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NORME SULLA CONCESSIONE DELL’INDULGENZA
DURANTE IL GIUBILEO ORDINARIO DELL’ANNO 2025
INDETTO DA SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO
“Ora è giunto il tempo di un nuovo Giubileo, nel quale
spalancare ancora la Porta Santa per offrire l’esperienza viva dell’amore di
Dio” (Spes non confundit, 6). Nella bolla di indizione del Giubileo
Ordinario del 2025, il Santo Padre, nel momento storico attuale in cui “immemore
dei drammi del passato, l’umanità è sottoposta a una nuova e difficile prova che
vede tante popolazioni oppresse dalla brutalità della violenza” (Spes non
confundit, 8), chiama tutti i cristiani a farsi pellegrini di speranza.
Questa è una virtù da riscoprire nei segni dei tempi, i quali, racchiudendo
“l’anelito del cuore umano, bisognoso della presenza salvifica di Dio, chiedono
di essere trasformati in segni di speranza” (Spes non
confundit, 7), che
dovrà essere attinta soprattutto nella grazia di Dio e nella pienezza della Sua
misericordia.
Già nella bolla di indizione del Giubileo Straordinario
della Misericordia del 2015, Papa Francesco sottolineava quanto l’Indulgenza
acquistasse in quel contesto “un rilievo particolare” (Misericordiae vultus,
22), poiché la misericordia di Dio “diventa indulgenza del Padre che,
attraverso la Sposa di Cristo, raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da
ogni residuo della conseguenza del peccato” (ibid.). Analogamente oggi il Santo
Padre dichiara che il dono dell’Indulgenza “permette di scoprire quanto sia
illimitata la misericordia di Dio. Non è un caso che nell’antichità il termine
«misericordia» fosse interscambiabile con quello di «indulgenza», proprio perché
esso intende esprimere la pienezza del perdono di Dio che non conosce confini” (Spes
non confundit, 23). L’Indulgenza, dunque, è una grazia giubilare.
Anche in occasione del Giubileo Ordinario del 2025,
pertanto, per volontà del Sommo Pontefice, questo “Tribunale di Misericordia”,
cui spetta disporre tutto ciò che concerne la concessione e l’uso
dell’Indulgenza, intende spronare gli animi dei fedeli a desiderare ed
alimentare il pio desiderio di ottenere l’Indulgenza come dono di grazia,
proprio e peculiare di ogni Anno Santo e stabilisce le seguenti prescrizioni,
affinché i fedeli possano usufruire delle “disposizioni per poter ottenere e
rendere effettiva la pratica dell’Indulgenza Giubilare” (Spes
non confundit,
23).
Durante il Giubileo Ordinario del 2025 resta in vigore ogni
altra concessione di Indulgenza. Tutti i fedeli veramente pentiti, escludendo
qualsiasi affetto al peccato (cfr. Enchiridion Indulgentiarum, IV ed.,
norm. 20, § 1) e mossi da spirito di carità e che, nel corso dell’Anno Santo,
purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla Santa
Comunione, pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, dal tesoro
della Chiesa potranno conseguire pienissima Indulgenza, remissione e perdono dei
loro peccati, da potersi applicare alle anime del Purgatorio in forma di
suffragio:
I.- Nei sacri pellegrinaggi
I fedeli, pellegrini di speranza, potranno
conseguire l’Indulgenza Giubilare concessa dal Santo Padre se intraprenderanno
un pio pellegrinaggio:
verso qualsiasi luogo sacro giubilare: ivi
partecipando devotamente alla Santa Messa (ogniqualvolta lo permettano le norme
liturgiche si potrà ricorrere anzitutto alla Messa propria per il Giubileo
oppure alla Messa votiva: per la riconciliazione, per la remissione dei peccati,
per chiedere la virtù della carità e per la concordia dei popoli); ad una Messa
rituale per il conferimento dei sacramenti di iniziazione cristiana o l’Unzione
degli infermi; alla celebrazione della Parola di Dio; alla Liturgia delle ore
(ufficio delle letture, lodi, vespri); alla Via Crucis; al Rosario
mariano; all’inno Akathistos; ad una celebrazione penitenziale, che
termini con le confessioni individuali dei penitenti, come è stabilito nel rito
della Penitenza (forma II);
in Roma: ad almeno una delle quattro Basiliche
Papali Maggiori di San Pietro in Vaticano, del Santissimo Salvatore in Laterano,
di Santa Maria Maggiore, di San Paolo fuori le Mura;
in Terra Santa: ad almeno una delle tre basiliche:
del Santo Sepolcro in Gerusalemme, della Natività in Betlemme,
dell’Annunciazione in Nazareth;
in altre circoscrizioni ecclesiastiche: alla chiesa
cattedrale o altre chiese e luoghi sacri designati dall’Ordinario del luogo. I
Vescovi terranno conto delle necessità dei fedeli nonché della stessa
opportunità di mantenere intatto il significato del pellegrinaggio con tutta la
sua forza simbolica, capace di manifestare il bisogno ardente di conversione e
di riconciliazione;
II.- Nelle pie visite ai luoghi sacri
Altresì, i fedeli potranno conseguire l’Indulgenza
giubilare se, individualmente, o in gruppo, visiteranno devotamente qualsiasi
luogo giubilare e lì, per un congruo periodo di tempo, si intratterranno
nell’adorazione eucaristica e nella meditazione, concludendo con il Padre
Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima e invocazioni a
Maria, Madre di Dio, affinché in questo Anno Santo tutti “potranno sperimentare
la vicinanza della più affettuosa delle mamme, che mai abbandona i suoi figli” (Spes
non confundit, 24).
Nella particolare occasione dell’Anno giubilare, si
potranno visitare, oltre ai predetti insigni luoghi di pellegrinaggio, anche
questi altri luoghi sacri alle stesse condizioni:
in Roma: la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme,
la Basilica di San Lorenzo al Verano, la Basilica di San Sebastiano (si
raccomanda vivamente la devota visita detta “delle sette Chiese”, tanto cara a
San Filippo Neri), il Santuario del Divino Amore, la Chiesa di Santo Spirito in
Sassia, la Chiesa di San Paolo alle Tre Fontane, luogo del Martirio
dell’Apostolo, le Catacombe cristiane; le chiese dei cammini giubilari dedicati
rispettivamente all’Iter Europaeum e le chiese dedicate alle Donne
Patrone d’Europa e Dottori della Chiesa (Basilica di Santa Maria sopra
Minerva, Santa Brigida a Campo de’ Fiori, Chiesa Santa Maria della Vittoria,
Chiesa di Trinità dei Monti, Basilica di Santa Cecilia a Trastevere, Basilica di
Sant’Agostino in Campo Marzio);
in altri luoghi nel mondo: le due Basiliche Papali
minori di Assisi, di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli; le Basiliche
Pontificie della Madonna di Loreto, della Madonna di Pompei, di Sant’Antonio di
Padova; qualsiasi Basilica minore, chiesa cattedrale, chiesa concattedrale,
santuario mariano nonché, per l’utilità dei fedeli, qualsiasi insigne chiesa
collegiata o santuario designato da ciascun Vescovo diocesano od eparchiale,
come pure santuari nazionali o internazionali, “luoghi santi di accoglienza e
spazi privilegiati per generare speranza” (Spes
non confundit, 24),
indicati dalle Conferenze Episcopali.
I fedeli veramente pentiti che non potranno partecipare
alle solenni celebrazioni, ai pellegrinaggi e alle pie visite per gravi motivi
(come anzitutto tutte le monache e i monaci di clausura, gli anziani, gli
infermi, i reclusi, come pure coloro che, in ospedale o in altri luoghi di cura,
prestano servizio continuativo ai malati), conseguiranno l’Indulgenza
giubilare, alle medesime condizioni se, uniti in spirito ai fedeli in
presenza, particolarmente nei momenti in cui le parole del Sommo Pontefice o dei
Vescovi diocesani verranno trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione,
reciteranno nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene (ad es.
nella cappella del monastero, dell’ospedale, della casa di cura, del carcere...)
il Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima e altre
preghiere conformi alle finalità dell’Anno Santo, offrendo le loro sofferenze o
i disagi della propria vita;
III.-Nelle opere di misericordia e di penitenza
Inoltre, i fedeli potranno conseguire l’Indulgenza
giubilare se, con animo devoto, parteciperanno alle Missioni popolari, a
esercizi spirituali o ad incontri di formazione sui testi del Concilio
Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica, da tenersi in
una chiesa o altro luogo adatto, secondo la mente del Santo Padre.
Nonostante la norma secondo cui si può conseguire una sola
Indulgenza plenaria al giorno (cfr. Enchiridion Indulgentiarum, IV ed.,
norm. 18, § 1), i fedeli che avranno emesso l’atto di carità a favore delle
anime del Purgatorio, se si accosteranno legittimamente al sacramento della
Comunione una seconda volta nello stesso giorno, potranno conseguire due volte
nel medesimo giorno l’Indulgenza plenaria, applicabile soltanto ai defunti (si
intende all’interno di una celebrazione Eucaristica; cfr. can. 917 e Pontificia
Commissione per l’interpretazione autentica del CIC, Responsa ad dubia,
1, 11 iul. 1984). Tramite questa duplice oblazione, si compie un lodevole
esercizio di carità soprannaturale, per quel vincolo al quale sono congiunti nel
Corpo mistico di Cristo i fedeli che ancora peregrinano sulla terra, insieme a
quelli che già hanno compiuto il loro cammino, in virtù del fatto che
“l’indulgenza giubilare, in forza della preghiera, è destinata in modo
particolare a quanti ci hanno preceduto, perché ottengano piena misericordia” (Spes
non confundit, 22).
Ma, in modo più peculiare, proprio “nell’Anno Giubilare
saremo chiamati ad essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e
sorelle che vivono in condizioni di disagio” (Spes
non confundit, 10):
l’Indulgenza viene pertanto annessa anche alle opere di misericordia e di
penitenza, con le quali si testimonia la conversione intrapresa. I fedeli,
seguendo l’esempio e il mandato di Cristo, siano stimolati a compiere più
frequentemente opere di carità o misericordia, principalmente al servizio di
quei fratelli che sono gravati da diverse necessità. Più precisamente riscoprano
“le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare
da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere
gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti” (Misericordiae vultus,
15) e riscoprano altresì “le opere di misericordia spirituale:
consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori,
consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti” (ibid.).
Allo stesso modo i fedeli potranno conseguire l’Indulgenza
giubilare se si recheranno a rendere visita per un congruo tempo ai fratelli che
si trovino in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani in solitudine,
diversamente abili... ), quasi compiendo un pellegrinaggio verso Cristo presente
in loro (cfr. Mt 25, 34-36) e ottemperando alle consuete condizioni
spirituali, sacramentali e di preghiera. I fedeli, senza dubbio, potranno
ripetere tali visite nel corso dell’Anno Santo, acquisendo in ciascuna di esse
l’Indulgenza plenaria, anche quotidianamente.
L’Indulgenza plenaria giubilare potrà essere conseguita
anche mediante iniziative che attuino in modo concreto e generoso lo spirito
penitenziale che è come l’anima del Giubileo, riscoprendo in particolare il
valore penitenziale del venerdì: astenendosi, in spirito di penitenza, almeno
durante un giorno da futili distrazioni (reali ma anche virtuali, indotte ad
esempio dai media e dai social network) e da consumi superflui (per
esempio digiunando o praticando l’astinenza secondo le norme generali della
Chiesa e le specificazioni dei Vescovi), nonché devolvendo una proporzionata
somma in denaro ai poveri; sostenendo opere di carattere religioso o sociale, in
specie a favore della difesa e protezione della vita in ogni sua fase e della
qualità stessa della vita, dell’infanzia abbandonata, della gioventù in
difficoltà, degli anziani bisognosi o soli, dei migranti dai vari Paesi “che
abbandonano la loro terra alla ricerca di una vita migliore per se stessi e per
le loro famiglie” (Spes
non confundit, 13); dedicando una congrua parte
del proprio tempo libero ad attività di volontariato, che rivestano interesse
per la comunità o ad altre simili forme di personale impegno.
Tutti i Vescovi diocesani o eparchiali e coloro che nel
diritto sono ad essi equiparati, nel giorno più opportuno di questo tempo
giubilare, in occasione della principale celebrazione in cattedrale e nelle
singole chiese giubilari, potranno impartire la Benedizione Papale con
annessa Indulgenza plenaria, conseguibile da tutti i fedeli che riceveranno tale
Benedizione alle consuete condizioni.
Affinché l’accesso al sacramento della Penitenza e al
conseguimento del perdono divino attraverso il potere delle Chiavi sia
pastoralmente facilitato, gli Ordinari locali sono invitati a concedere ai
canonici e ai sacerdoti, che nelle Cattedrali e nelle Chiese designate per
l’Anno Santo potranno ascoltare le confessioni dei fedeli, le facoltà
limitatamente al foro interno, di cui, per i fedeli delle Chiese orientali, al
can. 728, § 2 del CCEO, e nel caso di un’eventuale riserva, quelle per il
can. 727, esclusi, come è evidente, i casi considerati nel can. 728, § 1; mentre
per i fedeli della Chiesa latina, le facoltà di cui al can. 508, § 1 del CIC.
Al riguardo, questa Penitenzieria esorta tutti i sacerdoti
ad offrire con generosa disponibilità e dedizione di sé la più ampia possibilità
ai fedeli di usufruire dei mezzi della salvezza, adottando e pubblicando fasce
d’orario per le confessioni, in accordo con i parroci o i rettori delle chiese
limitrofe, facendosi trovare in confessionale, programmando celebrazioni
penitenziali a cadenza fissa e frequente, offrendo anche la più ampia
disponibilità di sacerdoti che, per raggiunti limiti di età, siano privi di
incarichi pastorali definiti. A seconda delle possibilità ci si ricordi altresì,
in conformità al
Motu proprio Misericordia Dei, dell’opportunità
pastorale di ascoltare le Confessioni anche durante la celebrazione della Santa
Messa.
Per agevolare il compito dei confessori, la Penitenzieria
Apostolica, per mandato del Santo Padre, dispone che i sacerdoti che
accompagneranno o si uniranno a pellegrinaggi giubilari fuori della propria
Diocesi, possano avvalersi delle stesse facoltà di cui sono stati provvisti
nella propria Diocesi dalla legittima autorità. Speciali facoltà saranno poi
conferite da questa Penitenzieria Apostolica ai penitenzieri delle basiliche
papali romane, ai canonici penitenzieri o ai penitenzieri diocesani istituiti
nelle singole circoscrizioni ecclesiastiche.
I confessori, dopo aver amorevolmente istruito i fedeli
sulla gravità dei peccati ai quali è annessa una riserva o una censura,
determineranno, con carità pastorale, appropriate penitenze sacramentali, tali
da condurli il più possibile ad uno stabile ravvedimento e, a seconda della
natura dei casi, da invitarli alla riparazione di eventuali scandali e danni.
La Penitenzieria infine invita caldamente i Vescovi, in
quanto detentori del triplice munus di insegnare, di guidare e di
santificare, ad aver cura di spiegare chiaramente le disposizioni e i principi
qui proposti per la santificazione dei fedeli, tenendo conto in modo particolare
delle circostanze di luogo, di cultura e di tradizioni. Una catechesi adatta
alle caratteristiche socio-culturali di ciascun popolo potrà proporre in maniera
efficace il Vangelo e l’interezza del messaggio cristiano, radicando più
profondamente nei cuori il desiderio di questo dono unico, ottenuto in virtù
della mediazione della Chiesa.
Il presente Decreto ha validità per l’intero Giubileo
Ordinario del 2025, nonostante qualunque disposizione contraria.
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica,
il 13 maggio 2024, Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima.
Angelo Card. De Donatis
Penitenziere Maggiore
S.E. Mons. Krzysztof Nykiel
Reggente
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