BREVE
DEL SOMMO PONTEFICE
CLEMENTE XIV
MAGNA ATQUE
Ai Venerabili Fratelli Arcivescovi e Vescovi dello Stato Ecclesiastico.
Il Papa Clemente XIV.
Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione.
1. Venerabili Fratelli, grandi innumerevoli prove della misericordia e della clemenza Divina verso di Noi si sono sempre manifestate; e non ci fu mai alcun tempo che non sia stato ricolmo dei suoi sommi benefici. Tuttavia l’opera della nostra redenzione, di cui proprio in questi giorni onoreremo di nuovo la memoria, da sola supera di gran lunga la grandezza degli altri benefici, e comprende il valore e il numero di tutti. In questa opera divina e grandissima compiuta tra gli uomini è stato posto il fondamento di tutta la religione; in essa sono riposte le speranze e le nostre attese, e la ragione della felicità e di tutta la vita. Per il sangue del nostro Salvatore siamo stati restituiti dall’antica schiavitù alla libertà, dalla malattia alla buona salute, dalle tenebre alla luce della verità, e siamo stati ascritti tra i figli di Dio, come coeredi di Gesù Cristo. Egli per scontare la punizione da noi dovuta, assunse la nostra fragile natura; si sottomise alle nostre disgrazie, ai nostri dolori e alle nostre insufficienze; scambiò la vita con la morte e i doni della sua grazia con le nostre tribolazioni e la nostra povertà; per darci i suoi doni, assunse su di sé i nostri peccati e fu condotto al macello come pecora, affinché si riversassero su di noi i premi della vittoria riportata e del trionfo conseguito come uno di noi.
Quindi, Venerabili Fratelli, che cos’altro dobbiamo fare di fronte all’eccezionalità di un beneficio tanto grande, se non che, resi simili a lui in tutto, con lui veniamo crocifissi, con lui moriamo, imitiamo la sua umiltà, la sua mansuetudine e la sua carità; conformati al suo esempio, trasferiamo i disegni della divina clemenza, della misericordia e dell’amore nei confronti di tutti. Bisogna che insistiamo assiduamente soprattutto su questo, o Venerabili Fratelli, Noi che siamo stati preposti ad annunciare agli altri le vie del Signore.
2. Proprio per questo abbiamo voluto rivolgerci a Voi – che siete i più vicini a Noi ed ai quali la Nostra voce potrà giungere rapidamente – per ricordarvi con il maggior impegno di cui siamo capaci di spronare il popolo affidato alla vostra custodia, in questo tempo particolarmente propizio per il perdono.
Che cosa potreste fare di più adatto al vostro ministero, che cosa di più utile per la salvezza degli altri, che il condurli a questa ricchissima fonte di misericordia e di clemenza che sgorga dalla Croce del nostro Salvatore, e infiammarli per far nascere in loro i frutti del sangue di Cristo? A seguito della vostra esortazione e del vostro esempio, imparino a morire con Cristo, affinché possano risorgere con Lui dalla vecchia alla nuova vita, e vivere per Lui solo, che è stato consegnato per i nostri peccati, ed è risorto per la nostra salvezza. Sappiano che cosa offrono in questi giorni i celebrandi misteri; capiscano che questo tempo è da accogliere; che questi sono i giorni della salvezza, i giorni del perdono, della pietà e della pace; e accolta la grandezza della misericordia divina, quella cerchino, in quella si rifugino, ardano per il desiderio di ottenerla. La stupenda sublimità del Sacramento, che ricorderemo istituito da Cristo Signore nella Cena santissima, deve anche infiammare i loro propositi e il loro ardore. Quando, infatti, risplende più chiaramente la luce della carità di nostro Signore Iddio, che ci ha consegnato il suo corpo e il suo sangue quale cibo e bevanda, per lasciarci un segno grandissimo e perpetuo del suo amore per noi e perché rimanessimo sempre in Lui e Lui in noi? Da dove scorrerebbe verso di noi una maggiore ricchezza di grazia divina, e da dove verrebbero forze più efficaci a sostenere la debolezza del nostro spirito se non quando ci uniamo a Lui, autore di ogni grazia e salvezza, e inseriti nel suo corpo quali vive membra mutiamo in qualche modo natura? Introducete questi soavissimi sentimenti dell’amore divino e della sua somma pietà e misericordia negli animi di tutti, o Venerabili Fratelli: a ciò vi esortiamo con forza, nel Signore. Ma affinché questo ardore della vostra sollecitudine sia soccorso dalla Nostra opera, abbiamo stabilito che in questa favorevole occasione della misericordia, della bontà e della clemenza di Dio, i tesori dei doni celesti, la cui gestione è affidata alla Nostra fede, siano dischiusi a vantaggio del Vostro popolo. Mentre infatti Cristo Signore, che è capo e maestro nostro, riversa la ricchezza della sua misericordia su tutti, Noi dobbiamo imitarlo, e calcare le orme della sua clemenza e del suo amore, per quanto sta in Noi, e con quanto maggiore impegno possiamo.
3. Pertanto, per la misericordia di Dio onnipotente, confidando nell’autorità dei Beati Pietro e Paolo, suoi apostoli, di legare e sciogliere – autorità che il Signore concesse a Noi, sebbene indegni – a tutti e ai singoli cristiani di entrambi i sessi che vivono nelle vostre diocesi, i quali abbiano visitato almeno una volta, dal giorno della Cena del Signore a quello della Domenica in albis incluso, le Chiese che vorrete designare, ed in esse per un certo spazio di tempo abbiano pregato Dio devotamente, e confessati i loro peccati abbiano ricevuto devotamente nello stesso tempo il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia, ed abbiano offerto ai poveri qualche elemosina, secondo ciò che la devozione suggerisce a ciascuno, concediamo e doniamo l’indulgenza plenaria e la remissione di tutti i loro peccati, come nell’anno del Giubileo viene consuetudinariamente concesso a coloro che visitano certe Chiese dentro la Città e fuori.
4. Alle persone regolari di entrambi i sessi, anche a quelle che vivono in clausura (e a chiunque altro, tanto laico, quanto ecclesiastico, anche se si trova in carcere, o è trattenuto da qualche infermità corporale, oppure da qualunque altro impedimento) le quali non abbiano potuto adempiere le cose sopra elencate o alcune di esse, concediamo e permettiamo che il confessore – secondo le lettere approvate prima della pubblicazione della presente, o in corso di approvazione – possa commutare gli adempimenti in altre opere di carità o rimandarli ad altro vicino momento, aggiungendo quelle pratiche che gli stessi penitenti potranno compiere.
5. Oltre a ciò, a tutti e a ogni singolo fedele di entrambi i sessi, tanto laici quanto ecclesiastici, secolari e regolari di qualsiasi Ordine, Congregazione e Istituto, che vivono nelle vostre diocesi, concediamo la facoltà e il permesso che a questo effetto possano scegliere per sé qualunque sacerdote confessore, tanto secolare, quanto regolare di qualunque Ordine e Istituto tra quelli approvati, come è detto precedentemente, il quale possa assolverli da scomunica, sospensione, interdetto ed altre sentenze ecclesiastiche, da censure e da pene in qualsiasi occasione o causa irrogate a jureo ab homine, e così pure per tutti i peccati, le intemperanze, i crimini e i delitti, ancorché gravi e straordinari, riservati agli Ordinari territoriali o a Noi stessi e alla Sede apostolica per qualsiasi Costituzione Nostra o dei Romani Pontefici che Ci hanno preceduto: Costituzioni delle quali vogliamo siano qui compresi i contenuti. Soltanto in queste occasioni il confessore, «in foro conscientiae», potrà assolvere e sciogliere qualsiasi voto (eccettuati quelli di vincolo religioso e di castità) e permutarlo in altre opere pie e di salvezza, purché tuttavia siano aggiunte ad esse, e in ogni caso sopra indicato, una penitenza salutare e qualche altra a discrezione dello stesso confessore.
6. Con la presente non intendiamo però – così come intese nessun Nostro Predecessore nell’indire il Giubileo – dispensare coloro che per qualche irregolarità pubblica, nascosta o nota, per debolezza, incapacità, inabilità contratta in qualsiasi modo per debolezza, si sono resi colpevoli, o conferire qualche facoltà di dispensare, riabilitare o restituire nello stato precedente, anche «in foro conscientiae». Neppure intendiamo in alcun modo che la presente lettera possa o debba favorire coloro che da Noi o da qualche prelato, o da un giudice ecclesiastico sono stati scomunicati, sospesi, interdetti, se non hanno riparato entro il tempo dello stesso Giubileo, e non si sono messi d’accordo con le parti.
7. Nonostante qualcuno operi in senso contrario, a tutti e ai singoli, anche a coloro dei quali si fa menzione speciale, specifica, espressa e individua, parola per parola, anche per clausole generali importanti o per qualsiasi altra forma riservata, anche a coloro che dispongono di regole chiaramente espresse e conservate, sia pure nominative, deroghiamo sulla scorta di quanto premesso, respinta ogni eccezione contraria.
8. Vogliamo inoltre che ai testi della presente lettera, sia in copia, sia a stampa, firmati da qualche pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti la stessa fiducia che si avrebbe se la lettera venisse esposta o mostrata alla loro presenza.
Infine, alle vostre fraternità impartiamo con molto affetto l’Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il 16 marzo 1771, nel secondo anno del Nostro Pontificato.
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