LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
recante modifiche alla Legge sull’ordinamento giudiziario,
alla Legge recante disposizioni per la dignità professionale
e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia
e al Regolamento Generale del Fondo Pensioni
L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni in materia di amministrazione della giustizia ha fatto avvertire l’esigenza di una serie di interventi relativi all’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano e, da ultimo, alla dignità professionale e al trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia. Al fine di integrare e specificare ulteriormente la relativa disciplina, nonché di introdurre modifiche al Regolamento Generale del Fondo Pensioni che, in un’ottica di equità e giustizia, appaiono necessarie al fine di garantire il diritto al trattamento di quiescenza in tutte le sue componenti e comunque denominato, stabilisco quanto segue:
Art.1
L’articolo 10 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 10
(Cessazione dall’ufficio)
1. I magistrati ordinari cessano dall’ufficio, e conseguentemente dalla carica e dalle funzioni, a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. Al momento della cessazione, i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini, nonché tutti i diritti previsti per i dipendenti in servizio.
Art. 2
L’articolo 11 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 11
(Inquadramento retributivo, trattamento di quiescenza, responsabilità civile)
1. L’inquadramento retributivo e il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari è disciplinato dalla Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano del 4 dicembre 2023, n. DCXXVI.
2. Ai magistrati applicati è corrisposto annualmente un emolumento determinato dal presidente del tribunale tenendo conto dell’attività effettivamente svolta.
3. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere nell’esercizio delle funzioni giudiziarie può agire nelle sole ipotesi di violazione manifesta della legge commesse con dolo o colpa grave ed esclusivamente contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali L’azione per il risarcimento non può, quindi, essere esercitata nei confronti del singolo magistrato, il quale in ogni caso è tenuto indenne dallo Stato anche per le spese di giudizio, rappresentanza e difesa.
4. L’azione di cui al comma precedente può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui l’azione è esperibile.
5. Il Presidente del Governatorato può esercitare, a pena di decadenza entro sei mesi dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale, l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Salvi i fatti commessi con dolo, la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di un’annualità dello stipendio percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.
Art. 3
L’articolo 17 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 17
(Cessazione dall’ufficio e responsabilità civile)
1. I magistrati ordinari cessano dall’ufficio, e conseguentemente dalla carica e dalle funzioni, a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 5.
Art. 4
L’articolo 22 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, è sostituito dal seguente:
Articolo 22
(Cessazione dall’ufficio e responsabilità civile)
1. I Cardinali giudici a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono l’ottantesimo anno di età cessano dall’ufficio e, conseguentemente, dalla carica e dal servizio.
2. Il Sommo Pontefice può disporre la permanenza nell’ufficio dei Cardinali giudici oltre il limite di cui al comma precedente.
3. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.
4. In caso di dimissioni rassegnate prima del termine di cui al comma 1, esse producono la cessazione dall’ufficio solo con la previa accettazione da parte del Sommo Pontefice ed a far data dalla stessa.
5. Il Sommo Pontefice può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo.
6. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 5.
Art. 5
Nell’articolo 5 della Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano del 4 dicembre 2023, n. DCXXVI, il comma unico è sostituito dal seguente:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 6 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, n. CCCLI, ai magistrati ordinari cessati dall’ufficio è riconosciuto un trattamento di quiescenza consistente in un trattamento di fine servizio ed in un trattamento pensionistico, i quali, in quanto derivanti dalle attività prestate in favore dello Stato della Città del Vaticano, sono dovuti e corrisposti per l’intero ai magistrati ordinari cessati dall’ufficio indipendentemente da ogni eventuale erogazione di analoga natura, comunque denominata, maturata o percepita all’estero.
Art. 6
Sono abrogati l’art. 35 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e tutte le disposizioni, di qualsiasi rango e natura che ad esso rinviano o fanno riferimento.
Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” venga promulgata mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore Romano ed entri in vigore il giorno successivo, venendo successivamente inserita nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, il 27 marzo 2024, dodicesimo di Pontificato
FRANCESCO
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