LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI “MOTU PROPRIO”
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
CON LA QUALE È APPROVATO IL NUOVO
STATUTO DELL'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
Mediante il Motu Proprio “La Sede Apostolica”, del 30 dicembre 2010, emanato per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, il mio predecessore Benedetto XVI volle istituire l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), approvandone il primo Statuto.
In seguito, per rafforzare le iniziative già prese allo scopo di prevenire e combattere sempre meglio eventuali attività illecite nel settore economico-finanziario, come pure per contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, con il Motu Proprio “La promozione”, dell’8 agosto 2013, ho attribuito nuove funzioni all’Autorità di Informazione Finanziaria.
Accogliendo anche i suggerimenti della Commissione Referente sull’Istituto per le Opere di Religione che ho istituito con Chirografo del 24 giugno 2013, ho ritenuto opportuno riformare la struttura interna dell’Autorità, affinché possa meglio svolgere le funzioni istituzionali che le sono affidate e pertanto, con la presente Lettera Apostolica, approvo l’allegato Statuto dell’Autorità di Informazione Finanziaria, che sostituisce il precedente.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il 21 novembre 2013.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 novembre dell’anno 2013, primo del Pontificato.
Franciscus PP.
________________________
Statuto
dell’Autorità di Informazione Finanziaria
Titolo I
Natura e funzioni
Articolo 1 – Natura e sede
1. L’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) è una Istituzione collegata con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e seguenti della Costituzione Apostolica Pastor bonus.
2. L’Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica ed ha sede nello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 2 – Funzioni
L’Autorità svolge, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti funzioni:
a) vigilanza e regolamentazione a fini prudenziali degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria;
b) vigilanza e regolamentazione al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) informazione finanziaria.
Titolo II
Organi, struttura e personale
Articolo 3 – Organi e struttura
1. Gli organi dell’Autorità sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Direttore.
2. L’Autorità è suddivisa in due uffici:
a) l’ufficio per la vigilanza e la regolamentazione;
b) l’ufficio per l’informazione finanziaria.
3. L’Autorità adotta le procedure e le misure necessarie per garantire la separazione operativa fra la funzione di vigilanza e regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria.
Articolo 4 – Consiglio direttivo e Presidente
1. Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri e da un Presidente, nominati dal Sommo Pontefice ad quinquennium, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell’attività dell’Autorità.
2. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
a) formula le linee di politica generale e le strategie fondamentali dell’Autorità;
b) emana il Regolamento interno dell’Autorità;
c) conferisce al Direttore il potere di firma, secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell’Autorità;
d) adotta i regolamenti e le linee guida nei casi stabiliti dall’ordinamento;
e) approva il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni in loco dei soggetti vigilati, predisposto dal Direttore;
f) irroga le sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall’ordinamento vigente;
g) propone al Presidente del Governatorato l’applicazione di sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall’ordinamento;
h) approva ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo dell’Autorità, predisposti dal Direttore;
i) approva ogni anno entro il 31 marzo un rapporto pubblico contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull’attività svolta dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni, predisposto dal Direttore;
j) approva ogni anno entro il 31 marzo un rapporto confidenziale per la Segreteria di Stato sull’attività svolta dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni, predisposto dal Direttore;
k) formula mediante il Presidente le proposte di nomina del Direttore, del Vice-Direttore e di assunzione del personale;
l) può richiedere studi e pareri o lo svolgimento di specifiche attività ai propri membri, al Direttore o ad esperti esterni.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) presiede il Consiglio direttivo;
b) ha la rappresentanza legale dell’Autorità;
c) ha il potere di firma.
Articolo 5 – Sedute del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta sia necessario, anche su proposta di un membro del Consiglio direttivo o del Direttore.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza le sedute sono presiedute dal membro da lui designato.
3. Il Presidente convoca le sedute, fissa l’ordine del giorno e coordina i lavori.
4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è inoltrato ai membri di norma almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, l’avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione, purché documentabile.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre membri.
6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
7. Delle sedute e delle deliberazioni deve redigersi verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da registrarsi nel libro dei verbali.
8. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.
9. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle sedute e delle deliberazioni.
Articolo 6 – Direttore
1. Il Direttore è nominato dal Segretario di Stato ad quinquennium, su proposta formulata dal Presidente, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell’attività dell’Autorità.
2. Il Direttore, in linea con le linee di politica generale e le strategie fondamentali stabilite dal Consiglio direttivo, svolge le seguenti funzioni:
a) dirige, organizza e controlla l’attività dell’Autorità;
b) propone al Consiglio direttivo la nomina del Vice-Direttore e l’assunzione del personale, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica e del bilancio preventivo, partecipando alla procedura di selezione;
c) sovrintende al personale, promuovendone la formazione ed il costante aggiornamento e qualificazione professionale;
d) adotta istruzioni e linee guida in materia di organizzazione e attività del personale;
e) propone al Consiglio direttivo il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni in loco dei soggetti vigilati;
f) nel quadro del programma approvato dal Consiglio direttivo, dispone e attua le verifiche a distanza e le ispezioni in loco dei soggetti vigilati;
g) propone al Consiglio direttivo l’irrogazione di sanzioni amministrative, nei casi stabiliti dall’ordinamento vigente;
h) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo ed entro il 30 settembre il bilancio preventivo dell’Autorità;
i) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sull’attività svolta dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni;
j) propone al Consiglio direttivo entro il 28 febbraio un rapporto confidenziale per la Segreteria di Stato sull’attività svolta dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni;
k) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;
l) partecipa alle sedute del Comitato di Sicurezza Finanziaria;
m) trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nei casi stabiliti dall’ordinamento vigente;
n) partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
o) propone al Consiglio direttivo le linee di politica generale e le strategie fondamentali per la collaborazione internazionale;
p) ha potere di firma, se delegato dal Consiglio direttivo, inclusa la stipula di protocolli d’intesa con autorità analoghe di altri Stati, nei casi stabiliti dall’ordinamento vigente.
3. Il Direttore è coadiuvato da un Vice-Direttore, nominato dal Segretario di Stato ad quinquennium, su proposta formulata dal Presidente, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie e negli ambiti oggetto dell’attività dell’Autorità.
4. Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in caso di sua assenza.
5. Per la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore e del Vice-Direttore si attuano, in quanto applicabili, i principi e le norme stabiliti nel Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012, come eventualmente integrato e modificato.
Articolo 7 – Personale
1. L’Autorità è dotata di risorse umane e materiali adeguate alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica.
2. I capi ufficio, i membri del personale e gli esperti esterni sono scelti tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con un alto livello di preparazione nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto dell’attività dell’Autorità.
3. I capi ufficio sono nominati con biglietto del Segretario di Stato, su proposta formulata dal Presidente.
4. Per l’assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano, in quanto applicabili, i principi e le norme stabiliti nel Regolamento Generale della Curia Romana del 30 aprile 1999, e nel Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica del 20 novembre 2012, come eventualmente integrati e modificati.
Titolo III
Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale
Articolo 8 – Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale
L’Autorità accede ai documenti, dati e informazioni, collabora e scambia informazioni a livello interno e internazionale nei casi stabiliti dall’ordinamento.
Articolo 9 – Protezione dei documenti, dati ed informazioni
Tutti i documenti, dati e informazioni posseduti dall’Autorità sono:
a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dall’ordinamento;
b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
c) coperti dal segreto d’ufficio.
Articolo 10 – Norma finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni canoniche e civili vaticane.
Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana