BOLLA
DEL SOMMO PONTEFICE
GREGORIO XVI
BENEDICTUS DEUS
Il Vescovo Gregorio, servo dei Servi di Dio.
A perpetua memoria.
Iddio Benedetto, la misericordia del quale non ha confini, così come è infinito il tesoro della sua bontà, permette invero che Noi siamo amareggiati da ogni parte e travagliati senza sosta dai flutti, tuttavia non consente che Ci perdiamo d’animo e pertanto si degna di confortare ed allargare il Nostro cuore con gioie spirituali, affinché, diventati più attivi, rivolgiamo tutte le cure della sollecitudine apostolica anche alle regioni più lontane del mondo, e stabiliamo e decretiamo con l’autorità apostolica che esercitiamo tutto ciò che Ci sembra più conveniente alla diffusione della vera fede, alla sicurezza dei pastori e al giusto governo dei fedeli.
Noi veramente sapevamo bene con quale felice successo progredissero le attività della Religione cattolica negli Stati Uniti dell’America Settentrionale fin da quando, essendo ancora negli Ordini minori, lavoravamo presso la Congregazione di Propaganda Fide, prima con l’ufficio di Consultore, poi con quello di Cardinale Prefetto. Ma dopo che, per l’ineffabile bontà di Dio e senza nessun Nostro merito, siamo stati chiamati al compito di Vicario, qui in terra, di Colui che regna glorioso nei cieli, Ci sono state recate notizie ancora più liete e sicure sulla diffusione della sacrosanta Fede cattolica, sulla concordia, l’impegno e la cura dei Venerabili Fratelli Vescovi nel pascere e guidare le pecore ad essi affidate e nell’accrescere il culto divino. Perciò siamo immensamente lieti e rivolgiamo i dovuti ringraziamenti a Dio ottimo massimo, largitore di tutti i beni, e nello stesso tempo innalziamo le Nostre preghiere e suppliche affinché colui che iniziò il buon lavoro, lo conduca a termine e renda piena la Nostra gioia.
Frattanto, volendo assecondare le richieste dei medesimi Vescovi e provvedere all’utilità dei fedeli, per quanto a Noi è concesso dall’alto, riteniamo che siano da descrivere ad uno ad uno i confini delle Diocesi esistenti nelle suddette regioni, affinché le attività della Religione cattolica possano progredire di giorno in giorno con lodevoli incrementi, e dal progresso delle sante pecore, che attingono con gioia acqua dalle sorgenti del Salvatore, venga una corona immarcescibile per i pastori. Infatti è giunto alle Nostre orecchie che, dall’erezione di molte sedi episcopali, avvenuta non molti anni fa per il grande incremento che ha avuto la vera fede negli Stati Uniti, gli antichi confini delle Diocesi sono risultati meno appropriati o incerti; perciò, per togliere anche ogni occasione di dubbio o di ansietà che possa turbare, riguardo all’esercizio della giurisdizione ecclesiastica, i Venerabili Fratelli Vescovi e i diletti figli presbiteri che lavorano, con l’aiuto di Dio, tanto diligentemente e con tanto frutto, in quella parte della vigna del Signore, e diffondono il vincolo della carità, dal quale sono uniti nel Signore, è del tutto necessario che siano stabiliti e descritti per quelle Diocesi, dalla Sede Apostolica che per volere divino ha il primato di giurisdizione su tutte le altre Chiese, confini sicuri e adatti alla situazione.
Pertanto Noi, che abbiamo dato da esaminare tutta la materia alla Congregazione dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti agli affari di Propaganda Fide, aderendo al loro parere e acconsentendo anche ai desideri dei Vescovi riuniti nel Sinodo provinciale di Baltimora il mese di ottobre dell’anno scorso 1833, per conoscenza certa, con matura deliberazione e con la pienezza della potestà apostolica, a gloria di Dio onnipotente, a lode della Madre di Dio e per l’esaltazione della Fede cattolica, stabiliamo e circoscriviamo i confini delle Diocesi negli Stati Uniti d’America nel modo che segue, e ordiniamo e comandiamo che essi siano rispettati da tutti in perpetuo e inviolabilmente, cioè:
L’Arcidiocesi di Baltimora abbraccerà tutto lo Stato del Maryland col Distretto federale di Columbia.
Inoltre l’Arcivescovo di Baltimora soprintenderà col titolo di amministratore alla sede episcopale di Richmond, finché non si provveda diversamente dalla Santa Sede, e questa Diocesi avrà sotto di sé lo Stato della Virginia.
La Diocesi di Boston comprenderà sei Stati, che comunemente sono detti Nuova Inghilterra (New England), cioè Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Vermont.
La Diocesi di New York conterrà lo Stato dello stesso nome ed anche le seguenti contee dello Stato del New Jersey, cioè Sussex, Bergen, Morris, Essex, Somerset, Middlesex e Monmouth.
La Diocesi di Philadelphia sarà costituita dagliStati di Pennsylvania e Delaware, con in più le seguenti contee dello Stato del New Jersey, cioè Hunterdon, Warren, Burlington, Gloucester, Salem, Cumberland e Cape-May.
La Diocesi di Charleston abbraccerà gli Stati della Carolina del Sud, Carolina del Nord e Georgia.
La Diocesi di Mobile sarà formata dagliStati di Alabama e Florida.
La Diocesi di New Orleans sarà costituita dagliStati di Louisiana e Mississippi.
La Diocesi di Cincinnati comprenderà lo Stato dell’Ohio.
La Diocesi di Detroit comprenderà i territori del Michigan e del Nord-Ovest o North-West.
La Diocesi di Bardstown avrà gliStati del Kentouchi e del Tennessee.
La Diocesi di Saint-Louis comprenderà lo Stato del Missouri col territorio detto Arkansas e, finché non sia stabilito diversamente dalla Santa Sede, avrà anche il territorio sulla sponda occidentale del fiume Mississippi.
Infine la Diocesi di Vincennes comprenderà lo Stato dell’Indiana e parte dell’Illinois, di cui la parte rimanente sarà aggregata alla Diocesi di Saint-Louis, in modo che i confini di entrambe le Diocesi nello Stato dell’Illinois siano stabiliti in questo modo. Cominciando dal fiume Ohio, che a sud divide il Kentouchi dall’Illinois, e precisamente dal castello di Massa, si tiri una linea retta attraverso i confini orientali delle contee di Johnson, Franklin, Jefferson, Marion, Fayette, Shelby e Macon fino al gran corso del fiume Illinois, che passa otto miglia a nord della città di Ottawa nella contea di Lasalle, e di qui fino al confine settentrionale dello Stato, in modo che la parte dello Stato dell’Illinois a occidente della linea appartenga alla Diocesi di Saint-Louis, e la parte a oriente spetti in tutto alla Diocesi di Vincennes.
Quindi comandiamo con scritto apostolico al Venerabile Fratello Giacomo, Arcivescovo di Baltimora, che eleggiamo e deputiamo esecutore della presente lettera, che egli stesso, di persona o per mezzo di altri rivestiti di dignità ecclesiastica (che potranno essere sottodelegati da lui) pubblichi solennemente ed esegua questa Nostra lettera, dove e quando converrà e ogniqualvolta ne sarà richiesto da coloro ai quali interessa o da qualcuno di loro, e faccia osservare inviolabilmente, per Nostra autorità, da tutti coloro ai quali tocca e toccherà pro tempore, tutte e singole le disposizioni contenute in essa; gli concediamo ed elargiamo piena e completa facoltà affinché, tanto lui quanto le persone che dovranno essere sottodelegate da lui, possano liberamente e lecitamente, anche in modo definitivo e senza possibilità di appello, pronunciarsi su qualunque opposizione che in qualunque maniera potrà nascere nell’atto dell’esecuzione, mettendo a tacere tutti i contraddittori e i ribelli con sentenze, censure e pene ecclesiastiche ed altri rimedi di diritto e di fatto, invocando anche, se sarà necessario, l’aiuto del braccio secolare. Ordiniamo e comandiamo poi al medesimo Arcivescovo di Baltimora che trasmetta a questa Sede Apostolica una copia, scritta in forma autentica, dei singoli atti da compiersi per eseguire questa lettera, entro dieci mesi dall’avvenuto espletamento della stessa, e vogliamo che la copia sia conservata nell’archivio della Congregazione di Propaganda Fide.
Vogliamo poi che la presente lettera sia valida ed efficace, ora e in futuro, per sempre e in perpetuo, e che non possa essere impugnata, né chiamata in giudizio in nessun tempo, per nessun vizio di fraudolenza, di finzione o di nullità, né per qualsivoglia altro difetto di Nostra intenzione, né per il fatto che non avranno acconsentito ad essa, o non saranno stati affatto chiamati né ascoltati coloro ai quali interessa o possa interessare in futuro, di qualunque stato, ordine, preminenza o dignità siano, né per il fatto che forse non saranno state del tutto osservate le formalità o qualunque altra cosa. In quanto redatta per disposizione pontificia e per motu proprio, la presente stia in vigore con ogni stabilità e sortisca i suoi effetti pieni e integri; così sia ritenuta da tutti, e così e non altrimenti debba essere giudicata e definita da tutti i giudici ordinari o delegati esercitanti qualsiasi autorità, tolta ad essi e a ciascuno di essi qualsiasi facoltà di giudicare e interpretare diversamente, e, se capiterà che da parte di qualcuno, con qualsiasi autorità, scientemente o meno, si attenterà contro di essa, decretiamo e dichiariamo che ciò sia nullo e inefficace.
Nonostante il principio «de iure quaesito non tollendo» e le altre regole della Cancelleria apostolica, le costituzioni apostoliche e sinodali e altre norme anche degne di speciale e individuale menzione edite in contrasto con le cose premesse, da tutte le quali deroghiamo e vogliamo che si deroghi soltanto per questa volta per mandare ad effetto le cose premesse.
Ai transunti poi di questa lettera o anche alle copie stampate, sottoscritti di pugno di un pubblico notaio e muniti del sigillo di persona insignita di dignità ecclesiastica, in ogni luogo, sia in giudizio che fuori, vogliamo che sia dato lo stesso credito che si darebbe a questa presente lettera se fosse esibita in originale.
A nessuno sia perciò lecito violare questa pagina della Nostra circoscrizione, assegnazione, mutazione, concessione, incarico, comando e volontà o contraddire ad essa con ardire temerario. Se poi qualcuno si azzarderà a tentare ciò, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 giugno dell’anno 1834 dall’Incarnazione del Signore, quarto del Nostro Pontificato.
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