CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
ISTRUZIONE
INTRODUZIONE
Con il Concilio Ecumenico Vaticano II si è intensificato tra i fedeli – laici e religiosi – un vivo interesse per lo studio della Teologia e di altre scienze sacre, per arricchire con esse la propria vita cristiana, essere capaci di dare ragione della propria fede (cf. 1 Pt 3, 15), esercitare fruttuosamente l'apostolato loro proprio e poter collaborare con i ministri sacri nella loro specifica missione (cf. can. 229 §§ 1-2). Nel periodo post-conciliare, mentre le Facoltà ecclesiastiche, che già vantavano una lunga tradizione, si sono conformate alle disposizioni della Costituzione Apostolica Sapientia christiana (1979), ha assunto una crescente importanza nella Chiesa la necessità di curare un'adeguata formazione dei fedeli laici, con modalità specifiche. 1. Tra le iniziative create per rispondere a tale esigenza vanno annoverati gli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR).1 La loro configurazione giuridico-accademica è stata delineata da due Documenti, emanati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica: la Nota illustrativa del 10 aprile 1986 e la Normativa per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose del 12 maggio 1987.2 A distanza di oltre venti anni, con le disposizioni contenute nella presente Istruzione si intende ridefinire la suddetta normativa, considerando soprattutto le nuove istanze di carattere pastorale, come anche l'evoluzione verificatasi nell'ambito delle legislazioni civili di numerosi Paesi in ordine all'insegnamento superiore, con cui queste istituzioni accademiche ecclesiastiche sono chiamate ad interagire. 2. Lo studio della Teologia e lo studio delle Scienze Religiose si articolano in due percorsi distinti, che si differenziano soprattutto per la natura degli insegnamenti e per i curricoli formativi che essi propongono. Il percorso di studio che viene offerto dai Centri accademici ecclesiastici – quali le Facoltà di Teologia e gli Istituti ad esse incorporati, aggregati e affiliati – ha lo scopo di assicurare allo studente una conoscenza completa e organica di tutta la Teologia; ciò è richiesto in particolare a coloro che si preparano al sacerdozio. Inoltre, esso si propone di approfondire in modo esauriente le diverse aree di specializzazione della Teologia, di acquisire il necessario uso del metodo scientifico proprio di tale disciplina, nonché di elaborare un contributo scientifico originale. 3. Gli ISSR, invece, intendono offrire la conoscenza degli elementi principali della Teologia e dei suoi necessari presupposti filosofici e complementari delle scienze umane. Questo percorso di studio, più specificamente, ha lo scopo di: promuovere la formazione religiosa dei laici e delle persone consacrate, per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo attuale, favorendo anche l'assunzione di impieghi professionali nella vita ecclesiale e nell'animazione cristiana della società; preparare i candidati ai vari ministeri laicali e servizi ecclesiali; qualificare i docenti di religione nelle scuole di ogni ordine e grado, eccettuate le Istituzioni di livello universitario. 4. Gli ISSR designano un'ulteriore opportunità di partecipare, assieme alla Teologia, dello sforzo di approfondimento della verità, allo scopo di accompagnare la crescita nella fede delle singole persone e dell'intera comunità. Lo studio e l'insegnamento delle Scienze Religiose forniscono gli elementi necessari per elaborare una sintesi tra la fede e la cultura nella singolarità delle situazioni vissute dalle Chiese particolari. Si tratta di una prospettiva che risponde alla richiesta di una qualificazione del servizio ecclesiale nelle concrete esigenze dei tempi e dei luoghi. Essa, pertanto, adotta specifici strumenti di studio, metodi pedagogici e l'impiego di energie per un apprendimento e un'applicazione didattica differenti da quelli che vengono richiesti dalle Facoltà di Teologia. 5. Gli ISSR si differenziano anche sia dai vari tipi di Facoltà ecclesiastiche autonome che possono essere canonicamente erette, attese le necessità della Chiesa,3 sia da tutte quelle iniziative per la formazione teologica, di livello non accademico, che spesso vengono promosse con grande impegno nelle Chiese particolari: quali, per esempio, le Scuole diocesane di formazione teologica o Istituti non-accademici altrimenti denominati. Comunque anche l'impostazione di un Istituto non-accademico deve essere seria ed esigente. 6. Le disposizioni contenute nella presente Istruzione, in vista della revisione della Cost. Apost. Sapientia christiana, sono finalizzate ad uniformare i diversi ISSR presenti nella Chiesa universale, ad assicurarne un adeguato livello accademico-scientifico, in fedeltà al Magistero, e a rispondere alle richieste che le Chiese particolari manifestano di creare tali Istituti ex novo. L'Istruzione si articola in tre parti: I. Fisionomia degli Istituti Superiori di Scienze Religiose; II. Procedura per l'erezione di un Istituto; III. Norme finali.
I. FISIONOMIA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 1. Finalità e promozione degli Istituti Superiori di Scienze Religiose Art. 1. L'ISSR è una Istituzione accademica ecclesiastica, la cui natura è stata già delineata nell'Introduzione (cf. nn. 3-5). Essa è prevista dal Codice di Diritto Canonico (cf. can. 821), dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (cf. can. 404 § 2) e regolata dalla presente Istruzione. Art. 2. L'ISSR è finalizzato alla formazione dei fedeli – laici e religiosi – in ordine all'arricchimento della propria vita cristiana, alla capacità di dare ragione della propria fede, all'esercizio dell'apostolato loro proprio, e in particolare alla loro partecipazione all'evangelizzazione. Allo stesso tempo, esso prepara figure professionali inserite nelle dinamiche culturali e operative della società contemporanea, per poter collaborare con i ministri sacri nella loro specifica missione. Art. 3. L'ISSR propone la trattazione sistematica, con metodo scientifico proprio, della dottrina cattolica, attinta dalla Rivelazione interpretata autenticamente dal Magistero vivo della Chiesa.4 Inoltre, promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, in prospettiva teologica e con l'aiuto delle scienze filosofiche, delle scienze umane e degli altri ambiti disciplinari che si occupano di studi religiosi. Art. 4. L'ISSR, sia di primo e secondo ciclo sia soltanto di primo ciclo, è collegato ad una Facoltà Ecclesiastica di Teologia, la quale assume la responsabilità accademica del medesimo Istituto. Art. 5. La responsabilità della promozione e dell'andamento dell'ISSR spetta: a) ai Vescovi e agli Eparchi interessati, particolarmente circa la salvaguardia e la promozione della fede cattolica, la ricerca e la qualificazione del corpo docente, la sicurezza economica dell'Istituto; b) alla Conferenza Episcopale Nazionale o alle altre Assemblee della Gerarchia Cattolica per quanto riguarda le Chiese orientali,5 d'intesa con la Congregazione per l'Educazione Cattolica e in stretta collaborazione con essa, per quanto concerne la verifica e la supervisione circa la realizzazione delle finalità pastorali, particolarmente attraverso la proposta di discipline d'indirizzo rispondenti agli obiettivi pastorali della medesima Conferenza; c) alla Facoltà di Teologia, a cui il singolo Istituto è collegato e di cui si fa garante presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, circa il livello accademico e l'idoneità al raggiungimento delle sue finalità. 2. Autorità Accademiche Art. 6. L'ISSR è governato da autorità comuni con la Facoltà di Teologia a cui esso è collegato e da autorità proprie del medesimo Istituto. Le autorità comuni sono il Gran Cancelliere, il Preside (Decano), il Consiglio di Facoltà. Le autorità proprie sono il Moderatore, il Direttore e il Consiglio d'Istituto. Se le circostanze lo suggeriscono, può essere nominato un Vice Direttore. Art. 7. Al Gran Cancelliere della Facoltà di Teologia spetta: a) chiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica l'erezione canonica di ciascun ISSR, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale o di altra Assemblea competente della Gerarchia Cattolica (cf. art. 5 b); b) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione; c) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR; d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e – qualora il compito del Moderatore non venga svolto dal Rettore dell'Università a norma dell'art. 10 – con il nulla osta del Moderatore. Art. 8. Al Preside (Decano) della Facoltà di Teologia compete: a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR; b) regolare, congiuntamente ai Direttori degli ISSR, le questioni comuni; c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado; d) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l'Educazione Cattolica; e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR. Art. 9. Al Consiglio della medesima Facoltà spetta: a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR; b) esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti dell'ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili; c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside (Decano) deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR; d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca; e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore; f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR; g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente. Art. 10. Il Moderatore dell'ISSR è, di norma, il Vescovo o l'Eparca del luogo dove ha sede l'Istituto. Se esso si trova all'interno di un'Università ecclesiastica, il ruolo del Moderatore è svolto dal Rettore Magnifico. Al Moderatore spetta: a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa; b) nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – e gli altri docenti dell'ISSR, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline. Nel caso in cui il compito del Moderatore venga svolto dal Rettore dell'Università, è il Gran Cancelliere o il suo delegato che concede la missio canonica o la venia docendi; c) revocare la missio canonica o la venia docendi, atteso l'art. 16 c. Nel caso in cui il compito del Moderatore venga svolto dal Rettore dell'Università, tale compito spetta al Gran Cancelliere o al suo delegato; d) dare il nulla osta per la nomina del Direttore; e) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere; f) significare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure; g) nominare il Vice Direttore, l'Economo e il Segretario dell'ISSR, se le circostanze lo suggeriscono, dopo aver sentito in merito il parere del Direttore; h) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR; i) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside (Decano) della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell'Istituto. Art. 11. Il Direttore dell'ISSR dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. A lui compete: a) rappresentare l'ISSR davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà di Teologia e alle autorità civili; b) dirigere e coordinare l'attività dell'Istituto, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico; c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto; d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega; e) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR; f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside (Decano) della Facoltà di Teologia e con il Moderatore; g) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà di Teologia. Art. 12. § 1. Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dal Vice Direttore, nel caso che ci sia, da tutti i docenti stabili e due rappresentanti dei non stabili eletti dai loro colleghi, dal Preside (Decano) della Facoltà di Teologia o da un suo Delegato, da un Delegato del Moderatore, da due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti, e dal Segretario con compiti di attuario. § 2. Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei presenti e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione. § 3. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso. § 4. A detto organismo spetta: a) stabilire il piano di studi, il testo dello Statuto e del Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà; b) designare la terna di docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore; c) proporre al Moderatore le nomine dei docenti; d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore. 3. Docenti Art. 13. § 1. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'Istituto. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica. § 2. Coloro che insegnano negli ISSR devono ricevere la missio canonica o la venia docendi, concordemente con l'art. 10 b. Art. 14. § 1. I docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale. § 2. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili, si richiede che egli: a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica; b) per le discipline ecclesiastiche, sia fornito del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori; c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR; d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche; e) si sia eseguita la procedura prevista dallo Statuto dell'ISSR. § 3. Salvo l'art. 15 § 2, i docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca. § 4. I docenti non stabili, per le materie ecclesiastiche, devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere buone attitudini all'insegnamento. Le norme peculiari circa i docenti non stabili devono essere fissate nello Statuto dell'ISSR. Art. 15. § 1. In ciascun ISSR i docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. Qualora l'ISSR avesse solo il primo ciclo, i docenti stabili devono essere almeno quattro, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia. § 2. Se l'ISSR si trova all'interno di una Facoltà di Teologia non è necessario che siano distinti i docenti stabili della Facoltà e dell'ISSR, a condizione che il loro numero complessivo sia almeno uguale alla somma di docenti stabili richiesti per la Facoltà di Teologia e di quelli richiesti per l'ISSR. Art. 16. Lo Statuto dell'ISSR deve stabilire: a) le modalità di cooptazione e nomina dei docenti; b) quando e a quali condizioni i docenti cessino dal loro ufficio; c) per quali motivi e con quale procedura essi possano essere sospesi dall'ufficio o anche privati di esso, in modo da provvedere convenientemente alla tutela dei diritti sia del docente sia dell'ISSR. 4. Studenti Art. 17. L'ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici – laici e religiosi – che, forniti di regolare attestato, idonei per la condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Ciascun ISSR deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a settantacinque. Art. 18. § 1. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori e ospiti. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'Istituto. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'Istituto nei modi determinati dallo Statuto di ciascun ISSR. § 2. Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, di cui agli artt. 28-29 della presente Istruzione, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dal medesimo Istituto, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti. § 3. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del titolo di studio medio-secondario richiesto per l'iscrizione all'Università statale. § 4. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose. § 5. Gli studenti straordinari sono coloro che o perché privi del suddetto titolo di ammissione all'Università civile o perché non aspiranti al grado accademico, desiderano accedere agli insegnamenti predisposti dall'ISSR per il conseguimento di semplici Attestati di frequenza. § 6. Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza. § 7. Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto. Art. 19. Per poter essere ammessi agli esami, è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l'Istituto. Art. 20. Lo Statuto dell'ISSR deve stabilire in quale modo gli studenti, per gravi motivi, possano essere sospesi da certi diritti, o privati o addirittura esclusi dall'Istituto, in modo da salvaguardare i diritti sia dello studente sia del medesimo Istituto. Art. 21. Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose (cf. Introduzione, nn. 2-5), lo studente in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dal Preside (Decano) di una Facoltà di Teologia, dopo attenta valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum da parte del Consiglio della medesima Facoltà. Lo stesso Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami. 5. Ordinamento degli studi Art. 22. Il piano degli studi, redatto in sintonia con le finalità specifiche dell'ISSR, deve caratterizzarsi per scientificità e organicità dei contenuti teologici. Art. 23. La struttura dell'ISSR prevede un curricolo di studi della durata di cinque anni, organizzato in due cicli: il primo ciclo, della durata di tre anni, al termine del quale si consegue il Baccalaureato in Scienze Religiose e il secondo ciclo, della durata di due anni, al termine del quale si consegue la Licenza in Scienze Religiose. Art. 24. § 1. Nel primo ciclo devono essere trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo tale che al titolo conclusivo del Baccalaureato corrisponda la completezza del percorso. Concretamente il programma degli studi del primo ciclo deve prevedere le seguenti discipline: a) Storia della Filosofia; b) Filosofia sistematica; c) Sacra Scrittura; d) Teologia fondamentale; e) Teologia dogmatica; f) Teologia morale; g) Teologia spirituale; h) Teologia Liturgica; i) Patrologia e Storia della Chiesa; j) Diritto Canonico. § 2. Nel secondo ciclo, oltre ai corsi riferiti ad alcune delle menzionate discipline, in specie quelle propriamente teologiche, alle esercitazioni, ai corsi opzionali e ai seminari, devono essere proposti i corsi delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di specializzazione. Art. 25. Il piano di studi di ciascun ISSR deve specificare le discipline che compongono il curricolo, il numero delle ore settimanali, i crediti (ECTS) assegnati a ogni singola disciplina, i contenuti fondamentali, la bibliografia e il nominativo del docente. Si tenga presente che nel quinquennio degli ISSR i crediti devono essere normalmente 300, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini. 6. Gradi accademici Art. 26. I gradi accademici negli ISSR sono conferiti agli studenti dalla Facoltà di Teologia a cui il singolo Istituto è collegato. Detti gradi sono il Baccalaureato in Scienze Religiose, al termine del primo ciclo e la Licenza in Scienze Religiose, con specificazione dell'indirizzo di specializzazione, al termine del secondo ciclo. Art. 27. I gradi accademici, nello Statuto dei singoli ISSR, possono essere espressi anche con altri nomi, tenuto conto della normativa degli studi accademici della regione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza con i gradi accademici sopra menzionati e sia salvaguardata l'uniformità tra gli ISSR dello stesso Paese. Art. 28. I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose sono di avere: a) frequentato il primo ciclo di studi ed aver superato gli esami relativi alle singole discipline; b) acquisito la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, per essere in grado di comprendere i testi; c) composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nello Statuto dell'ISSR, che mostri la capacità d'impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di non meno di tre docenti. Art. 29. I requisiti per conseguire la Licenza in Scienze Religiose sono di avere: a) frequentato il primo e secondo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline; b) acquisito la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria; c) composto un elaborato scritto, d'accordo con le norme stabilite nello Statuto dell'ISSR, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottometterlo a pubblica discussione nella sessione prevista. 7. Sussidi didattici ed economici Art. 30. Ciascun Istituto deve contare sulla presenza di strutture logistiche adeguate alla necessità dell'insegnamento, su sufficienti aule funzionali e decorose e spazi per seminari ed esercitazioni, su stanze per uffici e archivi, su altri sussidi tecnici che siano di aiuto alla didattica. Art. 31. Ogni ISSR deve disporre di una biblioteca, fornita e aggiornata di libri e riviste, rispondente ai bisogni dei docenti e degli studenti, ordinata convenientemente. Qualora l'ISSR si avvalga di una biblioteca teologica esterna alla sede dell'Istituto medesimo, in esso deve esserci almeno una sala di consultazione e di lettura, dotata dei principali strumenti (fonti, dizionari, riviste, ecc). Art. 32. Mediante lo stanziamento annuale di una congrua somma di denaro, la biblioteca sia costantemente arricchita di libri, classici e contemporanei, e delle principali riviste, così che essa possa efficacemente servire tanto all'approfondimento e all'insegnamento delle discipline, quanto al loro apprendimento, come anche alle esercitazioni e ai seminari. Art. 33. Lo Statuto dell'ISSR deve stabilire norme adeguate per la biblioteca, in modo che l'accesso e l'uso siano particolarmente facilitati ai docenti e agli studenti. Art. 34. Ogni ISSR deve disporre dei mezzi economici necessari per il conveniente raggiungimento della sua specifica finalità, per il suo adeguato funzionamento, per la dignitosa retribuzione dei docenti e del personale ausiliario, per il mantenimento degli edifici. Art. 35. Lo Statuto dell'ISSR determini la funzione dell'Economo e le competenze di altri organismi collegiali interessati, in modo da assicurare una sana amministrazione. Art. 36. Parimenti, lo Statuto dell'ISSR deve stabilire i modi di partecipazione degli studenti alle spese dell'Istituto, mediante il pagamento di tasse per l'ammissione, per l'iscrizione annuale, per gli esami e per i diplomi relativi ai gradi accademici da conseguire. Art. 37. L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà alla quale esso è collegato, a meno che non sia diversamente stabilito nello Statuto.
II. PROCEDURA Art. 38. Possono richiedere l'erezione canonica gli Istituti che possiedono i requisiti previsti dalla presente Istruzione e siano in grado di offrire adeguate garanzie anche per il futuro. Art. 39. Spetta alla Conferenza Episcopale Nazionale o ad un'altra Assemblea della Gerarchia Cattolica (cf. art. 5 b), competente per la pianificazione degli Istituti nel territorio, dare il suo benestare per l'erezione di ogni singolo ISSR. Art. 40. La proposta di erezione di un ISSR deve essere formulata dal Vescovo o Eparca del luogo dove ha sede l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà Ecclesiastica di Teologia (preferibilmente la più vicina all'Istituto), che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso. La relazione di collegamento tra Istituto e Facoltà sarà fissata in un'apposita convenzione, salve le norme stabilite sopra. Art. 41. La Facoltà di Teologia, accertate l'idoneità dei docenti e l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione, inoltrerà al Gran Cancelliere la domanda di erezione dell'Istituto unitamente alla seguente documentazione: a) il parere positivo della Conferenza Episcopale Nazionale o di un'altra Assemblea competente della Gerarchia Cattolica (cf. art. 5 b); b) il suo parere motivato circa il collegamento dell'ISSR; c) il testo della proposta convenzione; d) il testo dello Statuto dell'erigendo Istituto, redatto in conformità con le disposizioni normative contenute nella presente Istru- e) il piano degli studi nelle sue articolazioni e con l'indicazione dei crediti assegnati alle singole discipline; f) l'elenco dei docenti con l'indicazione, per ciascuno, dei dati anagrafici, dei titoli accademici, delle pubblicazioni, delle discipline d'insegnamento e di eventuali altri sedi d'insegnamento; g) l'accurata descrizione della sede, della biblioteca, dei principali sussidi didattici, del piano di finanziamento; h) il previsto quadro degli studenti, nonché la provenienza e lo stato di vita (religiosi/e, laici, laiche). Art. 42. Il Gran Cancelliere, dopo aver esaminato le ragioni della richiesta, la completezza dell'iter e aver verificato che la menzionata documentazione è conforme a quanto prescritto dalla presente Istruzione, farà pervenire il tutto alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, unitamente al proprio parere, chiedendone l'esame e l'approvazione, e, a condizioni compiute, l'erezione canonica dell'Istituto e il suo collegamento con la Facoltà di Teologia. Art. 43. La Congregazione per l'Educazione Cattolica emana i Decreti concernenti l'erezione dell'ISSR e il suo collegamento con la Facoltà di Teologia e l'approvazione dello Statuto ad tempus et ad experimentum.
III. NORME FINALI Art. 44. Se un ISSR già eretto risultasse gravemente inadempiente per quanto concerne l'osservanza dei requisiti, il riconoscimento potrà essere sospeso ad tempus, e, se il caso, revocato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Art. 45. Eventuali modifiche al testo dello Statuto dell'ISSR devono essere sottoposte dal Gran Cancelliere della Facoltà di Teologia alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per la debita approvazione. Art. 46. Con l'entrata in vigore della presente Istruzione, sono abrogate la Nota illustrativa del 10 aprile 1986 e la Normativa per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose del 12 maggio 1987. Art. 47. Le norme transitorie dello Statuto dei singoli ISSR devono indicare le modalità e possibilità di passaggio di studenti dal vecchio al nuovo ordinamento, nonché la possibilità e le modalità per coloro che abbiano conseguito il titolo accademico alla fine del curricolo quadriennale attualmente vigente di accedere a quello per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose. Art. 48. Gli ISSR devono adeguarsi alla presente Istruzione con l'inizio dell'anno accademico 2009-2010. Il Sommo Pontefice BENEDETTO XVI, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Istruzione e ne ha autorizzato la pubblicazione. Roma, 28 giugno 2008, memoria di San Ireneo di Lione. Zenon Card. Grocholewski + Jean-Louis Bruguès, o.p. 1Gli Istituti Superiori di Scienze Religiose possono essere denominati anche in altro modo, tenuto conto della normativa degli studi accademici della regione in cui operano, purché sia indicato con chiarezza che essi corrispondono alla tipologia descritta in questa Istruzione. 2Cf. Seminarium 1 (1991), pp. 181-201. 3Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Apost. Sapientia christiana, artt. 84-85. 4Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. Dogm. Dei Verbum, n. 10. 5Le Conferenze Episcopali sono state costituite nel rito latino; altri riti hanno altre Assemblee della Gerarchia Cattolica.
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