Bollettino N. 6 (periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997) Regolamento per il personale della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» SEGRETERIA DI STATO Prot. N. 393.854/G.N. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 22 febbraio 1997, Festa della Cattedra di S. Pietro, ha approvato il Regolamento per il Personale della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» ed ha disposto che esso entri in vigore a decorrere dal 1° luglio 1997. Dal Vaticano, 24 febbraio 1997 + Angelo Card. Sodano REGOLAMENTO PER IL PERSONALE Titolo I Art. 1 Il presente Regolamento contiene le norme relative al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» sotto l'aspetto organizzativo, disciplinare ed economico. Esso è emanato in applicazione di quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» per le Istituzioni collegate con la Santa Sede (Artt. 186, 190-191). Art. 2 § 1. Con il termine «personale in servizio» sono indicati, oltre i dipendenti di ruolo ed in prova, anche coloro che con forme diverse di contratto prestano la loro opera alle dirette dipendenze della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano». § 2. Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibile, al personale di ruolo dirigente, salvo quanto diversamente disposto nella normativa specifica che lo riguarda. Titolo II Art. 3 La struttura organica e funzionale dell'Organismo si articola:
Art. 4 § 1. Il Direttore Generale è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta della Società Salesiana di San Giovanni Bosco. § 2. Il Direttore Generale, avvalendosi dell'opera del Direttore Amministrativo, del Direttore Commerciale, del Direttore Tecnico, del Direttore Affari Generali, fatte salve le competenze attribuite alle Direzioni e all'unità funzionale «L'Osservatore Romano», dirige nell'ambito delle politiche aziendali, i vari servizi, uffici e reparti dipendenti, promuovendone il buon funzionamento e vigilando affinché sia garantito l'esatto e tempestivo espletamento dei compiti loro affidati. In particolare il Direttore Generale ha:
Art. 5 § 1. Il Direttore Responsabile de « L'Osservatore Romano » è nominato dal Santo Padre, rappresenta l'istanza più alta nell'ambito del Giornale per quanto riguarda gli aspetti politici e redazionali ed è il Direttore dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano ». § 2. In particolare il Direttore Responsabile:
Art. 6 § 1. Il Vice Direttore dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano » è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta del Direttore Responsabile. Suo compito è quello di coadiuvare il Direttore Responsabile nello svolgimento di tutte le sue funzioni. § 2. Il Vice Direttore supplisce il Direttore Responsabile assente o impedito in tutte le sue funzioni ordinarie. Può essere delegato dal medesimo all'esercizio temporaneo di una o più funzioni proprie del Direttore. § 3. Il Vice Direttore, in ogni caso, non potrà avere alcuna attribuzione in merito all'assunzione del personale. Art. 7 § 1. Il Direttore Amministrativo è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta del Direttore Generale. § 2. Il Direttore Amministrativo è responsabile dell'attività economico-finanziaria. In particolare, subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore Amministrativo:
Art. 8 § 1. Il Direttore Commerciale è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta del Direttore Generale. § 2. Il Direttore Commerciale è responsabile di tutta l'attività commerciale dell'Organismo. In particolare, subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore Commerciale:
Art. 9 § 1. Il Direttore Tecnico è nominato dalla Segreteria di Stato su proposta del Direttore Generale. § 2. Il Direttore Tecnico è responsabile della produzione e della qualità dei materiali acquistati e dei servizi prestati da terzi per le attività dirette o indirette di produzione; è inoltre responsabile della economicità e della ottimizzazione dei processi produttivi dell'intero Organismo. In particolare, subordinatamente al Direttore Generale, il Direttore Tecnico:
Art. 10 La Segreteria di Stato, su proposta del Direttore Generale, nomina il Direttore Affari Generali stabilendone le funzioni. Art. 11 § 1. Il Consiglio Direttivo, Organo collegiale consultivo, è formato dal Direttore Generale, dal Direttore Responsabile de « L'Osservatore Romano », dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Commerciale, dal Direttore Tecnico, dal Direttore Affari Generali e dal Vice Direttore dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano ». § 2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore Generale ed in caso di sua assenza od impedimento dal Direttore Responsabile de « L'Osservatore Romano »; il Consiglio designa un Segretario che redige i verbali delle riunioni. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle questioni da esaminare o ne sia fatta richiesta dal Direttore Responsabile. Il Consiglio deve comunque riunirsi quattro volte l'anno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione potrà essere fatta dal Direttore Responsabile. § 3. Il Consiglio Direttivo dà il suo parere sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Organismo, sui principali investimenti da realizzare riguardanti le attrezzature e gli impianti, sulle norme generali riguardanti il personale nonché su tutte le iniziative di carattere strategico che saranno portate all'attenzione del Consiglio di Sovrintendenza. § 4. I verbali delle deliberazioni consiliari verranno conservati a cura del Presidente. I verbali sui pareri di cui al precedente § 3 saranno inviati al Consiglio di Sovrintendenza. Titolo III Art. 12 Il personale dipendente della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» comprende personale ecclesiastico, religioso e laico, iscritto in ruolo ordinario ed in prova oppure assunto con forme diverse di contratto. Art. 13 § 1. Il personale di ruolo è distribuito secondo la Tabella Organica. Il Personale di ruolo, non dirigente, amministrativo, giornalistico, grafico, tecnico, ausiliario, è inquadrato secondo la stessa Tabella Organica, in dieci livelli ad ognuno dei quali corrisponde una determinata funzione con relativa retribuzione. § 2. Ogni livello funzionale comprende una o più mansioni professionali, determinate in base alle prestazioni lavorative, avuto riguardo ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed alla sfera di autonomia che esse comportano, come determinate da apposito mansionario. Art. 14 § 1. L'organico del personale di ruolo è stabilito, per ciascuna Direzione e per ogni livello funzionale previsto per l'Organismo, compresa l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », nella Tabella Organica approvata. § 2. La Tabella Organica, la sua revisione ordinaria e le eventuali variazioni straordinarie sono elaborate dal Direttore Generale e, per quanto concerne l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile e sono presentate alla Segreteria di Stato per l'approvazione. § 3. Ogni cinque anni si procede alla revisione della Tabella Organica. Art. 15 § 1. In relazione a speciali comprovate esigenze di natura transitoria di personale con specifiche capacità professionali, oppure per sopperire ad assenze prolungate del personale di ruolo, giustificate dalle disposizioni regolamentari, per le quali non si possa provvedere con il personale in attività di servizio anche presso altri Organismi, il Direttore Generale e, relativamente alle esigenze dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile possono avvalersi della collaborazione di altre persone aventi requisiti e competenza adeguate alle mansioni da svolgere. § 2. Il suddetto personale viene assunto con contratto a termine, che specifichi le esigenze di natura particolare e transitoria di cui al § 1, stipulato per iscritto, della durata massima di un anno, prorogabile per non più di un altro anno ove permangano le esigenze che hanno dato luogo all'assunzione. § 3. In casi eccezionali, per complessi e straordinari servizi che richiedano tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni. § 4. I contratti di cui ai precedenti paragrafi non danno titolo all'immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine. § 5. Le assunzioni di personale con contratto a termine sono deliberate dal Direttore Generale, su proposta dei rispettivi Direttori e, relativamente al personale da impiegare nell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, previo nulla osta della Segreteria di Stato e comunque entro i limiti della spesa massima previsti per il personale nel bilancio preventivo. § 6. La retribuzione del personale a contratto è determinata dal Direttore Generale e, relativamente al personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, in misura omnicomprensiva, corrispondente al livello richiesto dai compiti affidati, ed in proporzione al volume orario di lavoro settimanale. § 7. La retribuzione è soggetta alle ritenute per il trattamento di assistenza sanitaria e di previdenza sociale secondo la normativa vigente, con il diritto alla liquidazione ed alle ferie regolamentari. Sono applicabili, in quanto compatibili con la tipologia del contratto, gli altri istituti previsti dal presente Regolamento per il personale in ruolo. § 8. Altre eventuali clausole potranno essere apposte, previo nulla osta della Segreteria di Stato, a seconda delle esigenze connesse con la mansione da svolgere. Titolo IV Art. 16 § 1. Il Direttore Generale, su proposta dei rispettivi Direttori, e, relativamente alle necessità dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito dell'Organismo, possono autorizzare, entro i limiti di spesa previsti nel bilancio preventivo, il conferimento di incarichi professionali a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessarie all'assolvimento di compiti particolari. § 2. Il conferimento di incarichi professionali segue le modalità previste all'Art. 15 §§ 2-4 del presente Regolamento. § 3. Le prestazioni professionali sono retribuite « forfettariamente » in rapporto alla rilevanza del lavoro da svolgere, alla qualità del prodotto ed ai risultati conseguiti. I compensi vengono stabiliti dal Direttore Generale su proposta dei rispettivi Direttori e, per le prestazioni rese nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. Agli stessi spetta la valutazione delle prestazioni effettuate. Art. 17 § 1. Studenti, giovani già qualificati oppure persone che, per un certo periodo di tempo, desiderano prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, possono svolgere, con l'approvazione della Segreteria di Stato, un periodo di tirocinio presso l'Organismo ed in particolare presso l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », al fine di integrare la propria formazione professionale. Il tirocinio deve avere una durata minima di un mese e massima di tre mesi, salvo deroghe stabilite caso per caso dal Direttore Responsabile dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano ». Il tirocinio non può essere in alcun modo finalizzato a coprire eventuali carenze di organico. § 2. Condizioni essenziali per lo svolgimento di tirocini sono:
§ 3. In qualsiasi momento il Direttore Responsabile dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano » può mettere fine al volontariato, dandone notizia alla Segreteria di Stato ed all'interessato. Questi può fare altrettanto informando per tempo il Direttore Responsabile. § 4. Al termine del periodo di tirocinio ed a richiesta dell'interessato, la Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » può rilasciare un attestato. Titolo V Art. 18 § 1. Il personale di ruolo viene assunto alla Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano » dal Direttore Generale. Il personale di ruolo destinato a svolgere la propria attività presso l'unità funzionale « L'Osservatore Romano » viene invece assunto dal Direttore Responsabile. Le assunzioni dovranno in ogni caso avvenire nei limiti stabiliti dalla Tabella Organica e previo nulla osta della Segreteria di Stato. § 2. Nelle assunzioni di personale si tengono in particolare considerazione coloro che dimostrano impegno nella comunità ecclesiale. § 3. E vietata l'assunzione nell'Organismo di consanguinei fino al quarto grado o di affini in primo e secondo grado, secondo il computo canonico. Cfr. Tabelle A e B riportate in Appendice « B ». Art. 19 § 1. Il personale dell'Organismo è assunto tra coloro che si distinguono per virtù, prudenza, scienza, debita esperienza e deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
§ 2. Per mansioni richiedenti particolari requisiti o la maturazione di un'esperienza professionale già acquisita, quando non sia possibile provvedere con personale già in servizio, il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile potranno, previo il nulla osta della Segreteria di Stato, disporre l'assunzione di candidati anche oltre il limite regolamentare di età, sempre che sia garantita la regolare copertura assicurativa e previdenziale. § 3. Possono essere previsti altri requisiti in relazione a specifiche esigenze. Art. 20 I requisiti generali, di cui al precedente Art. 19, debbono essere comprovati dai seguenti documenti, da esibire prima dell'assunzione:
Art. 21 § 1. Per l'assunzione si richiede il possesso dei seguenti titoli di studio:
§ 2. Per determinate mansioni può essere richiesto dalla legge o da disposizioni particolari il possesso di specifiche abilitazioni professionali, di eventuali titoli di specializzazione, nonché la conoscenza di lingue straniere. In questi casi, tali particolari esigenze dovranno essere previamente comunicate agli interessati. § 3. I titoli di studio debbono essere rilasciati da scuole od università legalmente riconosciute, tenuto conto della situazione nei diversi Paesi di provenienza. § 4. La Segreteria di Stato determina, ove necessario, l'equipollenza dei titoli di studio di cui al presente articolo. § 5. Il mero possesso del titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nel livello funzionale per il quale il titolo medesimo è prescritto. § 6. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire, eccezionalmente, a giudizio del Direttore Generale e, nel caso di personale da impiegare nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, previo il nulla osta della Segreteria di Stato, al possesso del titolo richiesto, a meno che specifiche disposizioni di legge lo richiedano espressamente. Art. 22 § 1. Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti di vita consacrata ed alle Società di vita apostolica verrà stipulato, di volta in volta, un accordo tra il Direttore Generale o, nel caso di personale da impiegare nell'ambito dell'unità funzionale «L'Osservatore Romano », tra il Direttore Responsabile ed i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza, con le peculiarità qui di seguito indicate:
Art. 23 § 1. L'assunzione del personale deve essere preceduta dall'accertamento dell'idoneità professionale del candidato in relazione alle mansioni da svolgere. § 2. L'accertamento dell'idoneità professionale risulta dalla valutazione dei titoli e/o da prove selettive o previa conclusione, con esito positivo, di un precedente rapporto di lavoro con contratto a termine per la durata minima di un anno. § 3. Per l'eventuale assunzione di personale da destinare a particolari mansioni, possono essere organizzati corsi di formazione a contenuto teorico-pratico volti all'acquisizione della professionalità richiesta, accessibili anche al personale dipendente che intenda cambiare mansione a parità di livello funzionale o per qualificarsi a livello superiore, secondo quanto stabilito all'Art. 32 § 2. § 4. Il Direttore Generale, su proposta delle rispettive Direzioni e, nel caso di personale da impiegare nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, su proposta del Vice Direttore, stabiliscono le modalità ed i requisiti particolari per la ricerca e la scelta dei candidati. § 5. Per l'assunzione di personale tecnico ed amministrativo con adeguato livello di professionalità, il Direttore Generale designa una Commissione esaminatrice formata da Dirigenti della Direzione interessata, da un rappresentante dell'Ufficio del personale e, ove occorra, anche da membri interni e/o esterni di qualificata competenza. Qualora il personale da assumere debba svolgere la propria attività nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », sarà compito del Direttore Responsabile designare la Commissione esaminatrice con le stesse modalità sopra indicate. Per l'assunzione di personale giornalistico, il Direttore Responsabile consulta i responsabili delle redazioni interessate e svolge colloqui individuali con i candidati, valutando l'opportunità o meno di ricorrere a prove selettive. L'assunzione in ruolo del personale giornalistico è preceduta da contratto a termine. § 6. Gli avvisi concernenti le prove selettive o i corsi di formazione professionale sono adeguatamente pubblicizzati. § 7. Per la partecipazione alle prove selettive saranno prese in considerazione solo le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti alla data della presentazione della domanda. § 8. Al termine delle prove selettive, l'elenco dei candidati dei quali è stata accertata l'idoneità professionale viene trasmesso al Direttore Generale e, per quanto riguarda l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », al Direttore Responsabile, con verbale firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice e con un giudizio riferito a ciascun candidato, al fine di consentire la scelta definitiva dei candidati. § 9. Prima di ogni assunzione si provvederà, nel modo ritenuto più opportuno, ad accertare l'idoneità morale e religiosa del candidato. Art. 24 § 1. Gli assunti sono immessi in ruolo, in prova, per un periodo di almeno un anno, non prorogabile oltre un biennio. L'eventuale periodo svolto in modo continuativo ed immediatamente precedente, va conteggiato ai fini del periodo di prova. Per il personale giornalistico dell'edizione quotidiana appartenente all'unità funzionale «L'Osservatore Romano», il periodo di prova è compreso nel praticantato e dà diritto alla qualifica di redattore praticante ed al relativo livello retributivo. § 2. L'assunzione in prova è comunicata per iscritto all'interessato, con indicazione della decorrenza, del livello funzionale e del trattamento economico iniziale. § 3. Durante il periodo di prova il candidato è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello a cui è destinato. Il livello funzionale-retributivo e il volume orario di lavoro settimanale sono stabiliti in relazione alle mansioni da affidare, dal Direttore Generale, su proposta del Direttore competente e, relativamente all'unità funzionale «L'Osservatore Romano», dal Direttore Responsabile. § 4. Tutti i dipendenti, all'atto della nomina o dell'assunzione, debbono prendere adeguata conoscenza del presente Regolamento e di quelli in vigore circa il rapporto di lavoro, che saranno loro distribuiti in copia. § 5. Il Direttore competente dovrà compiere trimestralmente una valutazione sulla condotta e sulla professionalità del dipendente in prova, consultando il diretto Superiore. Tale valutazione dovrà successivamente essere inviata all'Ufficio del personale e sarà archiviata nel fascicolo personale del dipendente. § 6. Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza. § 7. Durante il periodo di prova il dipendente fruisce del trattamento previdenziale e dell'assistenza sanitaria previsti dalle normative vigenti. § 8. In caso di malattia o di infortunio, il dipendente in prova, nell'ambito del limite massimo di quaranta giorni complessivi di assenza nell'arco dell'anno, potrà riprendere il servizio fino ad ultimare la prova stessa. § 9. Durante o al termine del periodo di prova, il Direttore Generale, udito il parere del Direttore competente, e, nel caso di periodo di prova svolto presso l'unità funzionale «L'Osservatore Romano», il Direttore Responsabile, sentito il parere del Vice Direttore, dimettono con provvedimento insindacabile, comunicandoglielo per iscritto, il candidato che si rivela non idoneo. Al candidato spetta la liquidazione secondo le norme vigenti. Il provvedimento formale di dimissione viene comunicato per iscritto, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore. Art. 25 § 1. Al termine del periodo di prova lodevolmente compiuto, il Direttore Generale e, nel caso di periodo di prova svolto presso l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, previo nulla osta della Segreteria di Stato, procedono alla nomina per la conferma in ruolo del dipendente, inviando comunicazione scritta all'interessato con indicazione del livello funzionale-retributivo, della relativa mansione professionale e del volume orario di lavoro. Il provvedimento formale di assunzione è comunicato per iscritto, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore. § 2. All'atto della nomina o della conferma in ruolo, il dipendente è tenuto a prestare la professione di Fede, di comunione ecclesiale e le promesse di fedeltà nel lavoro e di osservanza del segreto d'ufficio, secondo le formule riportate nell'Appendice « A » del presente Regolamento dinanzi al Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dinanzi al Direttore Responsabile. Quanti, a motivo del particolare compito, sono chiamati ad operare nella Sezione Segreta, dovranno prestare anche il particolare giuramento richiesto, davanti ad un incaricato della Congregazione per la Dottrina della Fede. § 3. All'atto della conferma in ruolo, il dipendente potrà richiedere il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, dell'eventuale servizio precedente prestato fuori ruolo (contratti a termine), a condizione che si sia trattato di regolare servizio effettuato non anteriormente al compimento del ventunesimo anno di età, svolto in modo continuativo, immediatamente precedente all'assunzione in ruolo e ancora non liquidato, in conformità alle vigenti norme. Art. 26 Il dipendente che, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data indicata nella lettera d'assunzione, decade dalla nomina. Titolo VI Art. 27 Al momento dell'assunzione il personale viene destinato dalla Direzione competente a prestare la sua opera in un determinato Servizio. Art. 28 Per esigenze di servizio o per giustificata richiesta del dipendente, il personale può essere trasferito temporaneamente o stabilmente ad altro Servizio, anche presso una diversa sede, dal Direttore competente oppure ad una diversa Direzione dal Direttore Generale e, se il dipendente appartiene all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. In tali casi è necessario il consenso della Segreteria di Stato. In caso di trasferimento il livello funzionale-retributivo non potrà essere inferiore. Art. 29 Per esigenze di servizio e con il consenso del dipendente interessato, o per giustificata richiesta dello stesso, il Direttore Generale e, relativamente ai dipendenti appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, possono disporne il trasferimento ad altro Organismo della Sede Apostolica, previo accordo con le Autorità preposte all'Organismo interessato, informando per iscritto il dipendente in questione e, ove occorra, viene anche informato il rispettivo Ordinario o Superiore. In tali casi il livello funzionale-retributivo non può essere inferiore ed è necessario il nulla osta della Segreteria di Stato. Art. 30 I responsabili dei Servizi, in caso di assenze od impedimenti, qualora il Direttore competente non dia esplicite disposizioni, sono sostituiti dal dipendente più anziano nel livello immediatamente inferiore. Art. 31 I posti che si rendono vacanti nell'organico, possono essere ricoperti mediante il passaggio di un dipendente dell'Organismo da un livello funzionale inferiore oppure mediante il trasferimento da un altro Organismo della Sede Apostolica od ancora mediante una nuova assunzione. Art. 32 § 1. Il passaggio da un livello funzionale inferiore a quello immediatamente superiore, così come disciplinato dall'articolo precedente e comunque nei limiti dei posti disponibili nella Tabella Organica, è disposto dal Direttore Generale e, relativamente ai dipendenti appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, previo nulla osta della Segreteria di Stato. La scelta dovrà essere operata tra i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti, tra cui i titoli di studio, la professionalità, il curriculum di servizio e l'attitudine ad assolvere le funzioni corrispondenti, accertati mediante valutazione oggettiva e specifica, eventualmente anche con prove selettive, omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio. Il provvedimento formale di conferimento di livelli superiori è comunicato, ove occorra, anche al rispettivo Ordinario o Superiore. § 2. In collegamento con l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, potranno essere organizzati corsi per meglio qualificare il personale e renderlo idoneo ad un eventuale conferimento di livelli superiori. L'ammissione ai corsi è subordinata al rapporto favorevole del Direttore competente, al possesso del titolo di studio previsto per la funzione da ricoprire ed al superamento di eventuali prove selettive. § 3. La comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale possono supplire eccezionalmente, a giudizio del Direttore Generale e, relativamente ai dipendenti appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, al possesso del titolo richiesto. § 4. Il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile esaminano ogni anno la posizione di ciascun dipendente per valutare eventuali modifiche di mansioni che richiedano la proposta di passaggio a livelli superiori. Art. 33 § 1. Il personale deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni dei Direttori competenti, anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni ed a supplire i colleghi assenti. § 2. Ai dipendenti appartenenti ad un determinato livello possono essere temporaneamente conferite, per oggettive esigenze di servizio, le funzioni del livello superiore. § 3. Le funzioni superiori attribuite per la vacanza di un posto in organico non possono avere durata superiore a sei mesi. § 4. Le funzioni superiori attribuite per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto non possono superare il periodo massimo di diciotto mesi. § 5. Durante il periodo di svolgimento delle funzioni superiori, ove protratto per una durata superiore a sei mesi, spetta, dopo il sesto mese, la retribuzione connessa a tali funzioni. § 6. Il conferimento temporaneo di funzioni superiori è disposto con atto formale dal Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. Detto conferimento, entro i limiti stabiliti nei §§ 3 e 4 del presente articolo, non crea alcun diritto a promozione al livello superiore. § 7. L'assegnazione a mansioni inferiori può essere disposta solo per oggettive esigenze di servizio e non può avere durata superiore ad un anno continuativo ovvero allo stesso periodo di un anno nell'arco di un triennio fermo, in ogni caso, lo stesso trattamento corrispondente al livello di appartenenza. Titolo VII Art. 34 § 1. Il personale della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » contribuisce a formare quella particolare comunità di lavoro costituita da tutti coloro che collaborano, a qualunque titolo ed in qualsiasi forma, alle attività della Santa Sede. Esso deve quindi essere consapevole di partecipare ad una missione di servizio della Chiesa Universale. § 2. Tale consapevole collaborazione è particolarmente necessaria da parte di quanti operano nell'ambito di un Organismo di comunicazione della Santa Sede, quale è la Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », poiché gli stessi sono chiamati a collaborare alla diffusione dei suoi messaggi di fede e di unità ecclesiale. Dal personale dell'Organismo si attende quindi un costante approfondimento della propria fede ed una testimonianza di vita coerente con essa. Art. 35 § 1. La specifica attività della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » esige altresì un adeguato livello di qualità professionale, sia nel campo redazionale che in quello tecnico ed organizzativo, patrimonio irrinunciabile per il conseguimento stesso delle finalità dell'Organismo. § 2. La sintesi personale tra l'adesione alla missione della Santa Sede e la capacità professionale di collaborare con essa mediante l'attività editoriale e tipografica, manifestata nel lavoro svolto con fedeltà, responsabilità e spirito d'iniziativa, costituisce il criterio fondamentale per la selezione, l'inquadramento e la promozione del personale. Art. 36 Le risorse economiche messe a disposizione della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano » devono servire ad adempiere, nel modo più oculato ed efficiente, la sua missione specifica. Art. 37 Il personale può e deve contribuire, in dialogo costruttivo ed in spirito di collaborazione con i dirigenti, alla ricerca delle soluzioni più idonee per i diversi problemi concernenti il lavoro ed alle iniziative necessarie per creare e mantenere un clima sereno, proficuo e di reciproca soddisfazione morale e materiale. Titolo VIII Art. 38 Coloro che lavorano alla Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », in quanto partecipano alla missione universale del Romano Pontefice prestano un servizio ecclesiale contrassegnato da carattere pastorale e pertanto hanno il dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione, ovunque sia necessario. Art. 39 § 1. Il personale è tenuto ad una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata e familiare, in conformità alla dottrina della Chiesa. Quanti lavorano nell'Organismo attendano attivamente, nei limiti dei propri impegni di ufficio, ad altre opere di apostolato, secondo la propria vocazione specifica. § 2. Il personale è tenuto altresì ad avere in servizio un contegno educato e corretto nei confronti del prossimo e dell'ambiente. § 3. Il Superiore immediato è tenuto ad informare annualmente per iscritto il Direttore competente sul comportamento, la professionalità ed il rendimento di ciascun dipendente. Tale valutazione, da portare a conoscenza del dipendente, è poi trasmessa all'Ufficio del personale ed archiviata nel fascicolo personale del dipendente. § 4. Nel caso in cui l'attività prestata dal dipendente nel corso dell'anno sia stata di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il Direttore competente lo contesterà per iscritto all'interessato, fermo quanto disposto nelle norme relative alle sanzioni disciplinari. Art. 40 § 1. I sacerdoti ed i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica sono tenuti ad indossare l'abito rispondente alla propria condizione ed alle indicazioni del rispettivo Superiore. § 2. Il personale laico è tenuto ad indossare un abito decoroso e consono all'attività da svolgere. I dipendenti eventualmente tenuti ad utilizzare abiti da lavoro forniti dall'Organismo dovranno mantenerli nel dovuto decoro. § 3. Tutti sono tenuti ad avere cura del loro aspetto esteriore in conformità alle esigenze ed alle consuetudini dell'ambiente di lavoro. Art. 41 § 1. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro. Per gli appartenenti alla Sezione Segreta tale norma assume carattere fondamentale e la sua violazione può rendere applicabile la fattispecie prevista dall'Art. 82 del presente Regolamento. § 2. La violazione del divieto di utilizzazione dei testi distribuiti dalla Santa Sede, soprattutto a favore di individui o enti esterni alla Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano », è considerata una mancanza grave e punibile in tale senso in base all'Art. 78 di questo Regolamento. § 3. I testi scritti, la documentazione fotografica e le pubblicazioni di ogni genere della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » sono di sua esclusiva proprietà. § 4. Nei rapporti con operatori ed organi di informazione, il personale della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» deve essere consapevole della propria particolare responsabilità. Non si possono perciò concedere interviste e non si possono rilasciare dichiarazioni su argomenti impegnativi attinenti l'attività della Santa Sede - che sono rilasciate solo dalla Sala Stampa della Santa Sede, a norma dell'Art. 115, § 8 del Regolamento Generale della Curia Romana - o agli orientamenti della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » senza esplicita autorizzazione degli organi competenti. Chi rilascia dichiarazioni senza esserne stato autorizzato incorre nelle sanzioni previste dall'Art. 78. Art. 42 Tutti i dipendenti devono tenersi aggiornati circa il loro lavoro specifico, stimolati ed assistiti dalle Direzioni competenti, anche tramite la partecipazione attiva a iniziative o corsi di formazione. Art. 43 § 1. I responsabili delle Direzioni curano l'attuazione delle misure idonee a prevenire infortuni e malattie professionali ed a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei dipendenti, in conformità alla normativa vigente. A tal proposito sono tenuti ad osservare ed a far osservare le indicazioni e disposizioni date dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano nell'ambito delle competenze del Servizio di Medicina del Lavoro. § 2. I dipendenti sono in ogni caso tenuti ad osservare le norme di sicurezza, disposte nell'ambito delle loro prestazioni. § 3. La Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano stabilisce con periodicità annuale un programma di visite mediche finalizzato, sia a verificare periodicamente l'idoneità psicofisica dei dipendenti alle specifiche mansioni, sia alla prevenzione eo diagnosi delle malattie professionali. § 4. I nominativi dei dipendenti da sottoporre a visita medica vengono segnalati annualmente all'Ufficio del personale dal Direttore Generale e, relativamente ai dipendenti che prestano servizio presso l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, in base alle mansioni svolte. § 5. Le visite mediche sono considerate obbligatorie e possono avvenire durante l'orario di lavoro oppure, solo in casi eccezionali, al di fuori dello stesso. § 6. Al dipendente che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita programmata e per tempo comunicata, o non abbia dato in tempo sufficiente alla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano la comunicazione della impossibilità sopravvenuta, sono imputate le spese del servizio non fruito. Art. 44 § 1. I dipendenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni regolamentari che li riguardano, a conformarsi alle direttive dei Superiori e ad eseguire gli ordini ricevuti. § 2. Qualora il dipendente abbia ricevuto dal Superiore un ordine di servizio che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni. § 3. Se l'ordine è confermato per iscritto, il dipendente è tenuto ad eseguirlo tranne che l'atto sia contrario alla morale o sia vietato dalla legge. Art. 45 Il dipendente è tenuto a comunicare all'Ufficio del Personale, tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze », le variazioni concernenti la composizione della propria famiglia entro trenta giorni dal loro verificarsi e a mantenere aggiornati i dati di reperibilità informando tempestivamente circa eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio. Art. 46 E' vietato ai dipendenti:
Art. 47 I dipendenti devono avere la massima cura degli strumenti, delle apparecchiature e delle attrezzature messe a loro disposizione per lo svolgimento del servizio. Art. 48 § 1. Il dipendente è tenuto a risarcire i danni, arrecati per dolo o colpa grave nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio. § 2. Il dipendente non è tenuto a risarcire i danni quando abbia agito per ordine superiore, che era obbligato ad eseguire a norma dell'Art. 44, §§ 2 e 3. § 3. L'Amministrazione ha facoltà di rivalsa nei confronti del dipendente qualora abbia provveduto essa stessa al risarcimento dei danni. § 4. L'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici può essere esercitata solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave, non risarciti dalle assicurazioni. § 5. I danni sono accertati con perizia di apposito Collegio nominato dalla Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» al quale può partecipare un perito di fiducia del dipendente, se questi ne fa preventiva richiesta scritta e ne assume le relative spese. Titolo IX Art. 49 § 1. Per i dipendenti a tempo pieno le ore lavorative settimanali sono trentasei e vanno distribuite ordinariamente in cinque o sei giorni. Per particolari motivi di servizio potranno essere disposte varianti all'articolazione dell'orario ordinario di lavoro. § 2. Per i dipendenti a tempo parziale, la cui assunzione è autorizzata dalla Segreteria di Stato, le ore lavorative settimanali sono almeno diciotto, distribuite in non meno di tre giorni. § 3. L'orario di lavoro quotidiano ordinario viene stabilito sulla base delle esigenze di servizio dal Direttore Generale e per l'unità funzionale « L'Osservatore Romano » dal Direttore Responsabile e non può essere inferiore a tre ore giornaliere. § 4. Il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano » il Direttore Responsabile, possono permettere ai singoli, compatibilmente con le esigenze di servizio, una flessibilità di trenta minuti nell'orario di entrata in servizio e, conseguentemente, di uscita. § 5. Per i dipendenti tenuti all'osservanza di un orario di lavoro rigido, è consentita una tolleranza di cinque minuti nell'orario di ingresso. Art. 50 § 1. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore competente e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, in presenza del consenso dell'interessato, che può farsene parte attiva, possono autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, eventuali variazioni nel volume orario di lavoro settimanale. § 2. La variazione di volume orario di lavoro settimanale comporta l'adeguamento proporzionale di tutte le voci retributive, mantenendo invariato il livello funzionale. § 3. La riduzione del volume orario di lavoro non può superare le sei ore settimanali. Art. 51 § 1. Data la particolare natura dell'attività tipografica ed editoriale della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », tutto il personale è tenuto, ove richiesto dalle esigenze di servizio, ad essere disponibile a svolgere orari di lavoro variabili e turnazioni, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle fasce antimeridiane, pomeridiane e notturne, compresi la domenica e gli altri giorni festivi infrasettimanali. § 2. I turni di lavoro sono fissati mensilmente e comunicati al personale interessato tramite esposizione nelle apposite tabelle. Eventuali variazioni dei turni per esigenze di servizio dovranno essere comunicate agli interessati con almeno ventiquattro ore di preavviso. § 3. Le richieste di cambio di turno da parte del personale dovranno essere sempre motivate ed esplicitamente autorizzate dal Superiore competente. § 4. E considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6. § 5. E considerato lavoro festivo quello prestato di domenica e negli altri giorni festivi indicati nell'Art. 58 del presente Regolamento. Art. 52 § 1. Nel caso che l'orario di lavoro non sia inferiore a sette ore giornaliere e comprenda il tempo dei pasti, è prevista una interruzione di un'ora in cui poter fruire del servizio mensa per mezzo di apposita autorizzazione rilasciata dall'Organismo. Per il personale appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano » l'interruzione è di trenta minuti. § 2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Organismo a condizione che l'orario di servizio comporti un minimo di due ore prima e due ore dopo l'interruzione ed avrà valore fino al sussistere della condizione per la quale è stata rilasciata. § 3. La pausa prevista per coloro che operano in forma continuativa al videoterminale è di quindici minuti ogni due ore consecutive di lavoro. Art. 53 § 1. L'orario di lavoro è accertato mediante idonei sistemi di controllo e di rilevamento automatico delle presenze con modalità stabilite dal Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. § 2. Il rilevamento automatico obbligatorio a mezzo tessera magnetica avviene a cura dell'Ufficio del Personale ed in particolare tramite le due distinte « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ». § 3. Taluni dipendenti o categorie di dipendenti, potranno essere esonerati per iscritto dal controllo sopra indicato, su iniziativa del Direttore Generale e, nel caso di personale non giornalistico appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano», del Direttore Responsabile, qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano. Art. 54 § 1. Le assenze temporanee durante l'orario di lavoro, causate da motivo di servizio o da ragioni personali, devono essere sempre autorizzate dal Superiore diretto e certificate secondo le modalità stabilite dalla rispettiva « Unità di rilevazione e gestione delle presenze » facente capo all'Ufficio del Personale. § 2. L'orario di lavoro deve essere interamente osservato. Per inosservanze occasionali è applicata una ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio. § 3. Nei confronti del dipendente che, senza giustificato motivo, non osservi ripetutamente l'orario di lavoro, oltre alla ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio, si procede in via disciplinare secondo le norme contenute negli Artt. 75 e seguenti del presente Regolamento. § 4. Nel caso di malattia o di altro impedimento imprevisto, il dipendente è tenuto ad informare nel primo giorno di assenza, entro la prima ora del suo orario di servizio, il proprio Superiore diretto. Dell'assenza deve darsi immediata comunicazione all'Ufficio del Personale tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ». Il dipendente, nel comunicare l'assenza dovuta a malattia o ad altro impedimento, deve indicare il luogo della propria dimora se diverso da quello abituale. Deve altresì comunicare eventuali assenze dalla propria abitazione autorizzate dal medico curante. Per gli ulteriori adempimenti si rinvia all'Art. 63. § 5. Chi deve garantire un servizio, come da disposizione del rispettivo Direttore, che inizia ad un tempo determinato è tenuto ad informare del suo impedimento in tempo utile per poter assicurare la sua sostituzione. Art. 55 § 1. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il personale di ruolo è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario ordinario. § 2. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere limitato ai casi di effettiva necessità ed è sempre soggetto alla preventiva autorizzazione del Superiore diretto e all'approvazione del Direttore competente. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario superiore alle venticinque ore mensili deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. § 3. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno quotidianamente giustificate all'Ufficio del Personale tramite le competenti « Unità di rilevazione e gestione delle presenze » e vengono compensate come da apposita normativa. Art. 56 § 1. Il personale di ruolo, per esigenze di servizio, può essere inviato in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. § 2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale inviato in missione sono a carico dell'Organismo secondo le modalità stabilite dal Direttore Generale, e per il personale operante nell'ambito dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. § 3. Se la trasferta comporta un cambio di fuso orario superiore alle tre ore il personale, al suo ritorno, potrà usufruire di un giorno di riposo. § 4. Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro, comportante almeno un pernottamento fuori sede, viene corrisposta, per ciascun giorno di servizio prestato, un compenso secondo quanto stabilito all'Art. 102 del presente Regolamento. § 5. Il personale fruisce inoltre di una copertura assicurativa tipo « H24 », il cui contratto verrà consegnato in copia al dipendente prima dell'inizio della trasferta. Art. 57 § 1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che coincide normalmente con la domenica. § 2. Per i dipendenti che, per inderogabili esigenze di servizio, debbano prestare la propria opera la domenica, il riposo settimanale è fissato in un giorno feriale della settimana successiva. Art. 58 Oltre alle domeniche, e alle altre feste di precetto secondo il canone 1246 del Codice di Diritto Canonico, saranno anche giorni di vacanza:
Art. 59 § 1. Il personale con prestazioni lavorative a tempo pieno ha diritto alle ferie annuali retribuite nella misura di ventisei giorni lavorativi, secondo il calendario ufficiale della Sede Apostolica. § 2. Il personale con prestazioni lavorative a tempo parziale ha diritto alle ferie annuali retribuite in misura proporzionale alle giornate lavorative settimanali. § 3. Le ferie si calcolano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai mesi di servizio prestato. Per frazioni di mese, il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai giorni lavorati. § 4. Le tabelle per le ferie sono predisposte entro il mese di aprile, con l'approvazione del Direttore competente, secondo turni che garantiscano il regolare funzionamento dei servizi. § 5. A causa della particolare natura del lavoro tipografico ed editoriale e della particolare composizione internazionale del personale della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano », le ferie debbono essere generalmente godute in una o più fasi tra il 1° luglio ed il 30 settembre, possibilmente in occasione della chiusura estiva degli uffici, genericamente prevista per un periodo di due settimane variabile di anno in anno in funzione delle particolari esigenze e finalità dell'Organismo, con eventuale esclusione di particolari periodi in cui il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, stabiliscono diversamente per esigenze di servizio. § 6. Qualora, eccezionalmente, il personale non riuscisse a fruire dell'intero periodo di ferie nell'arco temporale previsto dal paragrafo precedente, i giorni residui potranno essere goduti, subordinatamente all'approvazione del Superiore diretto e del Direttore competente e secondo le modalità con gli stessi concordate, durante il rimanente periodo dell'anno. § 7. L'assenza dovuta a ferie, unitamente alla relativa approvazione del Superiore diretto, deve essere segnalata preventivamente all'Ufficio del Personale, tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ». § 8. Il periodo di ferie prenotato ed autorizzato non può essere modificato senza la previa autorizzazione del Direttore competente. § 9. Il personale che, per esigenze di servizio, non ha potuto godere l'intero periodo di ferie entro l'anno solare, può fruire, previa autorizzazione del Direttore competente, dei residui giorni di ferie entro il 31 marzo dell'anno successivo. § 10. Le ferie annuali non sono cumulabili con quelle non godute nell'anno solare precedente. § 11. Al personale chiamato al servizio della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano» da paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione del periodo di ferie di tre giorni se rientra nel proprio paese europeo e di cinque giorni se ritorna nel proprio paese extraeuropeo. § 12. Se, per esigenze di servizio, il dipendente non può godere delle ferie nel periodo prestabilito, egli ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute, dietro presentazione della documentazione dei versamenti effettuati. § 13. In caso di richiamo in servizio prima del termine delle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del richiamo stesso. § 14. La malattia o l'infortunio interrompono il decorso delle ferie solo ove portino a ricovero ospedaliero. Titolo X Art. 60 Sono provvedimenti particolari:
Capo I Art. 61 § 1. In osservanza delle prescrizioni canoniche i sacerdoti e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica potranno usufruire ogni anno di sei giorni di permesso retribuito per il normale corso di esercizi spirituali. § 2. L'assenza dovuta a permesso per esercizi spirituali va comunque sempre concordata ed autorizzata dal Direttore competente. Art. 62 § 1. I permessi sono concessi dal Direttore competente, sentito il Superiore diretto, per motivi specifici e documentati. Ogni assenza dovuta a permesso deve essere comunicata all'Ufficio del Personale tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ». § 2. Il permesso retribuito compete di diritto nelle seguenti occasioni:
§ 3. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:
§ 4. Per altri motivi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare. Art. 63 § 1. Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito, entro il limite massimo di quaranta giorni complessivi nell'arco di ogni anno solare, per cure o per malattie di breve durata. Al raggiungimento del limite massimo il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa secondo quanto stabilito all'Art. 65 del presente Regolamento. § 2. Nel caso di assenza per malattia, il dipendente deve comunque adempiere agli obblighi previsti dall'Art. 54 § 4. § 3. In qualsiasi momento può essere disposto, da parte dell'Ufficio del Personale d'intesa con il Direttore competente, il controllo medico-fiscale tramite la Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano. § 4. Se la malattia si protrae oltre il secondo giorno, il dipendente deve ottenere entro il terzo giorno il certificato medico che va trasmesso all'Ufficio del Personale tramite la competente « Unità di rilevazione e gestione delle presenze ». Nel certificato deve essere specificata la presumibile durata dell'infermità. § 5. In ogni caso il dipendente, al momento del rientro, deve giustificare, con adeguata documentazione, l'assenza dal servizio. § 6. Durante l'assenza per malattia di cui ai paragrafi precedenti il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Qualora tuttavia si dimostrino insussistenti o insufficienti i motivi addotti per giustificare l'assenza, ovvero il dipendente contravvenga all'obbligo di reperibilità di cui al § 3, questa è ritenuta arbitraria, e il dipendente, oltre a perdere la retribuzione, è passibile di sanzioni disciplinari. § 7. Il permesso per il tempo strettamente necessario concesso per sottoporsi a prestazioni mediche, sia diagnostiche che terapeutiche, che non siano comprese nel periodo di prognosi per malattia e non siano eseguibili fuori dell'orario di servizio, non verrà computato nei giorni previsti al § 1 del presente articolo. § 8. I periodi di malattia superiori ai dieci giorni, tra i quali non intercorra un periodo di almeno trenta giorni, si computano agli effetti di cui al § 1 del presente articolo ed agli effetti di cui all'Art. 65 §§ 3, 4 e 9 del presente Regolamento. Capo II Art. 64 Il collocamento in aspettativa può essere disposto, con provvedimento del Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, per infermità, per maternità, per motivi personali o di famiglia e per servizio militare. Art. 65 § 1. L'aspettativa per infermità è disposta, a domanda o d'ufficio, quando sia accertata, in base al giudizio di una Commissione nominata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio nelle specifiche mansioni. § 2. Agli eventuali accertamenti sanitari, da effettuarsi mediante visita medica collegiale, può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese. § 3. Si dispone il collocamento in aspettativa per infermità quando la prognosi della malattia è superiore a quaranta giorni e quando, di fatto, la malattia si prolunga oltre i quaranta giorni. § 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi. § 5. Durante l'aspettativa per infermità si ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. § 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio e con l'eventuale trattamento di quiescenza. § 7. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio si applica la normativa prevista all'Art. 70 del presente Regolamento. § 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, ai soli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi. § 9. La durata complessiva dell'aspettativa e comunque delle assenze per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio. Art. 66 § 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposto in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano. § 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto. § 3. Su domanda dell'interessata e previo parere della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto. § 4. Dopo il parto l'interessata dovrà inviare all'Ufficio del Personale il certificato di nascita per il computo del successivo periodo di aspettativa. § 5. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. § 6. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio e con l'eventuale trattamento di quiescenza. § 7. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, viene concessa una riduzione di orario di due ore giornaliere, fino al compimento di un anno di età del bambino. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo. § 8. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti paragrafi del presente articolo può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%. Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute, calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente durante tali periodi. § 9. Fino a tre mesi prima del parto, nel caso di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sono disposti uno o più periodi di collocamento in aspettativa per maternità in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, che ne dispone la durata. § 10. E disposto, su richiesta dell'interessata, il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento, sempreché il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età. Tale aspettativa, della durata di tre mesi, ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. § 11. Le disposizioni di cui ai §§ 7 e 8 del presente articolo si applicano anche alle madri adottive o affidatarie e, nei casi di decesso o gravi infermità della madre, al padre. § 12. Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui ai §§ 9 e 10 del presente articolo è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni ed il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio e con l'eventuale trattamento di quiescenza. § 13. La dipendente, durante le malattie di figli od equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ha diritto ad assentarsi dal lavoro, dietro presentazione di certificato medico, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Durante i periodi di assenza la retribuzione viene ridotta complessivamente dell'ottantacinque per cento. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente durante tali periodi. § 14. Beneficia delle previdenze di cui ai §§ 10, 12 e 13 del presente articolo il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano in virtù della normativa vigente. Art. 67 § 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda dell'interessato, per gravi ragioni debitamente accertate. § 2. Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore competente e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, decidono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno facoltà, per ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento eo di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. § 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, né oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo. § 4. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere sospesa o revocata per motivi di servizio con congruo preavviso. § 5. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non è considerato lavorativo agli effetti del conteggio dei giorni di ferie. Art. 68 Il trattamento del personale richiamato in servizio militare è disciplinato da disposizioni speciali. Capo III Art. 69 § 1. Scaduto il periodo massimo per l'aspettativa o comunque delle assenze per infermità, previsto dall'Art. 65 § 4 e § 9, il dipendente che non risulti idoneo a riprendere la propria attività può essere dispensato dal servizio dal Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, ove non sia possibile adibirlo ad altri compiti. § 2. Il provvedimento di dispensa è inoltre adottato quando il dipendente è divenuto permanentemente inabile al servizio per infortunio o malattia, non dipendenti da causa di servizio, senza che sia necessario il previo collocamento in aspettativa. § 3. L'inidoneità per infermità è accertata, mediante visita medica collegiale, da una Commissione composta dal Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano e da due medici, uno dei quali può essere scelto dallo stesso Direttore fuori del corpo sanitario della Città del Vaticano. § 4. Per gli accertamenti di cui al precedente § 3, l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia, se ne fa richiesta e ne assume le spese. § 5. Al dipendente dispensato dal servizio per infermità si applica il trattamento di quiescenza previsto dall'apposita normativa. Art. 70 § 1. Il dipendente che ha contratto infermità o subito infortunio, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve, entro centottanta giorni dalla data in cui si è verificata o manifestata l'infermità medesima, presentare domanda scritta nelle modalità previste dalle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio » emanate dalla competente Autorità. § 2. Per quanto riguarda le indagini da svolgere, l'eventuale indennizzo per il danno permanente, l'assegno mensile di assistenza eo di accompagnamento e gli altri adempimenti connessi con l'infortunio o la malattia per causa di servizio, si rinvia alle disposizioni contenute nel documento indicato nel precedente § 1. Capo IV Art. 71 § 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto dal Direttore Generale e, relativamente al personale appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, previo nulla osta della Segreteria di Stato, per soppressione del Servizio o per riduzione dei posti nelle Tabelle organiche, qualora l'interessato non possa essere destinato presso altri servizi della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » né trasferito ad altri Organismi della Santa Sede. § 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il tempo trascorso in disponibilità è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza. § 3. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento. § 4. Il dipendente collocato in disponibilità incorre nella decadenza dall'impiego qualora, richiamato in servizio, non lo riassuma nel termine prefissatogli. § 5. Il dipendente collocato in disponibilità e richiamato in servizio, anche con mansioni di livello inferiore, mantiene di diritto il livello retributivo precedentemente goduto. § 6. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno, trascorso il quale, quando non vi siano posti idonei ai quali l'interessato possa essere destinato, anche con orario parziale, il rapporto di lavoro è risolto. In tal caso, l'interessato è ammesso al trattamento di quiescenza a cui abbia diritto in base alle norme contenute nel Regolamento Pensioni. Capo V Art. 72 § 1. La persona che intende rinunciare all'ufficio deve farne dichiarazione scritta al Direttore Generale e, qualora appartenga all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », al Direttore Responsabile. La rinuncia ha effetto solo dopo l'accettazione, che è comunicata per iscritto all'interessato. § 2. L'accettazione della rinuncia all'ufficio può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a novanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando vi sia in corso un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Quest'ultimo deve essere in ogni caso tempestivamente informato. § 3. Il rinunciante è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio fino alla data di fine servizio comunicatagli dal Direttore Generale e, se il rinunciante appartiene all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. Art. 73 § 1. E considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio chi senza giustificato motivo:
§ 2. Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, oltre che nei casi previsti nel precedente § 1, quando:
Titolo XI Art. 74 § 1. I comportamenti contrari al presente Regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari, da applicarsi a norma degli articoli seguenti. § 2. La condotta del dipendente nella vita privata, se contrasta con i principi della fede e della morale cattolica o può recare pregiudizio alla dignità ed al decoro del servizio svolto per la Santa Sede, può dare luogo a procedimenti disciplinari. § 3. L'applicazione delle sanzioni disciplinari non esclude, per lo stesso fatto, l'irrogazione delle sanzioni canoniche o penali, né esime dalle responsabilità civili. § 4. Nel fascicolo personale del dipendente si conserva l'annotazione delle sanzioni disciplinari irrogate. § 5. Le sanzioni disciplinari applicabili ai dipendenti sono:
§ 6. I richiami verbali o scritti che possono essere rivolti ai dipendenti, a mero titolo di esortazione o di rimprovero, non costituiscono sanzioni disciplinari, ma possono incidere sulla valutazione del dipendente. Capo I Art. 75 L'ammonizione orale, per modo di avvertimento paterno e da annotare nel fascicolo del dipendente presso l'Ufficio del Personale ha luogo:
Art. 76 Per la ricaduta nelle mancanze di cui all'Art. 75 lettera c) può essere applicata un'ammenda pecuniaria, da annotare nel fascicolo personale, non superiore alla metà della retribuzione giornaliera. Art. 77 § 1. Nel caso di una ricaduta, nel periodo di un anno, nelle mancanze punite con l'ammonizione orale, si applica l'ammonizione scritta e motivata, che deve essere conservata nel fascicolo del dipendente presso l'Ufficio Personale dell'Organismo. § 2. In caso di mancanze di una certa gravità, può essere inflitta l'ammonizione scritta, anche se non preceduta dall'ammonizione orale. § 3. L'ammonizione scritta può essere accompagnata da un'ammenda pecuniaria non superiore alla retribuzione di due giornate lavorative. Capo II Art. 78 § 1. La sospensione dall'ufficio si applica:
§ 2. Per il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata un'azione penale, in attesa del giudizio o in presenza di elementi che potrebbero configurare il dipendente stesso come indegno o immeritevole della necessaria fiducia, può essere disposta la sospensione cautelare. Tale dipendente percepisce l'intera retribuzione con l'esclusione di compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il provvedimento della sospensione cautelare è revocato con il venire meno dei motivi che l'hanno richiesto. Art. 79 § 1. La sospensione comporta l'allontanamento temporaneo dall'Ufficio, a giudizio del Direttore Generale e, per il personale appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, con eventuale privazione di parte della retribuzione, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, escluso l'assegno al nucleo familiare. § 2. La durata della sospensione è commisurata alla gravità delle mancanze commesse e comunque non potrà essere superiore ai quindici giorni. Capo III Art. 80 L'esonero dall'ufficio si applica alla persona che si dimostra immeritevole di essere mantenuta in servizio oppure abbia commesso infrazioni che ne rendano incompatibile la permanenza in servizio, a giudizio della Commissione disciplinare della Curia Romana, di cui agli Artt. 84 § 3 e 86 del presente Regolamento, e purché sia data al presunto colpevole facoltà di difesa. Art. 81 L'esonero dall'ufficio non comporta la perdita dell'eventuale trattamento di quiescenza. Capo IV Art. 82 § 1. Il licenziamento dall'ufficio si applica:
§ 2. La Commissione, di cui agli Artt. 84 § 3 e 86, esaminerà questi casi; al presunto colpevole è data la possibilità di difendersi. § 3. Il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, possono sottoporre all'esame della predetta Commissione anche casi di recidività in infrazioni già punite con la sospensione dall'ufficio, in base agli Artt. 78 e 79, e casi non contemplati in questo articolo e di particolare gravità. Art. 83 La Commissione, di cui agli Artt. 84 § 3 e 86, qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce anche gli effetti, tenendo conto delle norme del Regolamento per le Pensioni. Capo V Art. 84 § 1. L'ammonizione orale e scritta e l'ammenda pecuniaria, di cui agli Artt. 75, 76 e 77, sono applicate dal Direttore competente. § 2. La sospensione dall'ufficio, di cui agli Artt. 78 e 79, è applicata dal Direttore Generale e, per il personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. § 3. L'esonero e il licenziamento dall'ufficio sono applicati dal Direttore Generale e, per il personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, in conformità con le decisioni della Commissione disciplinare della Curia Romana ai sensi degli Artt. 80, 82 e 83. Art. 85 § 1. Il responsabile immediato del servizio o il suo Superiore, qualora vengano a conoscenza di fatti passibili di sanzioni disciplinari, devono compiere gli accertamenti del caso rimettendo la documentazione relativa al Direttore competente, il quale, se il caso rientra nella sua competenza, sentito il dipendente e valutate le sue giustificazioni, procede, ove ne ravvisi gli estremi, ad applicare la sanzione. § 2. Se i fatti commessi comportano invece sanzioni superiori all'ammonizione scritta, la documentazione deve essere trasmessa per competenza al Direttore Generale e, per il personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », al Direttore Responsabile, i quali provvedono, ove occorra, a far completare le indagini, contestando al più presto possibile, per iscritto, gli addebiti al dipendente e assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare le sue giustificazioni. § 3. Il Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, ricevute le eventuali giustificazioni o comunque trascorso il termine di cui al precedente paragrafo, sottopongono il caso al Consiglio Direttivo e sentito il suo parere decidono in merito. § 4. Qualora il Direttore Generale e, relativamente al personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, ritengano che debbano essere applicati l'esonero dall'ufficio o il licenziamento, trasmettono gli atti alla Commissione Disciplinare della Curia Romana informandone l'interessato. Art. 86 Per la determinazione delle sanzioni disciplinari agirà la Commissione Disciplinare della Curia Romana, in base al proprio Regolamento. Art. 87 § 1. La sospensione, l'esonero ed il licenziamento dall'ufficio sono comunicati per iscritto all'interessato dal Direttore Generale e, relativamente al personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. Il rifiuto di accettazione di tale comunicazione equivale alla ricezione di essa. Di questi atti, compreso il rifiuto di accettazione, deve essere redatto un verbale. § 2. L'interessato ha il diritto di ricorso secondo le norme contenute nel titolo XVI del presente Regolamento. Art. 88 § 1. Si incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso pronunciata dalla competente Autorità dello Stato della Città del Vaticano o da quella di altri Stati. § 2. La destituzione di diritto è applicata dal Direttore Generale e, per il personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile e va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento Pensioni. Titolo XII Art. 89 La cessazione dal servizio, oltre che per dispensa dal servizio (Artt. 69 e 70), rinuncia all'ufficio (Artt. 72 e 73), esonero dall'ufficio (Artt. 80 e 81), licenziamento dall'ufficio (Artt. 82 e 83) e destituzione di diritto (Art. 88), avviene per collocamento a riposo, per decadenza dal servizio e per motivi di stato ecclesiale. Art. 90 § 1. I dipendenti sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, se sono sacerdoti o religiosi, ed al compimento del sessantacinquesimo anno di età se sono laici. § 2. La cessazione dall'Ufficio ha effetto dalla comunicazione effettuata per iscritto dal Direttore Generale e, relativamente al personale dell'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile con indicazione della relativa decorrenza. Art. 91 Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, oltre che nei casi previsti dall'Art. 71 §§ 4 e 6, quando perda o si accerti che fin dall'inizio del rapporto non possedeva i requisiti per l'ammissione all'impiego, di cui all'Art. 19, fatta salva l'eccezione prevista dall'Art. 19, § 2. Art. 92 § 1. A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i sacerdoti ed i membri di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica dipendenti della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano » possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesi o nel loro Istituto o in Società di appartenenza, con cessazione del rapporto di servizio alla Sede Apostolica. Tale trasferimento, che non connota alcun giudizio meno favorevole nei confronti degli interessati, avviene a richiesta del Vescovo diocesano o del competente Superiore, accettata dalla Santa Sede previa consultazione dell'Organismo oppure per disposizione della Sede Apostolica, dopo aver preso contatto con il competente Vescovo o Superiore. § 2. Prima di adottare il provvedimento di cui al § 1, è necessario ottenere un parere dell'interessato, che non avrà però diritto a rifiutare il trasferimento. Art. 93 Ai dipendenti che cessano dal servizio si applicano le norme vigenti in merito al trattamento pensionistico e di liquidazione. Art. 94 Tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio disciplinati nel presente titolo XII sono emanati dal Direttore Generale e, relativamente al personale appartenente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile. Titolo XIII Art. 95 § 1. La retribuzione mensile del personale è costituita dai seguenti elementi:
§ 2. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione si divide per venticinque la somma risultante da stipendio base, scatti biennali, aggiunta speciale di indicizzazione, indennità fissa di funzione; per determinare quella oraria si divide per centocinquanta. Art. 96 § 1. Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità, consistente nello stipendio base, negli scatti di anzianità, nell'aggiunta speciale di indicizzazione. § 2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuativo e per tutto l'anno. Per un periodo inferiore all'anno è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese saranno considerate proporzionalmente. § 3. Per i periodi trascorsi in posizione di impiego che comporti la riduzione, la sospensione o la privazione dello stipendio, la tredicesima mensilità è ridotta nella stessa proporzione. Art. 97 Lo stipendio base mensile è fissato in ciascun livello retributivo da apposite disposizioni della competente Autorità. Art. 98 L'aggiunta speciale di indicizzazione ASI viene periodicamente determinata con apposito provvedimento della competente Autorità. Art. 99 § 1. Gli scatti di anzianità sono costituiti da aumenti biennali dello stipendio previsti in ciascun livello retributivo. § 2. Gli scatti di anzianità, fissati complessivamente nel numero di venti, sono assegnati ogni due anni di servizio effettivamente prestato. § 3. L'importo degli scatti di anzianità è fissato con apposito provvedimento della competente Autorità. Art. 100 I compensi per lavoro festivo e notturno e i compensi per lavoro straordinario sono regolati da apposita normativa vigente per tutto il personale della Santa Sede. Art. 101 Ai dipendenti sono riconosciute le seguenti indennità:
Art. 102 Ai dipendenti inviati in missione fuori della abituale sede di lavoro con almeno un pernottamento fuori sede, in base all'Art. 56, viene corrisposto un compenso stabilito con apposito provvedimento della competente Autorità. Art. 103 L'indennità di funzione per i Capo UfficioCapo Servizio laici è regolato da apposita normativa. Art. 104 § 1. Lo stipendio base, l'aggiunta speciale di indicizzazione, i bienni di anzianità, l'indennità di funzione sono corrisposti posticipatamente: precisamente il giorno 27 di ogni mese, ovvero il giorno feriale immediatamente precedente qualora tale data cada di giorno festivo o di chiusura delle banche. § 2. I compensi per lavoro festivo, notturno e straordinario, l'indennità di reperibilità e di trasferta sono corrisposti con le competenze del mese successivo a quello al quale si riferiscono. § 3. Gli elementi retributivi sono soggetti alle ritenute a carico dei dipendenti in conformità alle rispettive normative. Titolo XIV Art. 105 Il personale eventualmente adibito a servizi per i quali si rende necessario un particolare abito di lavoro, determinati dal Direttore Generale e, per quanto riguarda l'unità funzionale « L'Osservatore Romano », dal Direttore Responsabile, riceve il vestiario adeguato allo svolgimento delle specifiche mansioni. Art. 106 Provvedimenti di carattere generale, in favore di tutto il personale della Santa Sede, regolano le modalità di concessione di specifiche provvidenze relative a:
Titolo XV Art. 107 § 1. Le benemerenze speciali dei dipendenti sono riconosciute con encomio scritto del Direttore Generale e, per il personale appartenente all'unità funzionale «L'Osservatore Romano», del Direttore Responsabile ed eventualmente con distinzioni onorifiche. § 2. Il Direttore Generale, su proposta dei Direttori competenti e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », il Direttore Responsabile, considerano annualmente l'opportunità di presentare alla Segreteria di Stato i nominativi dei dipendenti meritevoli per il conferimento di onorificenze. Titolo XVI Art. 108 § 1. Il dipendente al quale è stata comminata una sanzione disciplinare di cui all'Art. 84, § 1, può ricorrere, entro dieci giorni dalla notificazione, all'autorità del Direttore Generale e, relativamente agli appartenenti all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, se ritiene di aver subito un trattamento ingiusto. Se la sanzione viene confermata il dipendente può proporre ricorso esterno. § 2. Contro tutti i provvedimenti del Direttore Generale e, relativamente all'unità funzionale « L'Osservatore Romano », del Direttore Responsabile, inerenti il rapporto di lavoro, è possibile ricorrere in base a quanto stabilito dal seguente Art. 109. Art. 109 § 1. Con esclusione delle materie di competenza dell'Autorità Giudiziaria e della Commissione Disciplinare, esauriti i ricorsi interni di cui all'Art. 108, § 1, le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, troveranno soluzione attraverso il ricorso all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in base agli Artt. 10, 11 e 12 del suo Statuto e delle relative norme di attuazione. § 2. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Santo Padre o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al paragrafo successivo. § 3. Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato. Titolo XVII Art. 110 § 1. Il presente Regolamento, approvato ad experimentum per un periodo di cinque anni, andrà in vigore a decorrere dal 1° luglio 1997. § 2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni specificatamente adottate per il personale dipendente della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » e per gli Organismi nell'Ente confluiti. Città del Vaticano, 22 Febbraio 1997, Festa della Cattedra di S. Pietro. + Angelo Card. Sodano FORMULE DI GIURAMENTO I Professione di fede e di comunione ecclesiale Io, N..., credo e professo le verità che si contengono nel Simbolo della fede, vale a dire: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo inoltre tutto quanto si contiene nella Parola rivelata di Dio, conservata nella Scrittura e nella Tradizione, e che è stato proposto dal Magistero della Chiesa come verità da credere. Accetto anche tutte le cose che sono state proposte in modo definitivo dal Magistero della Chiesa sulla fede e i costumi. Aderisco pure a quanto il Romano Pontefice e i Vescovi insegnano nell'esercizio del loro magistero autentico, anche se non in modo definitivo. Mi professo in comunione con la Chiesa Cattolica e con la sua gerarchia, specialmente con il Romano Pontefice, e con l'aiuto di Dio mi sforzerò di rimanere in questa comunione. II Promessa di fedeltà nel lavoro Prometto che nel lavoro che mi verrà affidato mi sforzerò di mettere a profitto la mia preparazione e le mie capacità personali e professionali, per eseguirlo con diligenza, efficacia e fedeltà, osservando nel suo compimento le norme generali e gli ordini particolari che mi verranno comunicati dai miei Superiori, e promuovendo i veri e legittimi interessi della Sede Apostolica e i buoni rapporti umani. Prometto di vivere il mio lavoro in spirito di servizio alla fede cristiana e, più in particolare, alla missione ecclesiale dei Successori di Pietro, cui è affidata l'integrità della fede e l'unità della Chiesa. Prometto di osservare il segreto del mio ufficio nella misura in cui questo venga richiesto dalla natura stessa del lavoro eseguito o dai miei legittimi Superiori. Faccio liberamente questa professione di fede e di comunione ecclesiale, e formulo queste promesse davanti a Dio, chiedendo il Suo aiuto per poterle adempiere fedelmente. Appendice B Consanguineità in linea retta e collaterale Codice di Diritto Canonico vigente - Canone 108: § 1. La consanguineità si computa per linee e per gradi. § 2. Nella linea retta tanti sono i gradi quante le generazioni, ossia quante le persone tolto il capostipite. § 3. Nella linea obliqua tanti sono i gradi quante le persone in tutte e due le linee insieme tolto il capostipite.
Tabella B Affinità Codice di Diritto Canonico vigente - Canone 109: § 1. L'affinità sorge dal matrimonio valido, anche se non consumato, e sussiste tra il marito e i consanguinei della moglie, e parimenti tra la moglie e i consanguinei del marito. § 2. Si computa in maniera tale che coloro che sono consanguinei del marito siano affini della moglie nella medesima linea e grado, e viceversa.
Appendice C MANSIONARIO DEL PERSONALE DELL'ORGANISMO Livello X DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti che nei limiti delle direttive generali loro impartite e con responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, esplichino funzioni direttive caratterizzate da discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa ed autonomia decisionale. Capo Servizio fotografico Profilo. Subordinatamente al Direttore Generale, è preposto all'attività svolta nel Servizio Fotografico. In particolare:
Nella sua qualità di fotocronista, segue l'attività del Santo Padre: udienze, viaggi, cerimonie, visite varie, cappella privata, ecc. Capo contabile - Amministrazione Profilo. Subordinatamente al Direttore Amministrativo, risponde di tutti i fatti contabili relativi alla contabilità generale dell'intero Organismo. Ha responsabilità di coordinamento dei vari settori contabili. Redige la stesura dei bilanci preventivi, preconsuntivi e consuntivi. Segretario di Redazione (O.R.) Profilo. Subordinatamente al Direttore e al Vice Direttore ha il compito di far eseguire le disposizioni del Direttore Responsabile riguardanti l'organizzazione e la disciplina del personale delle strutture redazionali. Coordina il lavoro della Segreteria di Redazione e dell'Unità rilevazione e gestione presenze del personale; è il primo referente delle strutture redazionali in ordine a problemi di carattere normativo. In tale funzione è delegato dalla Direzione a tenere i collegamenti ordinari con il Direttore Amministrativo. Redattore Capo (O.R.) Profilo. Subordinatamente alla Direzione redazionale presiede all'impostazione del giornale. Svolge mansioni di Capo-Ufficio; coordina in fase esecutiva il lavoro dei vari servizi. Propone in prima istanza alla Direzione il numero di pagine del giornale sulla base delle indicazioni in rapporto all'impostazione grafica del giornale, dei vari servizi e degli ingombri pubblicitari. Assicura il collegamento tra la Redazione e l'Ufficio Grafico. Sovrintende alla progettazione dei menabò delle pagine del giornale e all'organizzazione dell'Ufficio Grafico all'interno del quale si avvale della collaborazione del coordinatore dell'Ufficio Grafico. Capo - Ufficio tecnico Profilo. Subordinatamente al Direttore Tecnico, ha funzioni di coordinamento, controllo e responsabilità dell'intero flussogramma operativo relativo alle commesse di lavoro. E preposto ad ideare, analizzare e sviluppare progetti semplici e complessi, in relazione alle esigenze dei clienti utilizzando al meglio le tecnologie e le risorse aziendali. TITOLO RICHIESTO. Diploma di laurea o altro titolo equipollente. Conseguito con almento 4 anni di studio. Livello IX DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti che nei limiti delle direttive specifiche loro impartite, guidino, coordinino e controllino in condizioni di autonomia decisionale ed operativa un reparto di lavorazione, anche se riferito ad un solo turno; ovvero lavoratori che, nell'ambito della gestione amministrativa, tecnica o redazionale, svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con facoltà di scelta, autonomia operativa e responsabilità dei risultati. Redattore - Coordinatore di servizio (O.R.) Profilo. Svolge attività di coordinamento all'interno del Servizio assegnatogli; ha il compito di affidare ai redattori e ai collaboratori esterni i vari servizi giornalistici previsti dal programma del giornale. Partecipa, in rappresentanza del Servizio, alle riunioni redazionali per la programmazione quotidiana. EÂ responsabile del funzionamento del Servizio. Redattore (O.R.) Profilo. Svolge attività giornalistica all'interno della Redazione e all'esterno come inviato del giornale. Ha il compito di far fronte alle esigenze del servizio in un determinato settore redazionale, alle dipendenze del Coordinatore del Servizio e in stretta collaborazione con i colleghi redattori. Firma servizi e articoli secondo le varie aree di competenza. Incaricato di edizione (O.R.) Profilo. In stretto collegamento con la Direzione, sovrintende alla raccolta dei testi da pubblicare. In linea di massima provvede egli stesso, insieme con il personale addetto all'edizione, ad eseguire le traduzioni necessarie. Oltre ad avere per lingua madre la lingua dell'edizione a lui affidata, egli deve conoscere il latino e l'italiano. Responsabile - Reparto fotocomposizione Profilo. Ha la responsabilità del buon funzionamento di tutti i prodotti elettronici « software » e « hardware » del Centro di fotocomposizione. Progetta, sviluppa e cura la realizzazione di procedure applicative automatizzate inerenti all'editoria elettronica, utilizzando al massimo le risorse delle attrezzature del Centro di fotocomposizione. TITOLO RICHIESTO. Titolo universitario conseguito con almeno 4 anni di studio funzionale al servizio, dove richiesto, conoscenza di due lingue estere e pratica di programmi informatici. Livello VIII DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni di concetto con autonomia decisionale ed operativa nei limiti delle loro attribuzioni; ovvero abbiano piena e completa responsabilità di un reparto o di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico; ovvero siano adibiti a lavorazioni che per complessità e concettualità richiedano elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali; ovvero siano addetti con piena autonomia e responsabilità a sistemi o linee complesse di preparazione del testo, dell'immagine e delle forme stampanti (sistemi complessi di fotocomposizione, linee di scansione automatizzate o altri sistemi comunque integrati); ovvero lavoratori anche complementari che, essendo in possesso di una professionalità e specializzazione dovuta alla conoscenza completa di un'intera fase produttiva di rilevante complessità, svolgano con autonomia ben definita e con responsabilità dei risultati qualsiasi operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata. Vice Incaricato di Edizione (O.R.) Profilo. Ha il compito di coadiuvare l'incaricato di edizione nel lavoro di traduzione e di correzione e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Oltre ad avere per lingua madre la lingua dell'edizione a cui è assegnato, egli deve conoscere la lingua italiana. Coordinatore Ufficio diffusione-abbonamenti Profilo. In subordine alla Direzione Amministrativa, coordina con responsabilità tutte le attività svolte all'interno degli Uffici Abbonamenti e Diffusione e ne assicura il corretto ed ordinato svolgimento. Addetto di Segreteria di 1ª Profilo. In subordine al Direttore Amministrativo, è preposto al coordinamento di tutte le attività richieste all'ufficio.
Analista processi produttivi - Ufficio tecnico Profilo. In subordine al Direttore Commerciale, è responsabile della computerizzazione di tutte le operazioni tecnico-produttive, dal preventivo al consuntivo e fatturazione, nonché della gestione dei magazzini. Interviene con capacità di analisi sui dati, oggetto di « input » e persegue le azioni per una loro massima attendibilità. Elabora situazioni tecnico-produttive su richiesta del Direttore Tecnico o Commerciale. Sistemista-Programmatore - Reparto fotocomposizione Profilo. Conosce e utilizza più linguaggi di programmazione. Sviluppa e programma con il Responsabile del Reparto di Fotocomposizione progetti complessi inerenti a prodotti editoriali elettronici. Ha profonda conoscenza di tutti i sistemi operativi e applicativi del centro di fotocomposizione, ne cura l'aggiornamento ed è di supporto agli operatori. Opera alle dipendenze del Direttore Tecnico. Coordinatore Ufficio Correttori (O.R.) Profilo. In subordine al Capo Redattore è responsabile e coordina il lavoro dei correttori di bozze nell'ambito del giornale. Svolge normalmente compiti di correttore. Revisore - Ufficio tecnico Profilo. In subordine al Direttore Tecnico, ha la responsabilità della corretta grafica di tutti gli stampati in italiano e lingue estere. Lavora, nell'ambito della Tipografia, in stretta collaborazione e dipendenza del superiore gerarchico. Coordinatore Ufficio Grafico (O.R.) Profilo. Grafico che assomma alle mansioni del Tecnico di Redazione il compito di coordinare il lavoro dell'Ufficio Grafico del giornale. Assicura l'esecuzione delle disposizioni redazionali. Tiene i collegamenti operativi con le strutture della Tipografia Vaticana che collaborano alla realizzazione del giornale: fotoriproduzione, formatura, stampa e spedizione. Segue tutte le fasi della lavorazione. Opera in subordine al Capo Redattore Grafico. Coordinatore - Reparto fotocomposizione Profilo. Tecnico esperto con capacità organizzative. Conosce tutto il ciclo operativo dell'area di preparazione dei testi della fotocomposizione, da cui proviene professionalmente. Ha esperienza tecnica operativa su tutte le macchine elettroniche della fotocomposizione e la logica dei software installati (trattamento del testo, delle immagini e relativa impaginazione). Collabora con il Responsabile. Ha responsabilità di controllo e coordinamento funzionale ed organizzativo del Reparto di fotocomposizione. Opera in subordine al Direttore Tecnico. Coordinatore - Reparto formatura offset Profilo. Tecnico esperto con capacità organizzative. Conosce tutto il ciclo operativo dell'area di preparazione della riproduzione e formatura offset, da cui professionalmente proviene. Ha esperienza tecnica operativa su tutte le macchine per la riproduzione delle immagini in bianco e nero e di tutte le fasi operative della forma offset secondo le esigenze della stampa e della confezione. Ha responsabilità di controllo e coordinamento funzionale ed organizzativo del Reparto formatura offset. Opera in subordine al Direttore Tecnico. Coordinatore - Reparto stampa Profilo. Tecnico esperto con capacità organizzative. Conosce tutto il ciclo operativo dell'area della stampa offset: settore roto-offset e settore offset a foglio, da cui professionalmente proviene. Ha lunga esperienza tecnica operativa su tutte le macchine del reparto stampa, specialmente sulle offset a colori. Ha nozioni merceologiche dei principali prodotti, oggetto di trasformazione (carta, inchiostro, ecc.), conosce la tecnologia del « controllo di qualità » dello stampato. Ha responsabilità di controllo e coordinamento funzionale ed operativo del Reparto stampa offset. Opera in subordine al Direttore Tecnico. Coordinatore - Reparto legatoria e spedizione Profilo. Tecnico esperto con capacità organizzative. Conosce tutto il ciclo operativo dell'area della legatoria da cui professionalmente proviene: allestimento, catena confezione e spedizione. Ha esperienza tecnica operativa su tutte le macchine del Reparto. Collabora con i coordinatori della « formatura » e della « stampa », affinché i prodotti da confezionare abbiano i requisiti tecnici richiesti. Ha competenza merceologica dei materiali d'uso corrente. Ha responsabilità di controllo e coordinamento funzionale ed organizzativo del Reparto legatoria e dei settori della spedizione (prodotti finiti) e della spedizione dei giornali. Opera in subordine al Direttore Tecnico. TITOLO RICHIESTO: Titolo universitario conseguito con 4 anni di studio funzionale al servizio o altro titolo adeguato al profilo; dove richiesto, conoscenza di due lingue estere e pratica di programmi informatici. Livello VII DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica commerciale esplicano funzioni di concetto con autonomia operativa nei limiti delle loro attribuzioni. Lavoratori che abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina la cui complessità ed il cui contenuto tecnologico richiedano un livello professionale superiore alla specializzazione; ovvero lavoratori anche complementari che, essendo in possesso di una professionalità e specializzazione dovuta alla conoscenza completa di un'intera fase produttiva di rilevante complessità, svolgano con autonomia ben definita e con responsabilità dei risultati qualsiasi operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata. Addetto alla diffusione Profilo. Opera in subordine al Coordinatore Ufficio Diffusione. Suo compito principale è l'incremento del numero degli abbonati e la vendita delle copie de « L'Osservatore Romano » in tutte le sue edizioni; allo scopo predispone iniziative appropriate e ne verifica la validità. Cura la preparazione del materiale pubblicitario. Sta in stretto rapporto con gli incaricati delle redazioni delle varie lingue, sia per raggiungere i lettori nei vari paesi, sia per l'analisi dei mercati. Cura i rapporti con le agenzie di distribuzione, la rete degli autoservizi, gli avviamenti postali, il sistema di spedizione, i dati statistici, ecc. Collabora con l'ufficio abbonamenti. Addetto Tecnico di 1ª - Ufficio Amministrativo Profilo. Alle dipendenze del Direttore Amministrativo e in sintonia con le disposizioni ricevute, cura gli aspetti contabili del settore o dell'ufficio in cui è posto ad operare. Collabora nell'espletamento delle altre attività svolte all'interno del settore o ufficio medesimo, comprese le attività di segreteria e di archiviazione. Ne « L'Osservatore Romano » è anche addetto alla manutenzione ed aggiornamento delle procedure informatiche che gli sono affidate ed alla produzione degli stampati. Coordinatore Ufficio Segreteria di Redazione Profilo. In subordine al Segretario di Redazione, svolge funzioni di collegamento tra le varie componenti della Segreteria (segreteria, ufficio traduzioni, archivio, biblioteca e archivio fotografico) e il Segretario di redazione. Organizza trasferte e viaggi di servizio dei redattori. Si rapporta con l'ufficio del personale e l'ufficio contabilità generale per quanto concerne gli aspetti di loro competenza. Addetto Tecnico - Ufficio tecnico Profilo. Risponde dei flussi operativi dei dati di « input-output » dei centri esecutivi. Persegue gli obiettivi affidatigli. Assiste i Direttori Commerciale e Tecnico, in collaborazione con i Coordinatori di reparto, circa l'approvvigionamento, il costo, la qualità dei materiali (carta, inchiostri, prodotti chimici, ecc.), per le commesse di lavoro. Correttore Profilo. Addetto alla correzione delle bozze del giornale o dei lavori di editoria commerciale; esegue con piena responsabilità i riscontri di macchina; verifica che i lavori vengano eseguiti secondo le disposizioni impartite dal superiore gerarchico. Progettista grafico - Ufficio tecnico Profilo. Ideatore e disegnatore di bozzetti grafici da approntare per la stampa. Impaginatore che in collaborazione con il capo ufficio tecnico e il cliente, concorre alla progettazione delle opere editoriali o pubblicitarie e ne cura la realizzazione grafica. In subordine al Direttore Commerciale. Tecnico di redazione (O.R.) Profilo. Provvede, eseguendo le indicazioni del Capo Redattore preposto e all'interno della redazione, a dare definizione grafica ai contenuti del giornale. Cura ogni fase della lavorazione operando indistintamente su tutte le macchine elettroniche del sistema editoriale. All'interno dell'équipe di cui fa parte provvede alla digitazione dei testi non-redazionali o alla loro elaborazione attraverso sistemi di lettura ottica, all'esecuzione delle correzioni e trasmissione di tutti i testi - redazionali e non - per la pubblicazione del giornale; elabora i menabò delle pagine del Quotidiano e delle Edizioni e realizza la formazione dell'impaginato finito, curando l'assemblaggio del materiale (testi, titoli, fotografie, pubblicità) su video impaginatore; ha una sufficiente conoscenza e dimestichezza con il sistema centrale; cura l'elaborazione e la codifica dei formati e di altri elementi grafici del giornale. Assicura l'esecuzione del lavoro in tempi ridotti, consentendo, nei limiti del possibile, di rispondere a tutte le sollecitazioni del lavoro d'informazione quotidiana. Addetta alle traduzioni (O.R.) Profilo. Traduttore plurilingue, cura la traduzione in lingua italiana e il controllo di testi tradotti per il quotidiano delle varie lingue (francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, ecc.). In occasione dei viaggi internazionali del Santo Padre, all'ufficio è affidata la traduzione di tutti i discorsi, e l'organizzazione di turni di ascolto e di traduzione simultanea in redazione, in collaborazione con il Servizio Vaticano. In subordine al Segretario di Redazione. Aiuto fotocronista Profilo. Tecnico che in subordine al Capo Servizio Fotografico, nell'ambito del giornale svolge compiti di supporto al fotocronista. Cura lo sviluppo e la stampa delle foto in bianco e nero e l'archiviazione dei negativi. Coordina lo smistamento dei servizi e delle fotografie per le vendite. Operatore grafico - Ufficio tecnico Profilo. Tecnico « finito » che nell'ambito della Tipografia, conosce profondamente tutto il ciclo operativo delle « preparazioni » da cui professionalmente proviene. E a completa dipendenza del capo Ufficio tecnico. Possiede capacità tecniche e organizzative: prepara gli originali, in funzione delle fasi esecutive e segue i semilavorati fino al prodotto finito. Operatore di sistema fotocomposizione Profilo. Operatore del sistema centrale e di sistemi elettronici integrati per la digitazione e la videoimpaginazione del testo. Opera con responsabilità e capacità tecnica su tutte le unità periferiche di produzione. Controlla la funzionalità delle apparecchiature e provvede all'archiviazione di dati e dei « software » operativi e applicativi. E alle dipendenze del Responsabile del Reparto fotocomposizione. Fotoriproduttore Profilo. Tecnico che ha conoscenza profonda di tutto il ciclo operativo della formatura offset, dalla riproduzione dell'immagine con il sistema convenzionale (reprocamera, ingranditore, ecc.) al sistema digitale in bianco e nero (scanner), e della tecnica del montaggio e copia su lastra. Opera con competenza su tutte le apparecchiature in stretta collaborazione con il Coordinatore del Reparto formatura offset. Coordinatore di settore spedizione Profilo. Tecnico che conosce bene le disposizioni dell'ordinamento postale italiano e internazionale. Coordina tutto il ciclo operativo tecnico delle varie macchine relative alla spedizione; assicura il loro funzionamento, vigila sulla perfetta catalogazione dei pacchi postali. In accordo con la Direzione Tecnica e il superiore gerarchico è preposto al rispetto degli orari di spedizione. Dipende dal Direttore Tecnico. Capo rotativa offset Profilo. Tecnico offset responsabile della rotativa offset, del risultato della stampa dei giornali e dei libri. Conosce tutte le componenti meccaniche e ne esegue le registrazioni. In accordo con il Coordinatore del Reparto Stampa, organizza il lavoro, il personale addetto alla rotativa e fa rispettare i tempi di produzione. Dipende dal Direttore Tecnico. Capo offset 4/6 colori Profilo. Tecnico esperto del sistema di stampa offset. Ha esperienza di lavoro sulle offset mono e bicolori. Conosce la forma offset e sa valutare la qualità in rapporto ai risultati della stampa. Conosce e applica la tecnica di stampa nelle offset a 46 colori. Sa registrare la macchina sotto l'aspetto tecnico, meccanico ed elettronico. Esegue con capacità professionale qualunque stampato a colori. E responsabile della qualità del prodotto e dei tempi di realizzazione. Dipende dal Direttore Tecnico. Assistente Tecnico - Servizi tecnici Profilo. Tecnico specializzato nel settore meccanico, o elettrico o elettronico. Conosce a fondo il funzionamento meccanico, gli schemi elettrici, i circuiti elettronici delle macchine e la totale impiantistica della Tipografia. Sa controllare, individuare qualsiasi guasto o difetto e ne esegue la manutenzione. E alle dipendenze del Direttore Tecnico. TITOLO RICHIESTO: Titolo universitario funzionale al servizio o titolo adeguato e, dove richiesto, conoscenza di due lingue estere con pratica di programmi informatici. Livello VI DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplicano funzioni d'ordine di maggiore complessità rispetto a quella indicata nel livello inferiore ovvero, lavoratori anche complementari che, essendo in possesso di una professionalità e specializzazione dovuta alla conoscenza completa di un'intera fase produttiva di rilevante complessità, svolgano in ben definita autonomia e con responsabilità dei risultati, qualsiasi operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata. Addetto di Amministrazione di 2ª Profilo. Predispone relazioni di tipo riservato. È preposto all'archivio. Utilizza strumentazioni anche complesse. Ispettore di diffusione Profilo. È il diretto collaboratore dell'addetto della diffusione e lo coadiuva in tutto. Addetto Archivio fotografico (O.R.) Profilo. Cura la catalogazione del materiale illustrativo del giornale ed effettua ricerche. E alle dipendenze del Segretario di Redazione. Fotocompositore tastierista-impaginatore Profilo. Tecnico terminalista, che inserito nel reparto di fotocomposizione, digita correttamente il testo in tutte le lingue europee, compreso il greco, il latino e il cirillico, esegue le correzioni e l'impaginazione di lavori semplici e complessi editoriali e commerciali nei tempi stabiliti. E a conoscenza di almeno due programmi applicativi per la digitazione e impaginazione del testo e opera in piena autonomia e capacità tecnica su una macchina di alto contenuto tecnologico: Personal Computer, lettore ottico, impaginatore, fotounità, ecc. Dipende dal Coordinatore Reparto fotocomposizione. Formatore offset Profilo. Tecnico che lavora con responsabilità su tutte le attrezzature del reparto (reprocamera, scanner bn, ingranditore, sviluppatrice, espositore, lettore ottico delle lastre offset, ecc.). Esegue il montaggio di lavori a colori, semplici e complessi, per i quali è richiesta adeguata professionalità e specializzazione, in particolare: premontaggi, mascherature, tracciati, impronta bleu, esposizione, sviluppo, fissaggio, ecc. Dipende dal Coordinatore Reparto formatura offset. Capo macchina offset 1 o 2 colori Profilo. Tecnico stampatore offset che ha buona esperienza di conduzione di macchine mono e bicolore. Dispone di una sviluppata sensibilità e capacità professionale che gli consente di svolgere, anche a fronte di innovazioni tecnologiche, operazioni complesse di registrazione e stampa, eseguendo, con responsabilità decisionale, qualsiasi stampato a colori. Dipende dal Coordinatore Reparto stampa. Addetto agli abbonamenti Profilo. Operatore preposto alla cura diretta degli abbonati. Mediante l'utilizzo di procedure informatiche, predispone l'invio del giornale. Cura la corrispondenza, la fatturazione ed i rapporti con le Agenzie italiane ed estere; effettua servizio di sportello e di cassa; si rapporta con gli Incaricati delle edizioni del giornale; collabora con gli addetti alla diffusione; svolge attività di segreteria. Dipende dal Coordinatore Ufficio Diffusione/Abbonamenti. Addetto Tecnico - Ufficio diffusione Profilo. All'interno dell'ufficio abbonamenti/diffusione è preposto all'utilizzo delle procedure informatiche delle quali possiede una discreta conoscenza, è addetto alla produzione dei vari stampati attinenti dette procedure e allo sportello con particolare attenzione al servizio di cassa. Svolge compiti di supporto nelle altre attività espletate nell'ufficio. Dipende dal Coordinatore Ufficio Diffusione/Abbonamenti. Macchinista offset Profilo. Tecnico che nella rotativa offset o nella offset a 46 colori è il primo collaboratore del capo offset 4/6 colori e ne fa le veci. Può operare come macchinista di monocolore o bicolore. Esegue tutte le registrazioni richieste per la stampa di qualsiasi lavoro in bianco e nero e a colori. Lavora in stretta collaborazione con il capo offset a 46 colori o caporotativa offset. Capo macchina spedizione giornali Profilo. Tecnico che conosce l'ordinamento postale italiano ed estero relativo alla spedizione dei giornali; interpreta e fa leggere correttamente alla macchina l'indirizzario degli abbonati; registra le apparecchiature elettroniche, prepara le macchine per svolgere lo specifico lavoro del giorno, o dell'edizione; conosce gli impianti di servizio del complesso macchine del settore ed esegue le necessarie registrazioni per il loro corretto funzionamento; effettua la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature sopraindicate. E il primo aiutante del coordinatore del settore « spedizione giornali ». Capomacchina « catena confezione » Profilo. Tecnico che ha la responsabilità della conduzione e controllo del prodotto di una catena completa di allestimento (raccoglitrice, fresatrice, brossuratrice, trilaterale). Ha esperienza pratica di tutte le fasi e funzioni operative delle singole macchine nell'area confezione. Sa organizzare il lavoro e l'addestramento degli addetti alla catena, alle dipendenze del Coordinatore di Reparto legatoria e spedizione. Magazziniere Capo - Servizi tecnici Profilo. Responsabile della movimentazione di magazzino. Controlla l'entità e la documentazione relativa ai movimenti di entrata e di uscita. Rileva e segnala alla Direzione Tecnica anomalie riscontrate sulla merce in arrivo in ordine alla qualità, quantità e tempo di consegna. Predispone i materiali necessari alla produzione. Trasmette in tempi reali i documenti per le debite registrazioni. E alle dipendenze del Direttore Tecnico. Legatore artistico Profilo. Tecnico specializzato il quale, conoscendo tutte le fasi operative semiautomatiche dell'area di confezione da cui proviene, rilega a livello artigianale libri decorati con la tecnica dei piccoli ferri con taglio in oro; prepara e confeziona prototipi in brossura o cartonatura per specifiche collane o edizioni particolari e compie qualsiasi altro lavoro manuale semplice o impegnativo. E alle dipendenze del Coordinatore Reparto legatoriaspedizione. Capo spedizione prodotti finiti Profilo. Tecnico che conosce l'ordinamento postale italiano ed estero relativo alla spedizione degli stampati commerciali. Dispone sui servizi di trasporto e spedizione nel rispetto dei tempi stabiliti e delle disposizioni ricevute dal Direttore Tecnico. Archivista (O.R.) Profilo. Utilizzando supporti cartacei ed informatici, tiene e aggiorna l'archivio storico del quotidiano. Effettua, ricerche cronologiche e per argomento. E responsabile della Biblioteca. Dipende dal Segretario di Redazione. Addetto di edizione (O.R.) Profilo. Coadiuva l'incaricato di Edizione nel lavoro di traduzione e di correzione. Oltre ad avere per lingua madre la lingua dell'edizione, deve conoscere la lingua italiana. TITOLO RICHIESTO: diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente e, dove richiesto, conoscenze di lingue estere con pratica di programmi informatici. Livello V DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni d'ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza. Segretaria dattilografa-dimafonista (O.R.) Profilo. Esegue lavori di dattilografia e dimafonia; addetta ai telefax e telex, è preposta alla distribuzione del materiale di cancelleria. Dipende dal Coordinatore Segreteria di Redazione. Magazziniere Profilo. Operatore preposto alla organizzazione ed al coordinamento delle attività in essere presso il magazzino giornali e cancelleria. A titolo esemplificativo:
E' alle dipendenze del Direttore Amministrativo. Fotografo addetto alla camera oscura Profilo. Alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio Fotografico, svolge compiti di addetto alla camera oscura e alla sala posa. Cura lo sviluppo e la stampa delle foto in bianco e nero e l'archiviazione dei negativi. Coordina lo smistamento dei servizi e delle fotografie per le vendite. Addetto alla vendita Profilo. Alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio Fotografico, svolge attività di sportello e di cassa; cura lo smistamento dei vari servizi fotografici, l'archivio e svolge attività di segreteria: corrispondenza, spedizioni, ecc. Aiuto Formatore offset Profilo. Nella qualità di aiutante del formatore offset, conosce tutte le fasi operative della formatura offset. Esegue con sicurezza e professionalità le operazioni esecutive della lastra offset: tracciato, montaggio, esposizione, sviluppo e ne avalla la qualità. Esegue montaggi di testi ad uno e più colori. Cura la pulizia degli impianti e l'archiviazione delle fotolito. Aiuto macchinista offset Profilo. Conosce il processo di stampa offset, il funzionamento e le registrazioni della macchina da stampa in cui opera come aiuto macchinista. Esegue le operazioni di avviamento alla stampa dei lavori: prepara la carta, gli inchiostri, l'acqua di bagnatura, e cura la pulizia della macchina. Stampa, sulla monocolore di piccolo formato, lavori in bianco e nero, e a colori. Speditore giornali di 1ª Profilo. Conosce l'ordinamento postale italiano ed estero relativo alla spedizione dei giornali. Avendo maturato la sua esperienza nella categoria inferiore, lavora con autonomia ben definita. Interpreta dal tabulato e controlla l'indirizzo postale degli abbonati; compone i pacchi collettori per l'instradamento postale italiano ed estero. Ha conoscenza del funzionamento delle macchine legatrici sulle quali opera, ed esegue la normale manutenzione. Legatore di 1ª Profilo. Conosce tutte le fasi operative dell'area della confezione. Provenendo dall'esperienza della categoria inferiore, lavora con sua propria autonomia e responsabilità. E specializzato nella conduzione di un tipo di macchina per una sola fase di lavorazione: cucitrice, piegatrice, tagliacarte, ecc. Può essere richiesto di usare altri tipi di macchine per operazioni diverse. Conosce e opera alla catena di allestimento. Operatore responsabile alla consegna - Servizi tecnici Profilo. Lavoratore in possesso della patente di tipo C. E responsabile del mezzo di trasporto e della merce, della quale cura con diligenza: il ritiro dal servizio spedizione, il trasporto e la consegna. Osserva tutte le disposizioni di legge relative. Organizza ed esegue con responsabilità tutte le operazioni necessarie incluse quelle di carico e scarico. E' alle dirette dipendenze del Direttore Tecnico. TITOLO RICHIESTO: diploma di scuola secondaria inferiore con diploma di specializzazione. Livello IV DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti che svolgono mansioni per le quali è richiesto uno specifico adeguato grado di qualificazione. Applicato alla formatura offset Profilo. Lavoratore abilitato ad operare sul sistema di stampa litografico e alle fasi operative della formatura offset. Può eseguire tutte le operazioni per ottenere la lastra offset; cura la manutenzione dei supporti del montaggio, delle pellicole, e la pulizia delle attrezzature del reparto. Esegue come aiutante o autonomamente tracciati e montaggi di lavori correnti. Dipende dal Coordinatore del Reparto. Applicato alla stampa offset Profilo. Lavoratore abilitato ad operare sul sistema di stampa litografico e sulle macchine offset. Può operare indifferentemente sulla rotativa, quattro colori, bicolore e monocolore. Esegue normali operazioni di avviamento: montaggio della lastra, inchiostro, soluzione di bagnatura, carico e scarico della carta, pulizia della macchina. Dipende dal Coordinatore del Reparto. Speditore di giornale di 2ª Profilo. Tecnico che conosce l'ordinamento postale italiano ed estero relativo alla spedizione dei giornali. Coadiuva il collega speditore di 1ª in tutte le sue specifiche mansioni e, quando è necessario lo sostituisce sotto la responsabilità del coordinatore del settore. Legatore di 2ª Profilo. Lavoratore che conosce tutte le fasi operative del Reparto legatoria e della spedizione commerciale. Opera indifferentemente su diversi nuclei produttivi. Coadiuva il legatore di 1a in tutte le sue specifiche mansioni e all'occorrenza lo sostituisce sotto la responsabilità del Capo Reparto. Operaio specializzato di magazzino Profilo. Lavoratore addetto al magazzino. Esegue con mezzi manuali e meccanici tutte le operazioni di magazzino e approvvigionamenti dei Reparti e dei centri di produzione. Predispone le merci per la spedizione. Dipende dal Magazziniere capo Tipografia Vaticana. TITOLO RICHIESTO: diploma di scuola secondaria inferiore con diploma di specializzazione. Livello III DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti addetti a servizi od uffici amministrativi o tecnici che svolgono mansioni per le quali è richiesta una generica preparazione ed esperienza; ovvero lavoratori che addetti ai vari rami delle lavorazioni o ai servizi svolgono mansioni per le quali non è richiesta una specifica qualificazione. Devono essere disposti a reciproche sostituzioni se richiesti dal Coordinatore del Reparto o dalla Direzione. Commesso magazzino (O.R.) Profilo. Coadiuva il magazziniere O.R. nell'espletamento delle varie attività di magazzino. Dipende dal Direttore Amministrativo. Commesso affrancatore - Ufficio diffusione Profilo. Addetto alla stampigliatura delle tariffe postali per spedizioni singole e multiple in Italia e all'estero. Raccoglie gli arretrati, ritira la corrispondenza dall'ufficio postale e la smista. Esplica attività di commesso autista, di magazzino e di piccola segreteria. Dipende dal Direttore Amministrativo. Operaio qualificato - Servizi tecnici Profilo. Lavoratore che, nell'ambito dell'area della stampa e dell'allestimento, esegue con competenza specifica diverse mansioni, quali imballaggio carta ricupero, spostamento dei semilavorati, aiuto al riordino delle materie prime. Commesso autista - Servizi Tecnici Commesso (O.R.) Profilo. Lavoratore in possesso di patente addetto alle diverse commissioni che si svolgono nell'Azienda, sia all'interno che all'esterno della Città del Vaticano, e sa organizzarsi circa i servizi affidatigli. Cura gli automezzi, esegue servizi generici nei tempi disponibili, svolge mansioni di custode. Portiere - Servizi tecnici Profilo. Lavoratore addetto al centralino telefonico e alla portineria. TITOLO RICHIESTO: scuola dell'obbligo e attestato di qualificazione o provata esperienza nel settore specifico. I Commessi ed i Portieri, hanno l'obbligo di effettuare la pulizia degli uffici e dei locali loro affidati o nei quali svolgono la loro attività. Livello II DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti addetti a lavori o servizi di manovalanza comune. Usciere (O.R.) Profilo. Sorveglia l'entrata delle persone all'ingresso principale dello stabile O.R. Ausiliare tecnico - Servizi tecnici Profilo. Lavoratore addetto a lavori comuni o generici della Tipografia. TITOLO RICHIESTO: scuola dell'obbligo. Gli uscieri, hanno l'obbligo di effettuare la pulizia degli uffici e dei locali loro affidati o nei quali svolgono la loro attività. Livello I DECLARATORIA: Appartengono a questo livello i dipendenti addetti a lavori di manovalanza comune. Ausiliare (O.R.) Profilo. Aiutante generico con funzioni di fattorino e di addetto alla pulizia. TITOLO RICHIESTO: scuola dell'obbligo. Appendice D STATUTO Art. 1 La Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » è un organismo di proprietà della Santa Sede e dipende dalla Segreteria di Stato. Tale organismo è stato, di recente, profondamente ristrutturato sia sotto il profilo tecnologico che sotto quello logistico e organizzativo, unendo in un'unica struttura organizzativa economica e produttiva sia l'attività editoriale de «L'Osservatore Romano», sia quella tipografica. Esso, così ristrutturato e ammodernato, sarà gestito secondo le disposizioni del presente Statuto. Art. 2 La Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » ha per scopo:
L'attività editoriale si riferisce alle pubblicazioni volute dalla Segreteria di Stato e dai Dicasteri Vaticani, alle pubblicazioni periodiche relative alla testata de « L'Osservatore Romano » e a quelle accessorie e supplementari di essa. L'attività tipografica, comprensiva delle due Sezioni Segreta e Comune, nonché quella relativa a « L'Osservatore Romano », è esercitata a servizio della Santa Sede e di tutti gli Organismi che, direttamente o indirettamente, da essa dipendono. L'attività tipografica potrà essere svolta anche per soggetti estranei alla Santa Sede, purché riferita a pubblicazioni che non contrastino con la dottrina della Chiesa. L'attività, sia editoriale che tipografica, si esprimerà nelle forme commerciali ritenute utili al raggiungimento dei propri scopi. Art. 3 La Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » ha sede nella Città del Vaticano. Art. 4 La Segreteria di Stato in qualsiasi momento potrà apportare modifiche a detto Organismo. Essa segue permanentemente l'attività dell'Organismo mediante il Direttore responsabile (cfr. Art. 5), la Direzione generale (cfr. Artt. 6 e 7) e il Consiglio di Sovrintendenza (cfr. Artt. 9 - 12 ), coadiuvato, nella sua funzione di controllo, da un Collegio di Revisori dei conti (cfr. Art. 13). Il « nulla osta », che deve precedere qualunque singola assunzione di personale, è riservato alla Segreteria di Stato. Art. 5 Il Direttore responsabile de « L'Osservatore Romano » è nominato dal Santo Padre e rappresenta l'istanza più alta nell'ambito del Giornale per quanto riguarda gli aspetti politici e redazionali, in merito ai quali egli terrà regolari contatti con la Segreteria di Stato. In stretta collaborazione con il Consiglio di Sovrintendenza e con la Direzione generale, egli concorre a stabilire le linee operative per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e gestionali della redazione. Il Direttore responsabile propone alla Segreteria di Stato le assunzioni e variazioni del personale della redazione, della quale è responsabile per l'organizzazione e la disciplina. Il Consiglio di Sovrintendenza proporrà annualmente alla Segreteria di Stato un preventivo di spesa da porre a disposizione del Direttore responsabile de «L'Osservatore Romano» per determinate spese nell'ambito della redazione del giornale vaticano. Art. 6 La Segreteria di Stato affida la gestione ordinaria dell'Organismo alla Società Salesiana di San Giovanni Bosco, che vi provvederà mediante la Direzione generale dell'Organismo. Art. 7 La Direzione in parola è affidata ad un Direttore generale, nominato dalla Segreteria di Stato su proposta della Società Salesiana. Al Direttore generale spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, comunque, ogni potere ad eccezione di quelli riservati al Consiglio di Sovrintendenza. Il Direttore generale risponde direttamente alla Segreteria di Stato. Per il necessario coordinamento con il Consiglio di Sovrintendenza, egli assisterà alla sue riunioni (come da Art. 11). Art. 8 Le attività di Tesoreria vengono svolte normalmente per il tramite dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. La vigilanza sulla Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » è affidata ad un Consiglio di Sovrintendenza composto da cinque membri, tutti nominati dalla Segreteria di Stato, la quale in ogni momento può revocare l'incarico affidato. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il Presidente è scelto e nominato dalla Segreteria di Stato tra i membri del Consiglio. Qualora la designazione del Segretario riguardi persona estranea al Consiglio, è necessaria, per la nomina, l'approvazione della Segreteria di Stato. Art. 10 Il Consiglio è convocato, di norma, nello Stato della Città del Vaticano, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri. Deve, comunque, riunirsi almeno quattro volte all'anno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione potrà essere fatta da altri due membri con la firma congiunta. La convocazione deve essere portata a conoscenza con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche per telegramma, telefax o telex, purché spedito almeno 24 ore prima dell'orario previsto per la riunione. In mancanza delle formalità predette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e si ritiene validamente operante per l'assunzione delle delibere solo a condizione che siano presenti almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni consiliari verranno conservati a cura del Presidente. Copia di essi, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sarà inviata alla Segreteria di Stato. Le delibere del Consiglio di Sovrintendenza vanno sottoposte alla Segreteria di Stato e diventano effettive solo dopo l'approvazione da essa data. Il Consiglio di Sovrintendenza può suggerire alla Segreteria di Stato la costituzione di comitati nonché di mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo. Al Consiglio di Sovrintendenza partecipano, senza diritto di voto, il Direttore responsabile del Giornale e il Direttore generale. Art. 12 Spetta al Consiglio di Sovrintendenza:
Il Consiglio di Sovrintendenza svolgerà il proprio lavoro in stretta collaborazione con il Direttore responsabile e con la Direzione generale. Il collegio dei Revisori dei conti della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » è composto da tre membri nominati dalla Segreteria di Stato, che ne designa anche il Presidente; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. L'Organo ha i seguenti compiti:
Gli accertamenti eseguiti debbono risultare nel libro delle adunanze e delle delibere del Collegio dei Revisori. L'Organo si riunisce per l'esame dei bilanci ed ordinariamente ogni quattro mesi per i controlli di sua competenza. Delle riunioni del Collegio deve redigersi un verbale, che viene trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle delibere; copia del verbale è inoltrata dal Presidente del Collegio al Consiglio di Sovrintendenza. Art. 14 L'esercizio della Tipografia Vaticana - Editrice « L'Osservatore Romano » si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il Direttore generale trasmette il bilancio, redatto secondo le indicazioni contenute nel « Regolamento per la contabilità e i bilanci delle amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato SCV », al Consiglio di Sovrintendenza con una relazione corredata dai documenti più significativi illustranti la gestione. Il rendiconto, approvato dal Consiglio, è inviato dal Presidente del medesimo Consiglio di Sovrintendenza alla Segreteria di Stato, alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede e all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica con una propria relazione e con il rapporto annuale del Collegio dei Revisori dei conti. Art. 15 Ai Consiglieri di Sovrintendenza e ai Revisori dei conti spetterà un gettone di presenza, stabilito dal Consiglio stesso ed approvato dalla Segreteria di Stato, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Art. 16 Il presente Statuto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1992. Esso sarà completato - oltre che dalle disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana - dal Regolamento per «L'Osservatore Romano» e Tipografia Vaticana. Con l'entrata in vigore del presente Statuto e del citato Regolamento, sono abrogati tutti i precedenti Regolamenti, generali o di settore, e, comunque, ogni disposizione in conflitto con essi. Art. 17 Ogni modifica al presente Statuto e al Regolamento per « L'Osservatore Romano » e Tipografia Vaticana potrà essere proposta, secondo le rispettive competenze, dal Direttore responsabile, dal Direttore generale e dal Consiglio di Sovrintendenza. Sarà formalizzata e diverrà operante con l'esplicita approvazione della Segreteria di Stato. Città del Vaticano, 1° gennaio 1992. |
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