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CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

 

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Concedere la facoltà alla CDF di dispensare dall’art. 17 nei casi gravi e chiari che a giudizio del Congresso Particolare della CDF: a) possono essere portati direttamente al Santo Padre per la dimissione ex officio; ovvero b) possono essere trattati con il rito abbreviato di cui al can. 1720 dall’Ordinario che, nel caso sia del parere di procedere alla dimissione del reo, dovrà chiedere alla CDF la comminazione di detta pena per decreto.

Ex audientia:
Summus Pontifex concessit facultatem, iuxta preces.

+ Joseph Card. Ratzinger
7.II.2003