CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
Concedere la facoltà alla CDF di dispensare dall’art. 17 nei casi gravi e chiari
che a giudizio del Congresso Particolare della CDF: a) possono essere portati
direttamente al Santo Padre per la dimissione ex officio; ovvero b)
possono essere trattati con il rito abbreviato di cui al can. 1720
dall’Ordinario che, nel caso sia del parere di procedere alla dimissione del
reo, dovrà chiedere alla CDF la comminazione di detta pena per decreto.
Ex audientia:
Summus Pontifex concessit facultatem, iuxta preces.
+ Joseph Card. Ratzinger
7.II.2003
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