seminari diocesani non possano garantire un’adeguata formazione con sufficiente numero di candidati al ministero ordinato, la dovuta qualità dei formatori, dei docenti e dei direttori spirituali, nonché il supporto delle altre strutture necessarie.
Il Dicastero offre assistenza ai Vescovi diocesani e alle Conferenze episcopali nella loro rispettiva attività di governo in tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici e collabora per la loro formazione permanente. Procura altresì che i Vescovi diocesani o le Conferenze episcopali provvedano al sostentamento e alla previdenza sociale del clero a norma del diritto.
È competente ad esaminare in via amministrativa le eventuali controversie e ricorsi gerarchici presentati dai chierici, anche membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, per ciò che concerne l’esercizio del ministero, fatto salvo il prescritto dell’art. 28 § 1.
Studia, con l’aiuto dei Dicasteri competenti, le problematiche derivanti dalla mancanza di presbiteri che in diverse parti del mondo da un lato priva il popolo di Dio della possibilità di partecipare all’Eucaristia e dall’altro fa venir meno la struttura sacramentale della Chiesa stessa. Incoraggia, quindi, i Vescovi e le Conferenze episcopali ad una più adeguata distribuzione del clero.
Spetta al Dicastero trattare, in conformità con le disposizioni canoniche, ciò che riguarda lo stato clericale in quanto tale di tutti i chierici, ivi compresi i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e i diaconi permanenti, d’intesa con i Dicasteri competenti quando la circostanza lo richieda.
Il Dicastero è competente per i casi di dispensa dagli obblighi assunti con l’ordinazione al diaconato e al presbiterato da chierici diocesani e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, della Chiesa latina e delle Chiese orientali.
Il Dicastero ha competenza su tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le Prelature personali.
Il Dicastero tratta le questioni di competenza della Santa Sede riguardanti:
1. la disciplina generale riguardante il Consiglio diocesano per gli affari economici, il Consiglio presbiterale, il Collegio dei consultori, il Capitolo dei canonici, il Consiglio pastorale diocesano, le Parrocchie, le Chiese;
2. le associazioni dei chierici e le associazioni pubbliche clericali; a queste ultime può concedere la facoltà di incardinare, sentiti i Dicasteri competenti e ricevuta l’approvazione dal Romano Pontefice;
3. gli archivi ecclesiastici;
4. l’estinzione delle pie volontà in genere e delle pie fondazioni.
Per quanto attiene alla Santa Sede, il Dicastero si occupa di quanto concerne l’ordinamento dei beni ecclesiastici, in modo particolare della loro retta amministrazione, e concede le necessarie licenze e autorizzazioni, fatta salva la competenza dei Dicasteri per l’Evangelizzazione, per le Chiese orientali e per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
Presso il Dicastero sono costituite la Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali e la Commissione interdicasteriale permanente per la formazione agli Ordini sacri, presiedute ex officio dal Prefetto.
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