BREVE
DEL SOMMO PONTEFICE
LEONE XII
ECCLESIARUM OMNIUM
Il Papa Leone XII. A futura memoria.
1. La cura e la sollecitudine verso tutte le Chiese e soprattutto verso quelle che, eminenti e assai lontane, sono prive del loro Vescovo, indussero il Nostro Predecessore Gregorio XIII di felice memoria ad accogliere i voti del serenissimo Re del Portogallo e degli Algarbi quando domandò la facoltà che nel periodo in cui la Chiesa di Goa, metropoli e prima fra le Chiese dell’India Orientale, era priva del suo pastore, fosse governata dal Vescovo di Cochin, che da essa dipende per diritto metropolitano, e che sedesse in quella cattedra provvedendo alle necessità di quella Chiesa al fine di essere quanto più possibile di utilità e di aiuto. Lo stesso Pontefice infatti comprese che quando è vacante la sede di Goa – la quale è assai lontana dall’Urbe, dove risiede il Romano Pontefice – il nuovo pastore può giungere colà soltanto dopo una lunga e difficile navigazione della durata di due anni, e spesso di tre. In questo intervallo di tempo possono accadere molte sciagure, non meno nella società civile che nella comunità cristiana; si possono corrompere i costumi, si può rilassare la disciplina ecclesiastica, si possono intiepidire gli araldi del Vangelo nel guidare gli uomini dalla infame servitù del demonio al vero culto di Dio.
Poiché può accadere che mentre la Chiesa di Goa è senza pastore, contemporaneamente lo diventi anche quella di Cochin, o che il Vescovo di Cochin venga a mancare ai vivi quando ha assunto il governo della Chiesa di Goa, la Nostra dilettissima figlia in Cristo Elisabetta Maria, reggente sui regni del Portogallo e degli Algarbi, per mezzo del diletto figlio il conte di Funchal, suo legato straordinario presso di Noi, Ci supplicò umilmente perché in tale situazione l’Arcivescovo di Cranganore subentri nel predetto ufficio; nel caso che entrambi vengano meno, subentri il Vescovo di Meliapor.
2. Noi pertanto, assurti al supremo sacerdozio sebbene immeritatamente, intendendo fornire il desiderato beneficio alla Chiesa di Goa, nonché commossi dalle richieste di Sua Regale Altezza che tanto s’impegna per il bene della Religione Cattolica, con la Nostra autorità apostolica concediamo e permettiamo che, se mai sarà vacante la Chiesa di Cochin mentre la Chiesa di Goa aspetta il suo Vescovo, o diventi vacante quando ne ha assunto il governo, affinché la Chiesa della stessa Goa non sia mai priva di alcun pastore, l’Arcivescovo di Cranganore abbia la stessa facoltà di curare, reggere, amministrare la Diocesi di Goa e si valga degli poteri che il Vescovo di Cochin ricevette dal ricordato Pontefice con lettera apostolica inviata sotto l’anello del Pescatore il 13 dicembre 1572. Infine, nel caso in cui restino vacanti sia la Chiesa di Goa, sia quella di Cochin, ed anche la Chiesa di Cranganore resti priva del suo Vescovo, con lo stesso Nostro potere (quando ciò accadesse) concediamo la facoltà in forza della quale il Vescovo di Meliapor assuma e regga le redini della Chiesa di Goa.
3. Concediamo tali facoltà, fatte salve tuttavia quelle condizioni che sono state aggiunte nello stesso documento di Gregorio XIII e che non impediscono tutto ciò che nello stesso documento è stato consentito per decreto.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 12 dicembre 1826, anno quarto del Nostro Pontificato.
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