Camerlengo di Santa Romana Chiesa
Il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e l’elezione del Romano Pontefice.
Il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Vice Camerlengo sono nominati dal Romano Pontefice.
Nell’adempimento degli uffici assegnati, il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità, da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia e gli altri due sono individuati secondo la modalità prevista dalla normativa circa la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice.
Il compito di curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante è affidato al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Nel caso egli fosse impedito, la funzione sarà assunta dal Vice Camerlengo.
Quando la Sede Apostolica è vacante, è diritto e dovere del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa:
1. richiedere a tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano in corso;
2. richiedere al Consiglio per l’economia i bilanci preventivi e consolidati dalla Santa Sede dell’anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l’anno seguente;
3. domandare, nella misura in cui sia necessario, alla Segreteria per l’economia qualsiasi informazione sullo stato economico della Santa Sede.
Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium
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Nel secolo XI per l'amministrazione finanziaria della Curia e dei beni temporali della Santa Sede si trova il termine camera thesauraria, ed a capo di questa amministrazione nel secolo XII viene nominato il camerarius. Nel suo ufficio furono assorbiti quelli più antichi del vestiarius, del vicedominus, dell'arcarius e del sacellarius. La sua carica dal secolo XIII non si estinse più colla morte del Pontefice. Acquistò nei secoli XIII e XVI varie funzioni giudiziarie, non solo in materia fiscale, ma anche in certe cause penali e civili; Urbano VI estese la sua competenza a tutte le cause riguardanti, sia pure indirettamente, i diritti ed interessi della camera (8 settembre 1379). Il camerarius era spesso un cardinale, ma è un posto cardinalizio soltanto dal secolo XV; da questo tempo aveva anche un sostituto permanente, il vice-camerarius (carica unita più tardi a quella di Governatore di Roma). I clerici camerae, che aiutavano il camerlengo, variarono di numero nei secoli; Eugenio IV li ordinò in collegio e diede loro i primi statuti (6 luglio 1444). Per le funzioni relative alla collezione delle entrate, alla custodia del tesoro e ai pagamenti, troviamo dal secolo XIII il thesaurarius. Per determinare le cause giudiziarie si creò il posto di un auditor camerae (secolo XIII), le cui facoltà furono accresciute da Innocenzo VIII (1485) e, dopo breve soppressione (sotto Paolo III), da Pio IV (1562) e da altri Sommi Pontefici.
I singoli chierici, l'auditor camerae ed il thesaurarius avevano acquistato ciascuno delle specifiche competenze e presiedevano tribunali speciali, ma anche la camera plena funzionava come tribunale collegiale, nel quale praticamente il Cardinale Camerlengo non esercitò più dal secolo XVII il suo diritto di presidenza. Pio VII (30 ottobre 1800) stabilì formalmente una certa indipendenza della Camera dal Camerlengo. Durante il secolo XIX la Camera era anzitutto tribunale per lo Stato Pontificio.
Con la Costituzione Sapienti Consilio del 29 giugno 1908 San Pio X confermò alla Camera Apostolica le funzioni di potere temporale che esercitava ab antiquo.
L'ufficio, le facoltà e i privilegi dei prelati chierici di Camera furono ordinati da Pio XI con la Costituzione Ad incrementum, del 15 agosto 1934.
Con la Costituzione Regimini Ecclesiae Universae del 15 agosto 1967 (n. 122) la Camera Apostolica, a cui presiede il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa o, lui impedito, il Vice Camerlengo, conserva l'ufficio di curare ed amministrare i beni ed i diritti temporali della Santa Sede, nel tempo in cui questa è vacante.
Le funzioni del Cardinale Camerlengo e dei Camerali in Sede Vacante, già ampliate dalla Costituzione Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII dell'8 dicembre 1945, e dal Motu Proprio Summi Pontificis electio di San Giovanni XXIII del 5 settembre 1962, sono state confermate integralmente con la Costituzione Romano Pontifici Eligendo di Paolo VI del 1 ottobre 1975 (n. 17), e ribadite dalla Costituzione Pastor Bonus di San Giovanni Paolo II, in data 28 giugno 1988.