Praedicate Evangelium:
ORGANISMI DI GIUSTIZIA
Art. 189
§ 1. Il servizio degli Organismi di giustizia è una delle
funzioni essenziali nel governo della Chiesa. L’obiettivo di
questo servizio, perseguito da ciascuno degli Organismi per il
foro di propria competenza, è quello della missione propria
della Chiesa: annunciare ed inaugurare il Regno di Dio ed
operare, mediante l’ordine della giustizia applicato con equità
canonica, per la salvezza delle anime, che nella Chiesa è sempre
la legge suprema.
§ 2. Sono Organismi ordinari di giustizia: la Penitenzieria
Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il
Tribunale della Rota Romana. I tre Organismi sono indipendenti
l’uno dall’altro.
Penitenzieria Apostolica
Art. 190
§ 1. La Penitenzieria Apostolica ha competenza su tutto quanto
riguarda il foro interno e le Indulgenze quali espressioni della
misericordia divina.
§ 2. È retta dal Penitenziere Maggiore, coadiuvato dal Reggente,
ai quali si affiancano alcuni Officiali.
Art. 191
Per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa
concede le assoluzioni dalle censure, le dispense, le
commutazioni, le sanazioni, i condoni ed altre grazie.
Art. 192
§ 1. La Penitenzieria Apostolica provvede a che nelle Basiliche
Papali di Roma ci sia un numero sufficiente di Penitenzieri,
dotati delle opportune facoltà.
§ 2. Sovrintende alla corretta formazione dei Penitenzieri
nominati nelle Basiliche Papali e di quelli nominati altrove.
Art. 193
Alla Penitenzieria Apostolica è demandato quanto concerne la
concessione e l’uso delle Indulgenze, fatte salve le competenze
del Dicastero per la Dottrina della Fede per l’esame di tutto
ciò che riguarda la dottrina e del Dicastero per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti in ambito rituale.
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Art. 194
La Segnatura Apostolica esercita la funzione di Supremo
Tribunale della Chiesa e provvede altresì alla retta
amministrazione della giustizia nella Chiesa.
Art. 195
§ 1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è
costituito da Cardinali, Vescovi e presbiteri nominati dal
Romano Pontefice per cinque anni ed è presieduto dal Cardinale
Prefetto.
§ 2. Nel disbrigo degli affari del Tribunale il Prefetto è
coadiuvato da un Segretario.
Art. 196
La Segnatura Apostolica, quale Tribunale di giurisdizione
ordinaria, giudica:
1. le querele di nullità e le richieste di
restitutio in integrum contro le Sentenze della Rota
Romana;
2. i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone,
contro il diniego di un nuovo esame della causa deciso dalla
Rota Romana;
3. le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i
giudici della Rota Romana per atti posti nell’esercizio
della loro funzione;
4. i conflitti di competenza tra Tribunali, che non
dipendono dal medesimo Tribunale d’appello.
Art. 197
§ 1. La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per
la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi
singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato
che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto
impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel
procedere.
§ 2. In questi casi, oltre al giudizio sulla violazione di
legge, la Segnatura Apostolica può anche giudicare, qualora il
ricorrente lo chieda, circa la riparazione degli eventuali danni
recati con l’atto di cui si tratta.
§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che
sono ad essa deferite dal Romano Pontefice o dalle Istituzioni
curiali. Infine, giudica dei conflitti di competenza insorti tra
i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato.
Art. 198
Alla Segnatura Apostolica, quale organo amministrativo di
giustizia in materia disciplinare, compete anche di:
1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della
giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere
misure, se necessario, nei confronti di ministri, di
avvocati o di procuratori;
2. giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica
per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;
3. giudicare circa qualsiasi richiesta relativa
all’amministrazione della giustizia;
4. prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore;
5. concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come
pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione
dell’erezione di Tribunali
interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali,
nazionali e, se necessario, anche sovranazionali.
Art. 199
La Segnatura Apostolica è retta da una sua propria legge.
Tribunale della Rota Romana
Art. 200
§ 1. Il Tribunale della Rota Romana funge ordinariamente da
istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica
per tutelare i diritti nella Chiesa; provvede all’unità della
giurisprudenza e, attraverso le proprie Sentenze, è di aiuto ai
Tribunali di grado inferiore.
§ 2. Presso il Tribunale della Rota Romana è costituito
l’Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non
consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta
causa per concedere la dispensa.
§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di
nullità della sacra ordinazione, a norma del diritto universale
e proprio, secondo i diversi casi.
Art. 201
§ 1. Il Tribunale ha una struttura collegiale ed è costituito da
un certo numero di giudici, dotati di provata dottrina,
competenza ed esperienza, scelti dal Romano Pontefice dalle
varie parti del mondo.
§ 2. Al Collegio del Tribunale presiede, come
primus inter pares, il Decano, il quale viene nominato per
cinque anni dal Romano Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi
giudici.
§ 3. L’Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio
rato e non consumato e le cause di nullità della sacra
ordinazione è moderato dal Decano, assistito da propri
Officiali, Commissari deputati e Consultori.
Art. 202
§ 1. Il Tribunale della Rota Romana giudica in seconda istanza,
le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e
deferite alla Santa Sede per legittimo appello.
§ 2. Giudica in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate
dal medesimo Tribunale apostolico e da qualunque altro
Tribunale, a meno che esse non siano passate in giudicato.
Art. 203
§ 1. La Rota Romana, inoltre, giudica in prima istanza:
1. i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti
dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica
rappresentata dal Vescovo;
2. gli Abati primati, o gli Abati superiori di Congregazioni
monastiche e i Moderatori supremi degli Istituti di Vita
Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto
pontificio;
3. le Diocesi/Eparchie o altre persone ecclesiastiche, sia
fisiche sia giuridiche, che non hanno un Superiore al di
sotto del Romano Pontefice;
4. le cause che il Romano Pontefice abbia affidato al
medesimo Tribunale.
§ 2. Giudica le medesime cause anche in seconda ed ulteriore
istanza, se non sia previsto altrimenti.
Art. 204
Il Tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.
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