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NORME SUI DELITTI RISERVATI
ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Parte Prima

NORME SOSTANZIALI

Art. 1

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, giudica, ai sensi dell’art. 2 §2, i delitti contro la fede, nonché i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.

§2. Nei delitti di cui al §1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 §3 del Codice di Diritto Canonico (= CIC) e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (= CCEO).

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al §1 a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

§1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 CIC e dei cann. 1436 e 1437 CCEO.

§2. Nei casi di cui al § 1 è compito dell’Ordinario o del Gerarca, a norma del diritto, svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. Nei casi di cui al § 1 spetta all’Ordinario o al Gerarca, a norma del diritto, rimettere in foro esterno rispettivamente la scomunica latae sententiae o la scomunica maggiore.

Art. 3

§1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono: 1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1382 § 1 CIC e al can. 1442 CCEO;

2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 §1, 1 ° CIC; 3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 § 5 CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 CIC e dal can. 702 CCEO, di cui al can. 1381 CIC e al can. 1440 CCEO, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.

§2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa,di cui al can. 1382 § 2 CIC.

Art. 4

§1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1384 CIC e al can. 1457 CCEO;

2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1379 §1, 2° CIC;

3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 §5 del CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1385 CIC e al can. 1458 CCEO, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1386 §1 CIC e al can. 1456 §1 CCEO;

6° la registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata,di cui al can. 1386 § 3 CIC.

§2. Nelle cause per i delitti di cui al § 1, non è lecito ad alcuno rendere noto il nome del denunciante o penitente, né all’accusato né al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti con particolare attenzione la credibilità del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell’accusato.

Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata ordinazione sacra di una donna:

1° se colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la ricezione del sacro ordine è un fedele soggetto al CIC, incorre nella scomunica latae sententiae la cui remissione di cui al can. 1379 § 3 CIC è riservata alla Sede Apostolica;

2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la ricezione del sacro ordine è un fedele soggetto al CCEO, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è riservata alla Sede Apostolica.

Art. 6

I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l’ignoranza o l’errore da parte del chierico circa l’età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente;

2° l’acquisizione, la detenzione, l’esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

Art. 7

Colui che compie i delitti di cui agli artt. 2-6, sia punito, se del caso, oltre quanto previsto per i singoli delitti nel CIC e nel CCEO, nonché nelle presenti Norme, con una giusta pena secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione o la deposizione dallo stato clericale.

Art. 8

§1. L’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in venti anni.

§2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 CIC e del can. 1152 § 3 CCEO. Tuttavia nel delitto di cui all’art. 6 n. 1, la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell’entrata in vigore delle presenti Norme.

 

Parte Seconda

NORME PROCEDURALI

Titolo I

Competenza del Tribunale

Art. 9

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§2. Questo Supremo Tribunale, solo unitamente ai delitti ad esso riservati, giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato in ragione del nesso della persona e della complicità.

§3. I delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale.

§4. I pronunciamenti di questo Supremo Tribunale, emessi nei limiti della propria competenza, non sono soggetti all’approvazione del Sommo Pontefice.

Art. 10

§1. Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca abbia notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave, dopo avere svolto l’indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente.

§2. È competenza dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 CIC o nel can. 1473 CCEO.

§3. Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa la quale vi provvede direttamente ovvero a mezzo di un proprio delegato.

Art. 11

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause relative ai delitti ad essa riservati, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto di difesa, se sono state violate leggi meramente processuali.

Titolo II

Il processo giudiziale

Art. 12

§1. Giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Presiede il Tribunale, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.

§3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici.

Art. 13

In tutti i Tribunali, per le cause di cui alle presenti Norme, possono adempiere validamente la funzione di:

1° Giudice e Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica;

2° Notaio e Cancelliere solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto;

3° Avvocato e Procuratore fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, che vengono ammessi dal Presidente del Collegio.

Art. 14

La Congregazione per la Dottrina della Fede in casi particolari può concedere la dispensa dal requisito del sacerdozio.

Art. 15

Il Presidente del Tribunale, udito il Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà di cui all’art. 10 §2.

Art. 16

§1. Terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Possono proporre appello, entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza, l’accusato e il Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. L’appello deve essere proposto innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione, il quale, salvo il caso di conferimento del relativo incarico ad un altro Tribunale, giudica in seconda istanza le cause definite in prima istanza dagli altri Tribunali o dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico in altra composizione collegiale.

§4. Non si ammette appello innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione avverso la sentenza se unicamente relativa agli altri delitti di cui all’art. 9 §2.

Art. 17

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 18

La cosa passa in giudicato:

1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

2° se non è stato proposto l’appello entro il termine di cui all’art. 16 § 2;

3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa.

 

Titolo III

Il processo extragiudiziale

Art.19

§1. Qualora la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia deciso doversi avviare un processo extragiudiziale, si debbono applicare i cann. 1720 CIC o 1486 CCEO.

§2. Previo mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede, possono essere irrogate pene espiatorie perpetue.

Art. 20

§1. Il processo extragiudiziale può essere svolto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall’Ordinario o dal Gerarca o da un loro Delegato.

§2. Possono adempiere la funzione di Delegato solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§3. A norma del can. 1720 CIC in tale processo, per la funzione di Assessore valgono i requisiti di cui al can. 1424 CIC.

§4. Chi svolge l’indagine non può adempiere alle funzioni di cui ai§§ 2 e 3.

§5. A norma del can. 1486 CCEO, possono adempiere la funzione di Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§6. Possono adempiere la funzione di Notaio solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto.

§7. Il reo deve sempre avvalersi di un Avvocato o Procuratore che deve essere un fedele provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, ammesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall’Ordinario o dal Gerarca o dal loro Delegato. Qualora il reo non vi provveda, l’Autorità competente ne nomini uno, che rimarrà nell’incarico finché il reo non ne avrà costituito uno proprio.

Art. 21

La Congregazione per la Dottrina della Fede può concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio e dei titoli accademici di cui all’art. 20.

Art. 22

Terminato in qualunque modo il processo extragiudiziale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 23

§1. A norma del can. 1734 CIC, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo hanno il diritto di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto emesso dall’Ordinario o dal suo Delegato ex can. 1720, 3° CIC.

§2. Solo successivamente il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo, avendo osservato quanto disposto dal can. 1735 CIC, possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero a norma del can. 1737 CIC.

§3. Avverso il decreto, emesso dal Gerarca o dal suo Delegato ex can. 1486, § 1, 3 ° CCEO, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero ex can. 1487 CCEO.

§4. Non si ammette ricorso innanzi al Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede avverso un decreto se relativo unicamente agli altri delitti di cui all’art. 9 §2.

Art. 24

§1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l’accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.

§2. L’accusato, per la presentazione del ricorso di cui al § 1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico.

§3. Il ricorso di cui al §1, ai fini della sua ammissibilità, deve indicare con chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa.

Art. 25

Il decreto penale extragiudiziale diviene definitivo:

1° qualora sia trascorso inutilmente il termine previsto nel can. 1734 § 2 CIC o quello previsto nel can. 1737 § 2 CIC;

2° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al can. 1487 § 1 CCEO;

3° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui all’art. 24 § 1 delle presenti Norme;

4° qualora sia stato emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ex art. 24 §1 delle presenti Norme.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 26

È diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 27

È diritto dell’accusato, in qualsiasi momento, presentare al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi.

Art. 28

§1. Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all’art. 6, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti Norme.

§2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni o a coloro che a diverso titolo sono coinvolti nella causa penale, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio, sia punito con congrue pene.

Art. 29

In queste cause, insieme alle prescrizioni di queste Norme, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.