Index

  Back Top Print

Luis F. Card. Ladaria, S.I.
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO IN FAVOREM FIDEI
NEL CONTESTO DELLA PASTORALE FAMILIARE UNITARIA

 

Introduzione generale

Il più delle volte, quando il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede è invitato a tenere una conferenza, si tratta di tematiche strettamente teologiche. Negli anni scorsi è cresciuto, inoltre, il numero di interventi della nostra Congregazione con carattere canonistico, coinvolgendo prevalentemente il diritto penale. Raramente, invece, il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede è invitato a tenere relazioni, il cui titolo contiene la parola «pastorale».

Perciò, ringrazio la Pontificia Università Lateranense per la disponibilità ad organizzare, con il nostro Dicastero, questa Giornata di studio sullo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, che mi dà l’occasione di presentare brevi riflessioni circa la posizione di tale Istituto giuridico proprio nel contesto di una «pastorale familiare unitaria».

Il posizionamento delle cause matrimoniali nel contesto dell’ambito pastorale unitario è stato indicato da Papa Francesco stesso, e precisamente nelle sue Lettere apostoliche in forma di «motu proprio» Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus. Per mezzo di tali Lettere, il Santo Padre, in sintonia con i Voti della maggioranza dei Vescovi riuniti nella Terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi su Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione[1], ha voluto rendere i processi di nullità matrimoniale «più rapidi ed accessibili»[2]. A questo scopo – dispone il Romano Pontefice – occorre, tra l’altro, che

l’indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, […] si svolgerà nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria[3].

Tramite tale disposizione – che esplicitamente si riferisce all’indagine pregiudiziale, ma che dà una prospettiva anche per tutto l’insieme del processo canonico in parola – il Romano Pontefice invita, anzi esprime l’obbligo da parte delle Autorità ecclesiali competenti di superare la tentazione di cadere in una dicotomia tra ambito pastorale e ambito giuridico. Ciò è stato ampiamente evidenziato in occasione di un Incontro di studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, che nel 2017[4] studiava la fase preparatoria delle cause di nullità matrimoniale[5].

L’importanza dell’inclusione di tutta la realtà del matrimonio in un quadro di carattere pastorale è stata ben descritta già nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Concretamente, penso ad uno dei primi canoni sul matrimonio, il can. 1063 – e lo leggo, in questo foro, poiché ritengo che probabilmente sia uno dei più belli tra i canoni di diritto matrimoniale nel Codice. Dice, il can. 1063, che…

…i pastori d’anime sono tenuti all’obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell’assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto:

1) con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l’uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani;

2) con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato;

3) con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa;

4) offrendo aiuto ai coniugi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa.

Facilmente si intende che l’idea che il suddetto canone ha del matrimonio nonché del relativo accompagnamento è unitaria, in vari sensi: è unitaria in quanto affida l’accompagnamento relativo non solo alle Autorità ecclesiali, ma a tutta la comunità ecclesiale; inoltre, è unitaria poiché tale cura pastorale e fraterna concerne non solo la celebrazione stessa del matrimonio, ma tutte le sue fasi, preparatorie e successive.

Nella Esortazione Apostolica Postsinodale Amoris Laetitia[6] [AL], il Sommo Pontefice Papa Francesco non ha soltanto approfondito i quattro passi di accompagnamento, presenti nel suddetto canone (cfr. AL 199ss.), ma ha inoltre richiamato alla mente pastorale possibili momenti di crisi nel matrimonio (cfr. AL 231ss.) nonché le persone in situazioni di rottura definitiva della loro unione (cfr. AL 241ss.). Così, nella pastorale matrimoniale in senso largo, unitario, viene inclusa anche la tematica della relativa dichiarazione di nullità canonica (cfr. AL 244).

Ciò che vale per i processi di nullità matrimoniale, ancora di più vale per la procedura di scioglimento del matrimonio in favorem fidei: infatti, mentre i primi, da un punto di vista giuridico-sistematico, mirano alla realizzazione di un diritto della persona (cioè, conoscere il proprio stato canonico circa l’eventuale matrimonio), quest’ultima procedura mira alla concessione di una mera grazia (cioè, lo scioglimento di un matrimonio naturale valido), affidata al Sommo Pontefice nel suo ruolo di Pastore Supremo della Chiesa. Di conseguenza, l’istituto giuridico grazioso dello scioglimento del matrimonio in favorem fidei non può che essere uno strumento pastorale, non può che inserirsi anch’esso nella cura pastorale familiare unitaria della Chiesa.

Faccio alcuni esempi.

Sforzi pastorali nell’ambito del favor fidei riguardo le Parti direttamente coinvolte

La pastorale della Chiesa mai può avere come fine prioritario lo scioglimento dei matrimoni (nemmeno se si tratta di scioglimenti accompagnati nel miglior modo pastorale); sempre, prioritario è l’aiutare le Parti di buona volontà affinché possa salvarsi la loro unione. Ciò emerge anche dalle Norme del 2001 per lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, in modo particolare dall’art. 4, n. 1, che stabilisce: «[P]er la concessione della grazia dello scioglimento del vincolo si richiede che al momento della concessione […] non ci sia nessuna possibilità di ristabilire la convivenza coniugale». Ciò implica che il pastore, a cui le Parti si rivolgono, è invitato ad esaminare con massima diligenza se esistano delle possibilità di ristabilire l’unione matrimoniale andata in crisi. Nella prassi, tuttavia, si deve dire che tale norma trova poca applicazione, in quanto uno dei presupposti per la proposizione di un caso in favorem fidei è la presentazione di un nuovo progetto matrimoniale (cioè, di un nuovo partner), e la presenza di quest’ultimo implica, solitamente, che il precedente matrimonio è già fallito irrecuperabilmente.

Ciononostante, come si evince dai documenti pontifici già menzionati, anche l’accompagnamento dei fedeli nelle situazioni di crisi, anzi, di fallimento della loro unione fa parte di un concetto di pastorale familiare unitaria. Ciò comprende anche l’accompagnamento dei fedeli, interessati nello scioglimento del loro matrimonio. Ci vuole l’accompagnamento da parte dei pastori ed eventualmente di altri esperti a livello locale – il che presuppone che a tali parroci ed esperti sia offerta una adeguata formazione giuridico-pastorale[7]. Inoltre, si rivela di grande utilità l’accompagnamento strettamente giuridico degli interessati da parte di giurisperiti con sede presso lo stesso Tribunale ecclesiastico[8].

Per quanto concerne gli sforzi pastorali verso chi chiede lo scioglimento del suo matrimonio, non si può non ricordare che spesso tali persone hanno bisogno della cura pastorale non solo a riguardo della loro situazione relazionale e familiare. Infatti, non raramente si tratta di persone che stanno sperimentando una via di catecumenato, di conversione alla Chiesa cattolica oppure di intenso approfondimento della loro relazione con Cristo e la Sua Chiesa. Così, l’aspetto procedurale-giuridico dello scioglimento del matrimonio è solo uno degli elementi di uno sforzo pastorale molto più ampio, che concerne una rinnovazione di tutta la vita delle Parti in parola. In questo senso, l’invito al Parroco del luogo a riferire circa «la religiosità sia della parte richiedente sia della parte promessa in matrimonio» (art. 22 § 1 Normae) nonché, se è il caso, circa le «motivazioni che sono state la causa del battesimo» (art. 21 § 2 Normae), non è solo una formalità giuridica, ma anche espressione della necessaria conoscenza pastorale delle Parti da parte di chi è il loro pastore.

Non da ultimo, se i desponsi che dopo la concessione del favor fidei intendono contrarre matrimonio e fondare una nuova famiglia, già hanno convissuto oppure hanno già contratto un matrimonio civile, chiunque esegue il Rescritto di scioglimento, a livello della Chiesa particolare, è anche invitato di imporre una penitenza adeguata e salutare alle Parti cattoliche, in conclusione della loro situazione di vita cosiddetta “irregolare”. Anche questo disposto, comunicato con lo stesso Rescritto di scioglimento, non è un obbligo meramente formale-giuridico, allo scopo di restituire un certo equilibrio filosofico, basato su concetti meramente teorici di debito e di giustizia. Invece, tramite un adeguato accompagnamento pastorale anche in questo campo, la via penitenziale dei fedeli coinvolti potrà diventare un segno fruttuoso «dell’impegno personale che il cristiano ha assunto con Dio, nel sacramento, di cominciare un’esistenza nuova»[9] nella loro situazione di vita, che è la nuova unione matrimoniale.

Sforzi pastorali nell’ambito del favor fidei verso Terzi e/o la Comunità ecclesiale

In tanti suoi aspetti, la procedura in favorem fidei tende non solo alla crescita della fede di un’unica Parte immediatamente “favorita”. Infatti, le Norme e il Rescritto tengono presenti anche i figli che nasceranno dalla nuova unione, la cui educazione di fede cattolica fa parte del contenuto delle promesse per i matrimoni misti, ancora più impegnative nelle cause in favorem fidei.

Inoltre, il Rescritto conclusivo invita la Parte cattolica a curare la conversione di un suo partner eventualmente non cattolico – non in tutti i modi, ma particolarmente «precibus et exemplo».

Manifestando la cura verso la nuova coppia e i relativi figli, le Norme del 2001 non dimenticano la situazione di vita del partner della prima unione, cioè della Parte convenuta, nonché dei figli nati dalla prima unione: anche loro, benché spesso non partecipino attivamente nella procedura, meritano cura non solo giuridica, ma – nella misura del possibile – anche pastorale. Ne sono espressione gli articoli 9, 18 §1 e 20 §§ 1 e 2 delle Normae, che danno rilevanza, nella procedura in favorem fidei, anche alla situazione di vita di queste persone, che spesso hanno subito e persino subiscono forti sofferenze nelle situazioni di separazione e divorzio[10].

Infine, nelle Norme circa il favor fidei la Chiesa volge lo sguardo anche verso chi non è direttamente coinvolto nella procedura, ma solo la osserva. Così, uno dei motivi per cui la concessione dello scioglimento in favorem fidei è una grazia unica, cioè che va concessa una sola volta, come dispone l’art. 6 delle Normae, è lo sforzo di evitare l’impressione di un atteggiamento divorzista della Chiesa, quando uno vede che essa concede lo scioglimento di un matrimonio perfettamente valido. La stessa preoccupazione pastorale si esprime nell’art. 9 Normae, che prevede che il Vescovo diocesano consulti, anticipatamente, la Congregazione per la Dottrina della Fede, quando dalla concessione della grazia si dovesse temere uno scandalo, cioè il sorgere di una situazione che «offre un’occasione di caduta»[11].

Riassunto

Ovviamente, tutti gli articoli delle Norme di cui ho parlato, sono formulati come testi giuridici: sono prescrizioni che indicano aspetti da osservare, che suggeriscono alcune domande da porre durante l’interrogatorio delle Parti e dei testimoni. Alcuni dei prescritti possono persino impedire l’ulteriore procedere in favorem fidei. Tuttavia, nonostante tale funzione diretta di precetto o di divieto, tali prescrizioni canoniche evidenziano alcuni punti di grande rilevanza per l’accompagnamento pastorale della coppia, di altre persone coinvolte, oppure di chi solo osserva da lontano il modus procedendi della Chiesa.

Inoltre, spero di aver potuto dimostrare, nonostante la necessaria brevità di questo mio intervento introduttivo, come l’Istituto giuridico dello scioglimento del matrimonio non-sacramentale in favorem fidei, benché esso nel senso proprio della parola «annulli» un matrimonio giuridicamente valido, esistente, non è soltanto una procedura meramente convenzionale, ma vuole e deve essere inteso allo stesso momento come uno strumento pastorale, adatto a far parte attiva di un modo di vedere unitario della pastorale del matrimonio e quindi della famiglia.

Ringrazio per la cortese attenzione e auguro a tutti un buon lavoro.
 

[1] Cfr. Sinodo dei Vescovi, Terza Assemblea Generale Straordinaria su Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione (5-19 ottobre 2014), Relatio Synodi, 18 ottobre 2014, Nr. 48 (http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html [15.04.2021]).

[2] Francesco, Motuproprio Mitis Iudex Dominus Iesus [MIDI], 15 agosto 2015, AAS 107 (2015) 958-970, Introduzione.

[3] Francesco, MIDI, art. 2; cfr. Francesco, Motuproprio Mitis et Misericors Iesus, 15 agosto 2015, AAS 107 (2015) 946-957, Art. 2.

[4] Associazione Canonistica Italiana – Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, XLIV Incontro di Studio La riforma del Processo Canonico per la Dichiarazione di Nullità del Matrimonio (Borca di Cadore, 3-7 luglio 2017) [http://www.giddc.org/IncontriStudio_2017.aspx, 06.02.2021].

[5] Cfr. Franceschi, H., La preparazione della causa di nullità nel contesto della pastorale familiare unitaria. La necessità di superare un’impropria dicotomia tra diritto e pastorale, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, ed., La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio, Quaderni della Mendola 26, Milano 2018, 63-84.

[6] Cfr. Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016, AAS 108 (2016) 311-446.

[7] Cf. Fabritz, P., «Wie können die kirchlichen Gerichte und die Ehenichtigkeitsverfahren stärker in Fortbildungsmaßnahmen für pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Diözesen vorkommen?», De Processibus Matrimonialibus 25/26 (2018/19) 41-52, 48.

[8] Cf. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Istruzione Dignitas connubii da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, 25 gennaio 2005, Communicationes 37 (2005) 11-92, Art. 113 § 1.

[9] Giovanni Paolo II., Esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio et paenitentia, circa la riconciliazione e la penitenza nella missione della Chiesa di oggi, 2 dicembre 1984, AAS 77 (1985) 185-275, Nr. 31, III. Pertanto, tali opere di penitenza «non dovrebbero ridursi soltanto ad alcune formule da recitare, ma consistere in opere di culto, di carità, di misericordia, di riparazione»; infatti, «includono l'idea che il peccatore perdonato è capace di unire la sua propria mortificazione fisica e spirituale, ricercata o almeno accettata, alla passione di Gesù che gli ha ottenuto il perdono; ricordano che anche dopo l'assoluzione rimane nel cristiano una zona d'ombra, dovuta alle ferite del peccato, all'imperfezione dell'amore nel pentimento, all'indebolimento delle facoltà spirituali, in cui opera ancora un focolaio infettivo di peccato, che bisogna sempre combattere con la mortificazione e la penitenza. Tale è il significato dell'umile, ma sincera soddisfazione» (ibid.).

[10] Cf. Francesco, Discorso agli Officiali del Tribunale della Rota Romana per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, 29 gennaio 2021 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/january/documents/papa-francesco_20210129_rota-romana.html [15.04.2021]) : «È quanto mai urgente che i collaboratori del Vescovo, in particolare il vicario giudiziale, gli operatori della pastorale familiare e soprattutto i parroci, si sforzino di esercitare quella diaconia di tutela, cura e accompagnamento del coniuge abbandonato ed eventualmente dei figli, che subiscono le decisioni, seppur giuste e legittime, di nullità matrimoniale.»

[11] Cfr. S. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae IIª-IIae q. 43, spec. a. 1 co., secondo cui lo scandalo è «una parola, o un’azione meno retta che offre un’occasione di caduta» («dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae»; trad. it.: http://www.carimo.it/somma-teologica/somma.htm [12.02.2021]). Similmente, Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Dichiarazione circa l’ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati, 24 giugno 2000, Communicationes 32 (2000) 159-162, intende come «scandalo» una «azione che muove gli altri verso il male». Una tale situazione, in ogni caso, rende necessaria «nei Pastori un’azione, paziente quanto ferma, a tutela della santità dei sacramenti, a difesa della moralità cristiana e per la retta formazione dei fedeli» (ibid., 1). Per lo stesso motivo, nonostante il grande valore giuridico generale dell’Istituto giuridico della promulgazione, sin dall’inizio il Legislatore ha rinunciato a promulgare formalmente le Normae circa il favor fidei: cf. le spiegazioni contenute nell’introduzione delle Normae del 2001, riguardanti la mancata promulgazione delle norme precedenti del 1934 («Questa Istruzione fu consegnata agli ordinari dei luoghi interessati; ma non fu pubblicata in Acta Apostolicae Sedis, per evitare il pericolo che i mezzi di comunicazione sociale presentassero la Chiesa come favorevole al divorzio.») e del 1973 («[C]ome era avvenuto per l'emanazione dell'Istruzione del 1934, nemmeno questa fu pubblicata in Acta Apostolicae Sedis, ma fu trasmessa agli Ordinari dei luoghi per via riservata. Venne in seguito divulgata in vari periodici.»).