Nota [Aggiornamento: 11.03.2001]
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1. Le norme canoniche riguardanti la procedura da seguire nelle Cause dei Santi sono contenute nella Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister promulgata da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (AAS LXXV, 1983, 349-355). 2. Per iniziare una Causa occorre che passino almeno 5 anni dalla morte del candidato. Ciò per consentire maggior equilibrio ed obiettività nella valutazione del caso e per far decantare le emozioni del momento. Tra la gente deve essere chiara la convinzione circa la sua santità (fama sanctitas) e circa lefficacia della sua intercessione presso il Signore (fama signorum). 3. Ad iniziare listruttoria è competente il vescovo della diocesi in cui è morta la persona di cui è richiesta la beatificazione. Il gruppo promotore (Actor Causae): diocesi, parrocchia, congregazione religiosa, associazione, tramite il postulatore chiede al vescovo lapertura dellistruttoria. Il vescovo, ottenuto il nulla osta della Santa Sede, costituisce un apposito Tribunale diocesano. Davanti al Tribunale i testimoni sono chiamati a riferire fatti concreti sullesercizio, ritenuto eroico, delle virtù cristiane, e cioè delle virtù teologali: fede, speranza e carità, e delle virtù cardinali: prudenza, giustizia, temperanza, fortezza, e delle altre specifiche del proprio stato di vita. Inoltre, si devono raccogliere tutti i documenti riguardanti il candidato. Da questo momento gli compete il titolo di Servo/a di Dio. 4. Terminata listruttoria diocesana, gli atti e la documentazione passano alla Congregazione delle Cause dei Santi. Qui viene confezionata la Copia pubblica, che serve per lulteriore lavoro. Il postulatore, residente a Roma, segue sotto la direzione di un relatore della Congregazione, la preparazione della Positio cioè della sintesi della documentazione che prova l esercizio eroico delle virtù. La Positio viene sottoposta allesame (teologico) dei nove teologi che esprimono il loro voto. Se la maggioranza dei teologi è favorevole, la Causa passa allesame dei Cardinali e dei Vescovi, membri della Congregazione. Questi tengono le riunioni due volte al mese. Se il loro giudizio è favorevole, il Prefetto della Congregazione presenta il risultato di tutto liter della Causa al Santo Padre che concede la sua approvazione ed autorizza la Congregazione a redigere il decreto relativo. Segue la lettura pubblica e promulgazione del decreto. 5. Per la beatificazione di un confessore [per "confessore" si intende quella categoria di Beati e Santi distinta dai martiri: i martiri hanno versato il loro sangue per la fede (uccisi in odium fidei); i confessori sono i beati e i santi che hanno testimoniato la loro fede durante la vita terrena, senza subire però il martirio] occorre un miracolo attribuito allintercessione del Servo/a di Dio, verificatosi dopo la sua morte. Il miracolo richiesto deve essere provato tramite unapposita istruttoria canonica, seguendo una procedura analoga a quella per le virtù eroiche. Si conclude anche essa con il relativo decreto. Promulgati i due decreti (cioè circa le virtù eroiche e circa il miracolo) il Santo Padre decide la beatificazione che è la concessione del culto pubblico, limitato ad un ambiente particolare. Con la beatificazione al candidato spetta il titolo di Beato. Per la Beatificazione di un martire non serve il miracolo: viene riconosciuto il martirio. 6. Per la canonizzazione occorre un altro miracolo, attribuito allintercessione del Beato e avvenuto dopo la sua beatificazione. Le modalità dellaccertamento dellasserito miracolo sono uguali a quelle seguite per la beatificazione. Per la canonizzazione si intende la concessione del culto pubblico nella Chiesa Universale. Ne è coinvolta linfallibilità pontificia. Con la canonizzazione, al Beato compete il titolo di Santo. Anche per la Canonizzazione di un Beato martire, serve il riconoscimento di un miracolo. [A cura della Congregazione delle Cause dei Santi] |
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