|
Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People People on the Move N° 108, December 2008 DECRETO DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA CON IL QUALE VENGONO CONCESSE SPECIALI INDULGENZE IN OCCASIONE DEI DUEMILA ANNI DALLA NASCITA DI SAN PAOLO APOSTOLO* 10.05.2008 In occasione dei duemila anni dalla nascita del Santo Apostolo Paolo, vengono concesse speciali Indulgenze. Nellimminenza della solennità liturgica dei Principi degli Apostoli, il Sommo Pontefice, mosso da pastorale sollecitudine, ha in animo di provvedere tempestivamente ai tesori spirituali da concedere ai fedeli per la loro santificazione, in modo che essi possano rinnovare e rinforzare, con fervore anche maggiore in questa pia e felice occasione, propositi di salvezza soprannaturale già a partire dai primi vespri della ricordata solennità, principalmente in onore dellApostolo delle Genti, di cui ora si avvicinano i duemila anni dalla nascita terrena. Invero il dono delle Indulgenze, che il Romano Pontefice offre alla Chiesa Universale, spiana la strada per attingere in sommo grado la purificazione interiore che, mentre rende onore al Beato Paolo Apostolo, esalta la vita soprannaturale nel cuore dei fedeli e li sprona dolcemente a portare frutti di buone opere. Pertanto questa Penitenzieria Apostolica, alla quale il Santo Padre ha affidato il compito di preparare e redigere il Decreto sullelargizione e lottenimento delle Indulgenze che varranno per tutta la durata dellAnno Paolino, col presente Decreto, emesso in conformità al volere dellAugusto Pontefice, benignamente elargisce le grazie che qui di seguito sono elencate: I.- A tutti i singoli fedeli cristiani veramente pentiti che, debitamente purificati mediante il Sacramento della Penitenza e ristorati con la Sacra Comunione, piamente visiteranno in forma di pellegrinaggio la Basilica papale di San Paolo sulla via Ostiense e pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, è concessa ed impartita lIndulgenza plenaria della pena temporale per i loro peccati, una volta ottenuta da essi la remissione sacramentale e il perdono delle loro mancanze. LIndulgenza plenaria potrà essere lucrata dai fedeli cristiani sia per loro stessi, sia per i defunti, tante volte quante verranno compiute le opere ingiunte; ferma restando tuttavia la norma secondo la quale si può ottenere lIndulgenza plenaria soltanto una volta al giorno. Affinché poi le preghiere che vengono elevate in queste sacre visite conducano e sollecitino più intensamente gli animi dei fedeli alla venerazione della memoria di San Paolo, è stabilito e disposto quanto segue: i fedeli, oltre ad elevare le proprie suppliche davanti allaltare del Santissimo Sacramento, ognuno secondo la sua pietà, si dovranno portare allaltare della Confessione e devotamente recitare il Padre nostro e il Credo, aggiungendo pie invocazioni in onore della Beata Vergine Maria e di San Paolo. E tale devozione sia sempre strettamente unita alla memoria del Principe degli Apostoli San Pietro. II.- I fedeli cristiani delle varie chiese locali, adempiute le consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice), escluso qualsiasi affetto verso il peccato, potranno lucrare lindulgenza plenaria se parteciperanno devotamente ad una sacra funzione o ad un pio esercizio pubblicamente svolti in onore dellApostolo delle Genti: nei giorni della solenne apertura e chiusura dellAnno Paolino, in tutti i luoghi sacri; in altri giorni determinati dallOrdinario del luogo, nei luoghi sacri intitolati a San Paolo e, per lutilità dei fedeli, in altri designati dallo stesso Ordinario. III.- I fedeli infine impediti da malattia o da altra legittima e rilevante causa, sempre con lanimo distaccato da qualsiasi peccato e col proposito di adempiere alle consuete condizioni non appena sarà possibile, potranno anche loro conseguire lindulgenza plenaria, purché si uniscano spiritualmente ad una celebrazione giubilare in onore di San Paolo, offrendo a Dio le loro preghiere e sofferenze per lunità dei Cristiani. Affinché poi i fedeli possano più facilmente essere partecipi di questi celesti favori, i sacerdoti approvati per lascolto delle confessioni dallautorità ecclesiastica competente si prestino, con animo pronto e generoso, ad accoglierle. Il presente Decreto ha validità solo per la durata dellAnno Paolino. Nonostante qualunque disposizione contraria. Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 10 Maggio, anno dellincarnazione del Signore 2008, nella vigilia di Pentecoste. James Francis Card. STAFFORD Penitenziere Maggiore X Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv. Vescovo Tit. di Meta, Reggente
|