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LETTERA APOSTOLICA 

CAUSAS MATRIMONIALES 

DEL SANTO PADRE 
PAOLO VI

 

Le cause matrimoniali sono state sempre oggetto di speciale sollecitudine da parte della santa madre chiesa, la quale con esse si sforza di tutelare la santità e la genuina natura del sacro vincolo del matrimonio. Difatti il ministero dei giudici ecclesiastici dimostra chiaramente, pur nelle modalità che gli sono proprie, la carità pastorale della chiesa, che ben conosce quale e quanta importanza abbiano i processi matrimoniali per la salvezza delle anime.

Dato però che nel nostro tempo il numero di queste cause tende a crescere sempre più, la chiesa non può fare a meno di guardare con grande preoccupazione al fenomeno. Un tale aumento, infatti, come dicemmo già ai prelati uditori del tribunale della sacra romana rota, "è un segno caratteristico dell’indebolito senso della sacralità della legge, su cui è fondata la famiglia cristiana, dell’inquietudine della vita moderna, della precarietà di condizioni sociali ed economiche, in cui essa si svolge, e del pericolo perciò che può minacciare la saldezza, la vitalità, la felicità dell’istituto familiare".

La santa chiesa confida che l’impegno, dimostrato dall’ultimo concilio ecumenico nell’illustrare e promuovere il valore spirituale del matrimonio e la conseguente azione pastorale, darà certo i suoi frutti, anche per quel che riguarda la stabilità del vincolo matrimoniale; ma intanto essa, stabilendo alcune norme opportune, intende evitare che l’eccessiva lunghezza dei processi matrimoniali contribuisca ad aggravare la condizione spirituale di tanti suoi figli.

Nell’attesa, pertanto, della riforma organica della procedura matrimoniale, alla quale sta lavorando la nostra commissione per la revisione del codice di diritto canonico, ci è sembrato conveniente emanare alcune norme relative alla costituzione dei tribunali ecclesiastici ed al processo giudiziario, per rendere così più spedito lo stesso processo matrimoniale. Ferme restando dunque le altre norme canoniche relative ai processi, in virtù di questo motu proprio e con la nostra autorità apostolica, decretiamo e stabiliamo le norme seguenti, che dovranno esser fedelmente osservate dal 10 ottobre 1971 in tutti i tribunali, anche apostolici, finché non sarà promulgato il nuovo codice di diritto canonico.

Il foro competente

I. Le cause matrimoniali dei battezzati spettano, per diritto proprio, al giudice ecclesiastico.

II. Le cause, concernenti gli effetti puramente civili del matrimonio, spettano al magistrato civile, a meno che per diritto particolare non sia stabilito che esse, quando siano trattate in forma incidentale ed accessoria, possono essere esaminate e definite dal giudice ecclesiastico.

 

III. Tutte le cause matrimoniali, che riguardano coloro di cui parla il can. 1157.1, n. 1, del CIC, sono esclusivamente trattate da quella congregazione o tribunale o speciale commissione, a cui, nei singoli casi, le ha affidate il sommo pontefice.

 

IV. 1. Nelle altre cause di nullità del matrimonio è competente: a) il tribunale del luogo, in cui è stato celebrato il matrimonio; ovvero b) il tribunale del luogo, in cui la parte convenuta abbia una sufficientemente stabile residenza, tale da poter essere dimostrata mediante un documento ecclesiastico o in altro modo legittimo; ovvero c) il tribunale del luogo, in cui di fatto dovrà esser raccolta la maggior parte delle deposizioni o delle prove, sempre che ci sia il consenso tanto dell’ordinario del luogo in cui abitualmente risiede la parte convenuta, quanto dell’ordinario del luogo e del presidente del tribunale a cui ci si è rivolti.

 

2. Verificandosi il caso previsto nel precedente par. 1, c), il tribunale, prima di accettare la causa, dovrà chiedere alla parte convenuta se ha qualcosa da eccepire contro il foro, al quale si è rivolta la parte attrice.

 

3. Qualora siano sostanzialmente cambiate le circostanze di luogo o di persona, di cui si è detto al par. 1, l’istanza prima della conclusione della causa può esser trasferita, in casi particolari, dall’uno all’altro tribunale avente eguale competenza, purché ci sia il consenso delle parti e di entrambi i tribunali.

La costituzione dei tribunali

V. 1. Qualora non sia possibile la formazione di un collegio di tre giudici chierici né del tribunale diocesano né del tribunale regionale, dove esso esista, la conferenza episcopale ha la facoltà di permettere, per il primo e secondo grado, la costituzione di un collegio di due chierici e un laico.

 

2. Per il primo grado, quando neppure con l’aggregazione di un laico sia possibile la formazione del collegio, di cui al p.1, la medesima conferenza episcopale, nei singoli casi, può demandare ad un chierico, come a giudice unico, le cause di nullità matrimoniale. Questo giudice, dove sia possibile, deve scegliersi per il giudizio un assessore e un uditore.

 

3. La conferenza episcopale può concedere le facoltà, di cui sopra, secondo i suoi propri statuti, o per mezzo di un gruppo di suoi membri o, almeno, per mezzo di un suo membro delegato, eletti a questo scopo.

 

VI. A svolgere le funzioni di assessore e di uditore, nei tribunali di qualunque grado, possono essere chiamati anche i laici; la funzione di notaio può essere assunta sia da uomini sia da donne.

VII. I laici da assumere per lo svolgimento di tali funzioni devono distinguersi per la loro fede cattolica, per la loro moralità ed insieme per la conoscenza del diritto canonico. Quando poi si tratta di affidare ad un laico la funzione di giudice, secondo ciò che si è detto al n. V.1, siano preferiti coloro che hanno anche pratica forense.

Gli appelli

VIII. 1. Contro la prima sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio, il difensore del vincolo è tenuto ad appellare al tribunale superiore entro il tempo legittimo; se trascura di farlo, deve esservi obbligato dall’autorità del presidente o del giudice unico.

 

2. Il difensore del vincolo deve esporre le sue osservazioni dinanzi al tribunale di seconda istanza, per dichiarare se ha qualcosa o no da opporre contro la decisione, pronunciata in primo grado. Di fronte a tali osservazioni il collegio, se lo riterrà opportuno, richiederà le contro-osservazioni delle parti o dei loro rispettivi patroni.

 

3. Esaminata la sentenza e ponderate le osservazioni del difensore del vincolo, nonché quelle - se sono state richieste e presentate - delle parti o dei loro rispettivi patroni, il collegio con suo decreto o ratificherà la decisione di primo grado o sottoporrà la causa all’esame ordinario di secondo grado. Nel primo caso, se nessuno ricorre, i coniugi che non siano per altro motivo impediti, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, hanno diritto di contrarre nuove nozze.

 

IX. 1. Contro il decreto del collegio, con cui si ratifica la sentenza di primo grado, il difensore del vincolo, o la parte che si ritiene danneggiata, ha il diritto di ricorrere al tribunale superiore, entro dieci giorni da quello della pubblicazione del decreto, ma soltanto adducendo nuovi e gravi argomenti, che siano già pronti. Tali argomenti devono essere presentati al tribunale di terzo grado entro un mese dall’interposizione del ricorso.

 

2. Il difensore del vincolo di terzo grado, dopo aver sentito il presidente del tribunale, può recedere dal ricorso: nel qual caso il tribunale dichiara conclusa la lite. Se però la parte ricorre, il tribunale, esaminati gli argomenti addotti, entro un mese dall’interposizione del ricorso stesso o rifiuta con suo decreto il ricorso stesso, oppure sottopone la causa all’esame ordinario di terzo grado.

Disposizioni per casi speciali

 

X. Quando da un documento certo e autentico, che non sia passibile di nessuna opposizione o eccezione, apparirà manifesta l’esistenza di un impedimento dirimente, ed insieme con pari certezza risulterà che non è stata concessa la dispensa da questi impedimenti, in tali casi, omesse le formalità previste dal diritto, l’ordinario dopo aver citate le parti e con l’intervento del difensore del vincolo, potrà dichiarare la nullità del matrimonio.

 

XI. Parimenti, con le medesime clausole e nel medesimo modo di cui al n. X, l’ordinario potrà dichiarare la nullità del matrimonio anche quando la causa fu intrapresa per difetto della forma canonica o per difetto del valido mandato del procuratore.

 

XII. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se nella sua prudenza giudicherà che gli impedimenti o i difetti, di cui ai numeri X e XI, non sono certi, o che probabilmente c’è stata per essi la dispensa, è tenuto ad appellare al giudice di seconda istanza, al quale devono essere trasmessi gli atti, e che dev’essere avvertito per iscritto che si tratta di un caso speciale.

 

XIII. Il giudice di seconda istanza, con l’intervento soltanto del difensore del vincolo, deciderà secondo lo stesso modo di cui al n. X, se la sentenza debba esser confermata, o se si debba procedere nella causa secondo la via giuridica ordinaria: nel qual caso rimette la causa al tribunale di prima istanza.

Norme transitorie

1. Dal giorno in cui questa lettera apostolica entrerà in vigore, una causa matrimoniale la quale, dopo la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, in seguito a legittimo appello continua presso il tribunale superiore, deve essere nel frattempo sospesa.

2. Il difensore del vincolo del tribunale di seconda istanza deve presentare le sue osservazioni intorno a tutto ciò che riguarda la decisione emanata in primo grado, o che è contenuto negli atti fino allora svolti nel secondo grado, per dichiarare se ha qualcosa o no da opporre contro la decisione pronunciata in primo grado. Di fronte a queste osservazioni il collegio, se lo riterrà opportuno, richiederà le contro-osservazioni delle parti o dei loro patroni.

3. Ponderate le osservazioni del difensore del vincolo, nonché quelle - se sono state richieste e presentate - delle parti o dei loro patroni, ed esaminata la sentenza di primo grado, il collegio con suo decreto o ratifica la decisione di primo grado, oppure stabilisce che la causa deve essere continuata nell’esame ordinario di secondo grado. Nel primo caso, se nessuno ricorre, i coniugi che non ne siamo altrimenti impediti, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, hanno diritto di contrarre nuove nozze. Nel secondo caso, l’istanza deve essere continuata fino alla sentenza definitiva. Tutto quanto da noi è stato stabilito con questo motu proprio, ordiniamo che abbia pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche se degna di specialissima menzione.

Roma, San Pietro, 28 marzo 1971, anno ottavo del nostro pontificato.

 



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