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CONVENTIO*

INTER SANCTAM SEDEM ET CROATIÆ REM PUBLICAM
DE COMMUNICATA IN EDUCATIONIS
CULTURÆQUE REBUS OPERA

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
CIRCA
LA COLLABORAZIONE
IN CAMPO EDUCATIVO
E CULTURALE

 

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia desiderose di regolare le relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato di Croazia nel campo dell'educazione e della cultura,

basandosi la Repubblica di Croazia sulle norme della Costituzione, in particolare sugli articoli 14, 40 e 68, e la Santa Sede sui documenti del Concilio Vaticano Secondo, specialmente sulla Dichiarazione «Gravissmum educationis», e sulle norme del Diritto Canonico;

tenendo presente l'insostituibile ruolo storico ed attuale della Chiesa Cattolica in Croazia nell'educazione etica e morale del popolo, come pure il suo ruolo nel campo culturale e pedagogico;

prendendo atto che la maggioranza dei cittadini della Repubblica di Croazia fa parte della Chiesa Cattolica,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

1. La Repubblica di Croazia, alla luce del principio della libertà religiosa, rispetta il diritto fondamentale dei genitori all'educazione religiosa dei figli e si impegna a garantire, nel quadro del piano e del programma scolastico e in conformità con la volontà dei genitori, o dei tutori, l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche, elementari, medie e superiori e nei centri prescolastici, come materia obbligatoria per coloro che la scelgono, con le medesime condizioni delle altre materie obbligatorie.

2. Il sistema educativo-formativo nei centri prescolastici e nelle scuole, inclusi i centri universitari, terra in considerazione i valori dell'etica cristiana.

Articolo 2

1. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità dei genitori per l'educazione dei loro figli, a tutti è garantito il diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione.

2. In collaborazione con le competenti autorità della Chiesa, le autorità scolastiche daranno la possibilità ai genitori e agli alunni maggiorenni di avvalersi di tale insegnamento al momento della iscrizione nella scuola, di modo che la loro decisione non susciti alcuna forma di discriminazione nel Campo dell'attività scolastica.

3. I genitori e gli alunni maggiorenni, i quali dovessero mutare la propria decisione di cui al paragrafo 1 di quest'Articolo, dovranno informarne per iscritto la scuola, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Articolo 3

1. L'insegnamento della religione sarà impartito da insegnanti qualificati, ritenuti idonei dall'autorità ecclesiastica, in possesso dei requisiti contemplati dalla legislazione della Repubblica di Croazia, attenendosi a tutti i diritti e doveri derivanti.

2. Gli insegnanti di religione devono avere il mandato canonico (missio canonica) rilasciato dal Vescovo diocesano. La revoca di tale mandato comporta la perdita immediata del diritto dell'insegnamento della religione cattolica.

3. Gli insegnanti di religione sono inseriti a tutti gli effetti nel corpo docente delle scuole elementari, medie e superiori, come pure nel corpo docente dei rispettivi centri prescolastici.

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, saranno oggetto di particolari intese tra il Governo della Repubblica di Croazia e la Conferenza Episcopale Croata.

Articolo 4

D'intesa con le autorità scolastiche, le competenti autorità ecclesiastiche potranno organizzare nei centri educativo-formativi altre attività complementari connesse con l'educazione e la cultura religiosa, utilizzando i locali e i sussidi pedagogici supplementari di tali istituti.

Articolo 5

La Chiesa cattolica può organizzare liberamente dei corsi e intraprendere delle attività, di formazione spirituale-religiosa nelle istituzioni universitarie, d'intesa con le rispettive autorità universitarie.

Articolo 6

1. I programmi e i contenuti dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, come anche i libri di testo e il materiale didattico, vengono redatti dalla Conferenza Episcopale Croata che li presenta ai competenti organi della Repubblica di Croazia per la loro integrazione nei programmi scolastici.

2. La Repubblica di Croazia assume le spese di redazione e di stampa dei libri di testo dell'insegnamento della religione e ne organizza la procedura editoriale, secondo le norme in uso per gli altri libri di testo scolastici.

Articolo 7

1. Le autorità competenti nel campo ecclesiastico e statale vigilano, secondo le proprie competenze, affinché l'insegnamento della religione e la formazione religiosa nei centri prescolastici e scolastici sia impartito, nei loro contenuti e criteri didattico-metodologici, in conformità con le disposizioni delle rispettive legislazioni.

2. Per quanto riguarda i contenuti dell'insegnamento e della formazione religiosa, gli insegnanti di religione si atterranno alle norme e alle direttive ecclesiastiche; per il resto si conformeranno alla legislazione della Repubblica di Croazia e rispetteranno le norme disciplinari dei rispettivi centri di educazione.

Articolo 8

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire scuole di qualunque grado e gli asili infantili, in conformità alle norme del Diritto Canonico e della legislazione della Repubblica di Croazia.

2. Nell'attuazione del piano e del programma delle materie fondamentali obbligatorie, come pure nel rilascio dei documenti ufficiali, le scuole cattoliche osserveranno le leggi della Repubblica di Croazia.

Articolo 9

Le scuole cattoliche parificate, i loro insegnanti, educatori e gli altri impiegati, come pure gli alunni e gli educandi godranno dei medesimi diritti e doveri dei loro omologhi delle scuole pubbliche ed avranno diritto a ricevere i sussidi finanziari previsti dalle rispettive leggi della Repubblica di Croazia.

Articolo 10

1. Lo statuto giuridico degli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati così come il rispettivo riconoscimento dei titoli, dei gradi accademici e dei diplomi rilasciati, si reggono sulle leggi della Repubblica di Croazia. Una specifica intesa tra la medesima Repubblica e la Conferenza Episcopale Croata, previamente approvata dalla Santa Sede, ne regolerà l'applicazione.

2. La Repubblica di Croazia assicura i mezzi finanziari alla Facoltà Cattolica di Teologia presso la Università di Zagreb, ed agli Istituti Teologici affiliati di Dakovo, Makarska, Rijeka e Split.

3. Le competenti autorità ecclesiastiche possono erigere nuovi Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori, i quali, previo accordo tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato, saranno parificati e sostenuti con adeguati mezzi finanziari dalla Repubblica di Croazia.

Articolo 11

1. Gli Istituti ecclesiastici per la formazione degli insegnanti di religione e degli altri operatori pastorali, eretti in conformità alle norme del Diritto canonico, sono Istituti parificati, in conformità alle rispettive leggi della Repubblica di Croazia.

2. La Repubblica di Croazia assicurerà i mezzi finanziari ai professori, educatori e al personale di tali Istituti, come è previsto dalle disposizioni legali della Repubblica di Croazia per gli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati.

3. Parimenti, gli alunni degli Istituti di cui al paragrafo 1 di quest'Articolo, usufruiranno degli stessi diritti e doveri stabiliti per gli alunni degli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati.

Articolo 12

1. A motivo del servizio che la Chiesa Cattolica presta alla società e nel rispetto della libertà religiosa, la Repubblica di Croazia permette alla Chiesa un adeguato accesso ai mezzi statali di comunicazione sociale, in particolare alla radio e alla televisione. Le particolarità al riguardo saranno accordate tra la Repubblica di Croazia e la Conferenza Episcopale Croata.

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere anche i propri mezzi di comunicazione sociale, in conformità alle disposizioni ecclesiastiche ed alle leggi della Repubblica di Croazia.

3. Nel rispetto dei principi della libertà religiosa in una società pluralista, la Repubblica di Croazia veglierà con coerenza affinché nei mezzi di comunicazione sociale vengano rispettati i sentimenti dei cattolici, come pure i valori umani fondamentali, di ordine etico e religioso.

Articolo 13

1. Il. patrimonio culturale ed artistico della Chiesa Cattolica, come pure i numerosi documenti custoditi nei suoi archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche, costituiscono una preziosa parte del patrimonio integrante l'eredita culturale croata. La Chiesa Cattolica desidera continuare a servire la società anche con il suo patrimonio culturale, permettendo a tutti gli interessati di conoscere tale ricchezza, di fruirne e di studiarla.

2. È necessaria la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato per salvaguardare tale patrimonio, catalogarlo, assicurarne la protezione, permetterne un ulteriore incremento e renderlo accessibile ai cittadini, nei limiti richiesti dalla sua protezione e dalla tutela degli archivi.

3. A questi fini, sarà formata quanto prima una commissione mista di rappresentanti della Chiesa Cattolica e della Repubblica di Croazia.

4. La Repubblica di Croazia si impegna a contribuire materialmente, in modo sistematico, al restauro e alla salvaguardia dei monumenti del patrimonio culturale religioso e delle opere d'arte in possesso della Chiesa.

5. La Repubblica di Croazia s'impegna a restituire i registri ecclesiastici, le anagrafi, le cronache e gli altri libri, espropriati alla Chiesa in modo illegittimo durante il regime comunista, e tutt'ora in suo possesso.

Articolo 14

Le Alte Parti contraenti risolveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 15

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso che una delle Alte Parti contraenti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà al più presto alle opportune trattative per aggiornarlo.

Firmato a Zagabria, il 19 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

Giulio Einaudi dr. Jure Radić
per la Santa Sede za Republiku Hrvatsku

Conventione inter Apostolicam Sedem et Croatiœ Rem Publicam rata habita, die IX mensis Aprilis anno MCMXCVII ratihabitationis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere cœpit ad normam articuli XV eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. LXXXIX (1997), n. 5, pp. 287-296

 

© Copyright 1996 - Libreria Editrice Vaticana

 

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