CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE Decreto di Erezione dell’Ordinariato Personale
Legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime. Così, nel corso della storia, la Chiesa ha sempre trovato i mezzi pastorali e giuridici per procurare il bene dei fedeli. Il Santo Padre Benedetto XVI, con la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus del 4 novembre 2009 ha previsto l'istituzione di Ordinariati Personali per quei fedeli anglicani che desiderano entrare, anche corporativamente, in piena comunione con la Chiesa Cattolica[1]. Nella stessa data, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato Norme Complementari riguardanti tali Ordinariati[2]. In conformità con quanto stabilito nell’art. I §1 e § 2 di detta Costituzione Apostolica, per venire incontro alla richiesta di un consistente numero di fedeli anglicani, sentita la Conferenza dei Vescovi d’Inghilterra e Galles, la Congregazione per la Dottrina della Fede ERIGE l’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham” nel territorio della Conferenza dei Vescovi d’Inghilterra e Galles. 1. L’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham” ipso iure gode di personalità giuridica ed è giuridicamente equiparato ad una diocesi[3]. Comprende tutti quei fedeli, di ogni categoria e stato di vita, che originariamente sono appartenuti alla Comunione Anglicana e sono ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica; che ricevono i Sacramenti dell’iniziazione nella giurisdizione dell’Ordinariato stesso[4]; o che sono accolti in esso perché congiunti di una famiglia appartenente all’Ordinariato[5]. 2. I fedeli dell’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham” sono affidati alla cura pastorale dell’Ordinario personale, che, nominato dal Romano Pontefice[6], gode di tutte le facoltà ed è tenuto a tutti gli obblighi stabiliti nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus e nelle rispettive Norme Complementari[7] o a quelli ulteriormente determinati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, su richiesta sia dell’Ordinario, dopo aver sentito il Consiglio di Governo dell’Ordinariato, sia della Conferenza dei Vescovi d’Inghilterra e Galles. 3. I fedeli anglicani che desiderano essere ricevuti nella piena comunione con la Chiesa Cattolica per mezzo dell’Ordinariato devono manifestare tale desiderio per iscritto[8]. Per i fedeli che vogliono essere accolti nell’Ordinariato viene predisposto un programma di formazione catechetica, per un tempo e con contenuti stabiliti dall’Ordinario in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede, affinché possano aderire pienamente al contenuto dottrinale del Catechismo della Chiesa Cattolica[9] ed emettere poi la professione di fede. 4. Per i candidati all’ordinazione, che erano precedentemente ministri nella Comunione Anglicana, dovrà essere stabilito un programma specifico di formazione teologica e di preparazione spirituale e pastorale all’ordinazione nella Chiesa Cattolica, secondo quanto stabilirà l’Ordinario in accordo con la Congregazione per la Dottrina delle Fede e con la Conferenza Episcopale d’Inghilterra e Galles. 5. Perché un chierico non incardinato nell’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham” possa assistere al matrimonio di fedeli appartenenti all’Ordinariato, dovrà ricevere la facoltà dall’Ordinario o dal parroco della parrocchia personale cui i fedeli appartengono[10]. 6. L’Ordinario è membro di diritto della Conferenza dei Vescovi d’Inghilterra e Galles con voto deliberativo nei casi in cui questo è richiesto dal diritto[11]. 7. Un chierico, proveniente originariamente dalla Comunione Anglicana e in precedenza ordinato nella Chiesa Cattolica con incardinazione in una diocesi, può essere incardinato nell’Ordinariato a norma del can. 267 del CIC. 8. Finché l’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham” non abbia la possibilità di costituire un suo Tribunale, le cause giudiziali dei suoi fedeli sono demandate al Tribunale della Diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, tenendo comunque conto dei diversi titoli di competenza stabiliti dai cann. 1408-1414 e 1673 CIC[12]. 9. I fedeli dell’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham” che si trovano transitoriamente o anche stabilmente fuori del territorio della Conferenza dei Vescovi d’Inghilterra e Galles, pur rimanendo membri dell’Ordinariato, sono tenuti alle leggi universali e a quelle particolari del territorio in cui si trovano[13]. 10. Se un fedele si trasferisce stabilmente nel territorio in cui è stato eretto un altro Ordinariato Personale potrà, su sua richiesta, essere accolto in quest’ultimo. Il nuovo Ordinario è tenuto ad informarne l’Ordinariato Personale di provenienza. Se un fedele vuole lasciare l’Ordinariato, deve dichiarare tale decisione al suo Ordinario, diventando automaticamente membro della Diocesi nel cui territorio abita. In questo caso, l’Ordinario provvederà ad informarne il Vescovo diocesano. 11. L’Ordinario, tenendo presente la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e la Ratio Institutionis sacerdotalis della Conferenza dei Vescovi d’Inghilterra e Galles, dovrà redigere una Ratio institutionis sacerdotalis per i seminaristi dell’Ordinariato, che dovrà essere approvata dalla Sede Apostolica[14]. 12. L’Ordinario provveda a che siano redatti gli Statuti del Consiglio di Governo e del Consiglio pastorale, che dovranno essere da lui approvati[15]. 13. L’individuazione della Chiesa principale dell’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham” sarà stabilita dall’Ordinario in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e dopo aver consultato la Conferenza dei Vescovi d’Inghilterra e Galles. Similmente, la Sede dell’Ordinariato, dove verrà custodito il registro di cui all’art. 5,1 delle Norme Complementari, sarà determinata in modo analogo. 14. L’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham” ha come suo Patrono il Beato John Henry Newman. Nonostante qualsiasi disposizione contraria. Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 15 gennaio 2011.
William Cardinale Levada Luis F. Ladaria, S.I. [1] Cf. AAS 101 (2009) 985-990. [2] Cf. L’Osservatore Romano (9-10 novembre 2010), p. 7 [3] Cf. can. 372 § 2 CIC; Cost. ap. Anglicanorum coetibus, art. I § 3. [4] Cf. Cost. ap. Anglicanorum coetibus, art. I § 4. [5] Cf. Norme Complementari, art. 5 § 1. [6] Cf. Cost. ap. Anglicanorum coetibus, art. IV; Norme Complementari, art. 4 § 1. [7] Cf. Cost. ap. Anglicanorum coetibus, art. IV § 4; Norme Complementari, art. 5 § 2; art. 9. [8] Cf. Cost. ap. Anglicanorum coetibus, art. IX. [9] Cf. Cost. ap. Anglicanorum coetibus, I § 5. [10] Cf. cann. 1110-1111 CIC. [11] Cf. Norme Complementari, art. 2 § 2. [12] Cf. Cost. ap. Anglicanorum coetibus, art. XII. [13] Cf. can. 13 § 3 CIC. [14] Cf. Norme Complementari, art. 10 § 3, cfr. anche Cost. ap. Anglicanorum coetibus, art. VI § 2. [15] Cf. Norme Complementari, artt. 12 § 1; 13 § 2.
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