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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Decreto riguardante la S. Messa
per i defunti cristiani non cattolici

 

In diverse regioni viene richiesto a ministri cattolici di celebrare Messe in suffragio di defunti battezzati in altre Chiese o Comunità ecclesiali, soprattutto quando i defunti abbiano dimostrato speciale devozione e rispetto nei riguardi della religione cattolica, o ricoperto pubblici uffici a servizio dell'intera comunità civile.

Come è noto, non vi è alcuna difficoltà perché siano celebrate Messe private per tali defunti, anzi, esse possono essere raccomandate a diverso titolo, come, ad esempio, di pietà, di amicizia, di gratitudine, ecc., se non vi si oppone alcun divieto.

Circa le Messe pubbliche, invece, la disciplina vigente stabilisce che non siano celebrate per coloro che sono deceduti fuori della piena comunione con la Chiesa cattolica (1).

Essendo oggi mutate le condizioni religiose e sociali, che suggerivano la suddetta disciplina, da diverse regioni è stato chiesto a questa Sacra Congregazione se in determinati casi si possa celebrare anche la Messa pubblica in suffragio di tali defunti.

In merito i Padri della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver debitamente esaminato la questione nella Congregazione Ordinaria del 9 giugno 1976, hanno emanato il seguente decreto:

I. La disciplina vigente circa la celebrazione di Messe pubbliche in suffragio di altri cristiani deve rimanere come norma generale anche per il futuro; e ciò anche per la dovuta considerazione della coscienza di tali defunti, i quali non hanno professato pienamente la fede cattolica.

II. A tale norma generale si può derogare, fino alla promulgazione del nuovo Codice, ogni volta che si verificheranno insieme le seguenti condizioni:

1) La celebrazione pubblica di Messe sia espressamente richiesta dai familiari, amici o sudditi del defunto per un genuino motivo religioso.

2) A giudizio dell'Ordinario non vi sia scandalo per i fedeli.

Le due suddette condizioni si potranno più facilmente verificare quando si tratti dei fratelli delle Chiese Orientali, con le quali esiste una più stretta, anche se non piena, comunione in materia di fede.

III. In questi casi si potrà celebrare la Messa pubblica a condizione però che non sia menzionato il nome del defunto nella preghiera eucaristica, poiché tale menzione presuppone la piena comunione con la Chiesa cattolica.

Qualora insieme ai fedeli cattolici che partecipano alla celebrazione della Messa siano presenti altri cristiani, per quanto riguarda la «comunicazione in cose sacre» vengano fedelmente osservate le norme emanate in materia dal Concilio Vaticano II (2) e dalla Santa Sede (3).

Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede l’11 giugno, derogando in quanto necessario al can. 809 (assieme al can. 2262, par. 2, n. 2) e al can. 1241, nonostante qualsiasi disposizione contraria, ha ratificato e approvato la suddetta decisione dei Padri e ha stabilito che venga promulgata.

Roma, dal palazzo della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, 11 giugno 1976.

Franjo Card. Šeper
Prefetto

Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario

 

 

(1) Cf. can. 1241, coll. 1240, par. 1, 1°.

(2) Decr. de Eccl. Orient. Cath. Orientalium Ecclesiarum, nn. 26-29; AAS (1965), 84-85; Decr. De Œcumenismo Unitatis redintegratio, n. 8; ibid. 57 (1965), 98.

(3) Cf. Directorium de re œcumenica, nn. 40-42 e 55-56, AAS 59 (1967), 589 e 590- 591; Instructio de peculiaribus casibus admittendi alios christianos ad communionem eucharisticam in Ecclesia Catholica, nn. 5-6; ibid. 64 (1972), 523- 525.