Index   Back Top Print

[ IT ]

BREVE
DEL SOMMO PONTEFICE
CLEMENTE XIV

INSCRUTABILI DIVINAE

 

A tutti i Fedeli Cristiani che leggeranno questa Lettera, salute e Apostolica Benedizione.

1. Vedendoci, per un decreto impenetrabile della sapienza e della bontà di Dio, innalzati al sublime grado dell’Apostolato, senza alcun Nostro merito, mentre riconosciamo la grandezza dei suoi doni, siamo anche spaventati dal timore dei suoi giudizi.

Ogni volta che riflettiamo seriamente sulla carica che Ci è stata affidata, la gravezza del peso Ci abbatte, la consapevolezza della nostra debolezza Ci turba, frequenti sospiri vengono dal profondo del cuore e copiose lacrime scorrono dagli occhi, al punto che senza l’aiuto di Lui, che pose sulle nostre spalle un peso tanto rilevante, non confideremmo nel futuro e perderemmo addirittura ogni coraggio. Per questo Noi invochiamo la collaborazione dei fedeli di tutto il mondo cristiano, affinché con i loro sforzi concordi, con le loro pubbliche preghiere più fervide, con i loro digiuni, con le loro elemosine e con tutte le altre buone opere possiamo invocare la divina misericordia, con la quale il clementissimo Signore rafforzi ciò che ha già operato in Noi, Ci renda nota compiutamente la sua volontà e sparga su di Noi lo spirito di sapienza, d’intelletto, di scienza, di pietà, di prudenza e di forza, affinché Noi possiamo conoscere, in mezzo a tante difficoltà, i doveri del Nostro ministero ed eseguire rettamente le cose migliori, con gli occhi sempre rivolti a Dio. Preghiamo tutti insieme ardentemente il supremo Padre di famiglia affinché vegli sulla vigna che ha scelta e piantata; affinché sostenga in questa terra di pellegrinaggio, con i doni della sua grazia, il popolo che cammina nella via dei suoi precetti, ed affinché lo conduca felicemente al premio dell’eterna felicità che gli ha promesso.

2. Per ottenere questi favori con maggior sicurezza, come è stato praticato in passato dai Sommi Pontefici Nostri Predecessori, abbiamo deciso di aprire il tesoro delle grazie divine, la cui elargizione è stata affidata alla Nostra Fede, per auspicare un felice inizio del Nostro pontificato. Confidando pertanto nella misericordia di Dio onnipotente, e nell’autorità dei beati apostoli Pietro e Paolo, in virtù del supremo potere accordatoci dall’Altissimo, nonostante la Nostra indegnità, di sciogliere e di legare, Noi accordiamo, in forza della presente, l’indulgenza e la plenaria remissione di tutti i peccati ai fedeli dell’uno e dell’altro sesso che, in qualunque parte del mondo si trovino, nello spazio di quindici giorni consecutivi, o di due settimane, cominciando a contare dal giorno che sarà assegnato come inizio dai loro Ordinari o dai loro vicari o ufficiali, o di coloro che per mandato di essi hanno cura delle anime, a partire da quando sarà pervenuta la presente Lettera, avranno pregato devotamente Dio per qualche tempo, e nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato di una delle due predette settimane avranno digiunato, e dopo aver confessato i loro peccati avranno ricevuto il Sacramento della Santissima Eucaristia nella domenica immediatamente successiva o in altro giorno della medesima prima settimana. Nella seconda settimana, invece di quanto predetto, o nella stessa seconda domenica o in altro giorno della stessa settimana, a quanti avranno raccolto con riverenza e distribuito ai poveri qualche elemosina, come a ciascuno avrà suggerito la pietà, concediamo la totale indulgenza e la remissione di tutti i loro peccati, così come consuetudinariamente si concede nell’anno del Giubileo a coloro che visitano determinate Chiese dentro e fuori Roma.

I naviganti e quanti sono in cammino, non appena saranno giunti alle loro case, compiute le devozioni prescritte e visitata la Chiesa cattedrale o quella maggiore o parrocchiale del luogo nel quale hanno domicilio, potranno conseguire la stessa indulgenza.

3. Alle persone Regolari di ambedue i sessi, anche se perennemente viventi nel chiostro, ed a tutti gli altri indistintamente, sia laici, sia ecclesiastici, anche a coloro che sono in carcere o sono colpiti da qualche infermità di corpo o da qualsiasi impedimento, che non potranno eseguire quanto indicato in precedenza, concediamo che un confessore, fra quelli approvati prima della pubblicazione della presente Lettera, possa commutare in altre opere di pietà o prorogare in altro tempo prossimo, nonché imporre ciò che gli stessi penitenti potranno fare.

4. Inoltre, a tutti e ai singoli cristiani di ambedue i sessi, sia laici, sia ecclesiastici secolari o regolari di qualsiasi Ordine, Congregazione o Istituto, concediamo il permesso e la facoltà di scegliere a questo fine, quale confessore, qualsiasi presbitero, tanto secolare, quanto regolare di qualsiasi Ordine e Istituto fra quelli approvati, come premesso, che li assolva da qualsiasi scomunica, sospensione, e altre ecclesiastiche pene e censure, da penalità imposte dal diritto o inflitte dall’uomo in qualsiasi occasione, nonché da tutti i peccati, eccessi, crimini e delitti, quantunque gravi ed enormi, che di solito vengono assolti dagli Ordinari dei luoghi, da Noi o dall’Apostolica Sede, conforme alle Costituzioni Nostre e dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, che consideriamo come già indicate nella presente, per quanto riservate nel foro della coscienza e possano assolvere una volta soltanto.

Inoltre impartiamo la facoltà di commutare in altre pie e salutari opere qualsiasi voto (eccettuati quelli di religione e di castità), ingiungendo tuttavia a ciascun penitente, in tutti i suddetti casi, di unire alle altre opere, secondo l’arbitrio del confessore, una penitenza salutare.

5. Per mezzo della presente Lettera non intendiamo peraltro – così come nessuno dei Nostri Predecessori fece mai nella pubblicazione del Giubileo – dispensare su qualche irregolarità pubblica, occulta o nota, in qualche modo dovuta a difetto, a incapacità o ad inabilità, e neppure dare facoltà di dispensare, ossia di abilitare e restituire alla condizione precedente, anche in foro di coscienza, né intendiamo che la presente Lettera possa o debba favorire coloro che da Noi, o da qualche prelato o giudice ecclesiastico siano stati scomunicati, sospesi o interdetti o dichiarati incorsi in altre condanne o censure o pubblicamente denunziati, se prima non abbiano soddisfatto o preso accordo con le parti in questione.

Nonostante qualsiasi contraria disposizione, a tutte e a ciascuna intendiamo derogare, anche se di esse e del loro contenuto fosse stata fatta specifica menzione espressa ed individua – e non solo per clausole generali e importanti, o si dovesse tener conto di qualche altra espressione o di qualche altra forma particolare – pur ritenendo che il loro contenuto e la loro forma siano espressi nella presente Lettera; questa volta, in esecuzione di quanto premesso, deroghiamo, respinta ogni eccezione contraria.

Pertanto, i Santi Apostoli Pietro e Paolo, nel potere e nell’autorità dei quali confidiamo, intercedano per voi tutti presso il Signore.

6. Il Signore onnipotente e misericordioso vi conceda l’assoluzione e la remissione di tutti i vostri peccati, la possibilità di una vera e fruttuosa penitenza, un cuore veramente pentito ed una correzione senza alcuna macchia, la grazia e la consolazione dello Spirito Santo, la perseveranza finalizzata alle buone opere.

In forza della sua clemenza e della sua misericordia, vi impartiamo con affetto la Nostra Apostolica Benedizione.

Vogliamo poi che alle copie della presente Lettera, anche stampate e sottoscritte di mano di qualche pubblico notaio e con il sigillo di persona insignita di dignità ecclesiastica, in tutti i luoghi e da tutte le genti si presti la stessa fede che sarebbe stata data a questa stessa se fosse esibita o presentata.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il 12 dicembre 1769, anno primo del Nostro Pontificato.



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana