Index

  Back Top Print

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Regolamento per l'esame delle dottrine

  

La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma del n. 12 del Motu Proprio Integrae servandae del 7 dicembre 1965, stabilisce e pubblica la seguente procedura per l'esame delle dottrine:

1. I libri e le altre pubblicazioni o conferenze, il cui contenuto è di competenza della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, vengono trasmessi al Congresso, composto dai Superiori e dagli Officiali e che si riunisce ogni sabato. Se l'opinione presa in esame è chiaramente e sicuramente erronea e nello stesso tempo si prevede che dalla sua divulgazione ne possa derivare o già ne derivi un danno reale ai fedeli, il Congresso può decidere che si adotti la procedura straordinaria, che cioè il caso venga portato subito a conoscenza dell'Ordinario o degli Ordinari interessati e l'autore sia invitato attraverso il proprio Ordinario a correggere l'errore. Avuta la risposta dell'Ordinario o degli Ordinari, la Congregazione Ordinaria prenderà gli opportuni provvedimenti a norma dei susseguenti articoli 16, 17, 18.

2. Ugualmente il Congresso decide se certe pubblicazioni o conferenze debbano essere più attentamente esaminate secondo la procedura ordinaria; se deciderà in tal senso, lo stesso Congresso nominerà due esperti, che preparino i «pareri», e il Relatore a «favore dell'autore». Il Congresso stabilisce anche se occorra avvertire subito l'Ordinario o gli Ordinari interessati oppure solo dopo finito l'esame.

3. Gli incaricati del parere esaminano il testo autentico dell'autore, per vedere se è in conformità con la divina Rivelazione e il Magistero della Chiesa ed esprimono un giudizio sulla dottrina ivi contenuta, suggerendo eventuali provvedimenti.

4. Il Cardinale Prefetto, il Segretario e, in loro assenza, il Sottosegretario, hanno la facoltà di affidare, in caso di urgenza, il «parere» a qualcuno dei consultori, mentre la designazione di un esperto «per speciale commissione» viene fatta sempre dal Congresso.

5. I «pareri» vengono stampati insieme alla Relazione dell'Ufficio, nella quale sono contenute tutte le notizie utili per il giudizio del caso proposto e riportati i precedenti; infine vengono stampati i documenti atti ad approfondire l'esame, soprattutto nel contesto teologico della questione trattata.

6. La Relazione insieme ai «pareri» di cui sopra, sarà consegnata al Relatore «a favore dell'autore». Costui ha il diritto di prendere in esame tutti i documenti, riguardanti il caso, che si trovano presso la Sacra Congregazione. Il compito del Relatore «a favore dell'autore» è di mostrare con spirito di verità gli aspetti positivi della dottrina e i meriti dell'autore, di cooperare all'interpretazione genuina del pensiero dell'autore nel contesto teologico anche generale, di esprimere un giudizio riguardo all'influsso delle opinioni dell'autore.

7. La stessa Relazione con i voti e con altri documenti viene distribuita ai Consultori almeno una settimana prima di essere discussa in Consulta.

8. La discussione in Consulta ha inizio con l'esposizione del Relatore «a favore dell'autore». Dopo di lui ogni Consultore esprime, a voce o per iscritto, il proprio parere sul contenuto del testo esaminato; quindi il Relatore «a favore dell'autore» può chiedere la parola per rispondere alle osservazioni o per eventuali chiarimenti. Quando i Consultori formulano i loro «pareri», il Relatore esce dall'aula. Tali «pareri» infine, al termine della discussione, saranno letti e approvati dagli stessi Consultori.

9. Tutta la Relazione con i voti dei Consultori, con la Relazione «a favore dell'autore» e con il riassunto della discussione, è poi distribuita alla Congregazione Ordinaria dei Cardinali della sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, almeno una settimana prima che venga discussa dai Membri della stessa; alla Congregazione Ordinaria possono partecipare di pieno diritto i sette Vescovi membri che abitano fuori Roma.

10. La Congregazione Ordinaria è presieduta dal Cardinale Prefetto, che presenta la questione ed esprime il suo parere; seguono gli altri per ordine. I pareri di tutti vengono raccolti per iscritto dal Sottosegretario, per essere letti e approvati alla fine della discussione.

11. Il Cardinale Prefetto o il Segretario, nell'Udienza settimanale che l'uno dei due avrà, propone tali decisioni all'approvazione del Sommo Pontefice.

12. Se durante l'esame non vengono riscontrate opinioni erronee o pericolose ai sensi dell'articolo 3°, ne viene data notizia all'Ordinario, nel caso che sia stato precedentemente informato dell'esame. Se invece, durante l'esame saranno rinvenute opinioni false o pericolose, se ne avverte l'Ordinario dell'autore o gli Ordinari interessati.

13. Le proposizioni ritenute erronee o pericolose sono comunicate all'autore, perché possa presentare per iscritto, entro un mese utile, la sua risposta. Dopo di ché, se sarà ritenuto necessario un colloquio, l'autore sarà invitato a un incontro personale con incaricati della Sacra Congregazione.

14. Gli incaricati devono stendere per iscritto un verbale almeno riassuntivo del colloquio e firmarlo insieme all'autore.

15. Sia la risposta scritta dell'autore che il riassunto dell'eventuale colloquio, saranno presentati alla Congregazione Ordinaria, per la decisione. Se però dalla risposta scritta dell'autore o dal colloquio risultino elementi dottrinali nuovi, che richiedano una valutazione, approfondita, tale risposta scritta o il riassunto del colloquio vengono prima ripresentati alla Consulta.

16. Nel caso che l'autore non invii la sua risposta o che non si presenti al colloquio, se invitato, la Congregazione Ordinaria prenderà le opportune decisioni.

17. La Congregazione Ordinaria decide anche se e come deve essere pubblicato l'esito dell'esame.

18. Le decisioni della Congregazione Ordinaria vengono sottomesse all'approvazione del Sommo Pontefice e in seguito comunicate all'Ordinario dell'autore.

Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto di questa Sacra Congregazione l'8 gennaio 1971, ha confermato queste Regole, le ha approvate e ne ha comandato la pubblicazione.

 

Roma, 15 gennaio 1971.

Franjo Card. Šeper
Prefetto

Mons. Paul Philippe
Segretario