PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO
PONTIFICALIS DOMUS
VIENE CAMBIATO L'ORDINAMENTO DELLA CASA PONTIFICIA
La Casa Pontificia, che nel decorso dei secoli si è formata con processo lungo, vario e complesso in seguito alle numerose esigenze, relative alla persona e alla missione del Papa, ha sempre costituito un organismo di singolare decoro e utilità gravitante attorno alla Cattedra di Pietro, nella sua fisionomia di centro spirituale della Chiesa cattolica e di sede del Vicario in terra di Gesù Cristo.
Pertanto, in quanto Capo visibile della Chiesa cattolica, e Sovrano di uno stato temporale, riconosciuto dalle autorità civili dei vari popoli, il Papa si scelse in ogni tempo persone fedeli, idonee e capaci, sia nell'ordine ecclesiastico che in quello laico, le quali potessero degnamente rispondere alle esigenze del servizio liturgico, culminante nelle più solenni cerimonie sacre in determinate occasioni della vita della Chiesa, come alle esigenze dello stato temporale, con tutta la differenziazione dei servizi da esso richiesti.
Ma, per le note trasformazioni storiche dell'età moderna, molte delle attribuzioni affidate ai membri della Casa Pontificia sono state private della loro funzione, continuando a sussistere come cariche puramente onorifiche, senza più corrispondere alle realtà concrete dei tempi. D'altro canto, la missione religiosa del Pontificato Romano ha preso di giorno in giorno nuove forme e proporzioni, così che una visione realistica delle cose impone alla Sede Apostolica, anche dolorosamente talvolta - come abbiamo detto nel nostro primo incontro coi membri della Nobiltà e del Patriziato romano -, di trascegliere e di preferire nel suo patrimonio di istituzioni e di consuetudini ciò che è essenziale e vitale. Si aggiunga che sia nella Chiesa intera, specialmente dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, sia nell'opinione pubblica mondiale si è fatta strada una più attenta, diremmo più gelosa sensibilità per tutto ciò che si riferisce alla preminenza dei valori schiettamente spirituali, all'esigenza di verità, di ordine, di realismo e al rispetto di ciò che è efficace, funzionale, logico, di fronte a quanto invece è soltanto nominale, decorativo, esteriore.
E pare a Noi che, al presente, anche la composizione della Nostra Casa Pontificia debba corrispondere a tali sentite esigenze, e rispecchiare fedelmente la realtà delle cose, sottolineando da una parte la missione essenzialmente spirituale del Romano Pontefice, e dall'altra la singolare funzione che gli compete anche nei riflessi della vita civile e internazionale.
Perciò desideriamo che i membri della Casa Pontificia, sia per quanto riguarda la Cappella - al servizio del Papa in quanto Capo spirituale della religione cattolica -, sia per quanto riguarda la Famiglia, al servizio del Papa come Sovrano, come capo cioè di una società con personalità giuridica, pubblicamente riconosciuta da stati e organismi internazionali, e con diritto di legazione attiva e passiva, esercitino tutti funzioni e attività effettive tanto nel campo spirituale, quanto in quello temporale, fornendo dell'antica realtà, che aveva portato a suo tempo alla formazione delle varie cariche della Corte, la versione aggiornata alle condizioni di oggi, e da esse richiesta.
In tal modo, la Nostra antica e benemerita Corte - che sarà designata unicamente col suo originario e nobile appellativo di Casa Pontificia - continuerà a splendere del suo vero prestigio, comprendendo in sé ecclesiastici e laici che, oltre ad avere particolare competenza ed autorità, si distinguono per i segnalati servizi prestati nel campo dell'apostolato, della cultura, della scienza, delle varie professioni, per il bene delle anime e la gloria del nome del Signore.
Pertanto, sentito il parere dei Nostri collaboratori, circa la Casa Pontificia, stabiliamo e decretiamo quanto segue.
I. La Casa Pontificia
1. § 1. La Casa Pontificia è composta di persone del clero e del laicato, che formano, da una parte, la Cappella, dall'altra, la Famiglia Pontificia, ecclesiastica e laica.
§ 2. Entrino a far parte della Cappella membri delle varie categorie della Chiesa, in quanto Popolo di Dio - Vescovi, sacerdoti, laici - nonché una rappresentanza di quanti sono chiamati dal Sommo Pontefice a coadiuvarlo nell'esercizio delle sue alte funzioni, e i Familiari del Papa.
§ 3. Entrano a far parte della Famiglia Pontificia membri del laicato cattolico, che occupano posti di particolare responsabilità e di qualificata rappresentanza al servizio del Sommo Pontefice, nell'esercizio della sua missione di Capo della Sede Apostolica e di Sovrano dello Stato della Città del Vaticano; vi entrano altresì ecclesiastici che più direttamente lo assistono in questo ufficio, ed i suoi Familiari.
2. La Casa Pontificia è affidata alla direzione del Prefetto del Palazzo Apostolico, al quale Prefetto spetta convocarne i membri per le rispettive cerimonie religiose e civili, di cui al n. 4, stabilirne i servizi, vigilare sull'ordine delle menzionate cerimonie, e su tutto ciò che è necessario al loro retto e spedito svolgimento, secondo le norme particolari, di cui al n. 5, e le esigenze delle varie cerimonie, d'intesa con la Segreteria di Stato.
3. § 1. Tutti i membri della Casa pontificia, sia ecclesiastici sia laici, sono nominati dal Sommo Pontefice.
§ 2. La permanenza nelle rispettive funzioni dei membri sia della Cappella che della Famiglia pontificia è regolata per gli ecclesiastici dalle norme stabilite dalla Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae (n. 2 § 5) (Cf AAS 59 (1967), p. 891) e da altri ordinamenti speciali già in vigore o da emanarsi in futuro. I laici restano in carica per un quinquennio.
La durata in carica può essere prorogata dal Sommo Pontefice.
§ 3. La permanenza in servizio scade con la vacanza della Sede Apostolica, pur rimanendo l'obbligo di prestarsi, secondo le attribuzioni spettanti a ciascun membro, per il normale svolgimento degli affari ordinari e delle varie cerimonie, che si celebrano in tale periodo, secondo le opportune istruzioni del Sacro Collegio dei Cardinali.
§ 4. Nella Casa Pontificia nessuna carica è ereditaria.
4. § 1. Le cerimonie, a cui intervengono i membri della Casa Pontificia, sono di carattere religioso e di carattere civile.
§ 2. Le cerimonie religiose si distinguono in solenni (ad esempio, Incoronazione del Pontefice, Concistori pubblici, Cappelle papali, canonizzazioni) e ordinarie.
§ 3. Le cerimonie civili si distinguono in Udienze di carattere ufficiale (concesse a Sovrani, Capi di Stato, Primi Ministri e Ministri degli affari esteri: presentazione delle credenziali da parte di Ambasciatori e Ministri accreditati presso la Santa Sede) e di carattere non ufficiale.
5. A cura del Prefetto del Palazzo Apostolico, con l'approvazione del Pontefice, sarà emanato un regolamento adeguato per le cerimonie pontificie sia religiose sia civili, come pure per l'abito che vi dovrà essere indossato dai componenti ecclesiastici e laici, rispettivamente della Cappella e della Famiglia della Casa pontificia.
II. La Cappella Pontificia
6.§ 1. La Cappella Pontificia, oltre che dai membri della Famiglia Pontificia ecclesiastica, di cui al n. 7 § 1, risulta così costituita:
- membri di vari ordini del Sacro Collegio dei Cardinali;
- Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi ed Eparchi, Assistenti al Soglio, sia del rito Latino che dei riti Orientali;
- Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa;
- Prelato Superiore di ognuna delle Sacre Congregazioni, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura, Decano della Sacra Romana Rota;
- Reggente della Sacra Penitenzieria Apostolica;
- Reggente della Cancelleria Apostolica;
- Prelato Superiore dei tre Segretariati;
- Presidente della Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali;
- Abate di Montecassino e Abati Generali dei Canonici Regolari e degli Ordini Monastici;
- Superiore Generale ovvero, in sιιa assenza, procuratore Generale di ciascuno degli Ordini mendicanti;
- Uditori della Sacra Romana Rota;
- votanti della Segnatura Apostolica;
- Membri dei Capitoli delle tre Basiliche Patriarcali;
- Avvocati Concistoriali;
- Parroci di Roma;
- Chierici della Cappella Pontificia (cf n. 6 § 5);
- Membri del Consiglio dei Laici e della Commissione «Iustitia et Pax»;
- Familiari del Papa.
§ 2. Le persone suddette partecipano alle celebrazioni presiedute dal Papa o svolte alla sua presenza (cf n. 4 § 2), occupando i posto ad essi assegnati secondo un ordine di precedenza, stabilito da norme particolari.
§ 3. Nel corte papale, che sarà parimente ordinato secondo le norme particolari di cui al par. 2, le categorie sopra elencate al plurale saranno ogni volta rappresentate da due soli membri, salvo quella dei Parroci, che potrà avere una più larga rappresentanza.
§ 4. Della Cappella Pontificia restano pertanto abolite le cariche e denominazioni di: Cardinali Palatini, Prelati di fiocchetto, Principi assistenti al Soglio, Maggiordomo di Sua Santità, Ministro dell'interno, Commendatore di Santo Spirito, Magistrato Romano, Maestro del S. Ospizio, Camerieri d'onore in abito paonazzo, Cappellani Segreti e Cappellani Segreti d'onore, Chierici Segreti, Confessore della Famiglia Pontificia, Accoliti ceroferari, Cappellani comuni pontifici, Maestri Ostiari di «Virga Rubea», Custode dei Sacri Triregni, Mazzieri, Cursori Apostolici.
§ 5. I Chierici della Cappella Pontificia assistono il santo Padre all'altare, sotto la guida dei Cerimonieri pontifici. Vi entrano a far parte, insieme con i presenti Chierici della Cappella Pontificia, anche i membri delle categorie soppresse dei Cappellani Segreti e Cappellani Segreti d'onore, Chierici Segreti, Accoliti ceroferari, Cappellani comuni pontifici, Maestri Ostiari di «Virga Rubea».
III. La Famiglia Pontificia
7. La Famiglia Pontificia si compone di membri ecclesiastici e laici.
§ 1. La Famiglia Pontificia ecclesiastica risulta così costituita:
- Sostituto della Segreteria di Stato e Segretario della Cifra;
- Segretario del Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa;
- Elemosiniere di Sua Santità;
- Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano (cf. n. 7 § 5);
- Presidente della Pontificia Accademia ecclesiastica;
- Teologo della Casa Pontificia (cf n. 7 § 4);
- Segretario dei Brevi ai Principi;
- Segretario delle Lettere Latine;
- Protonotari Apostolici;
- Prelati d'Anticamera (cf n. 7 § 11);
- Maestri delle cerimonie pontificie;
- Prelati d'onore di Sua Santità (cf n. 7 § 6);
- Cappellani di Sua Santità (cf n. 7 § 6);
- Predicatore Apostolico.
§ 2. La Famiglia Pontificia laica risulta così costituita:
- Assistenti al Soglio;
- Delegato della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;
- Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano;
- Comandante della Guardia d'Onore del Papa (cf n. 9);
- Comandante della Guardia Svizzera;
- Comandante della Guardia Palatina d'Onore;
- Comandante della Gendarmeria Pontificia;
- Consultori dello S.C.V.;
- Presidente della Pontificia Accademia delle scienze;
- Gentiluomini di Sua Santità (cf n. 7 § 7);
- Procuratori del Sacro Palazzo Apostolico;
- Addetti di Anticamera (cf n. 7 § 7);
- Familiari del Papa.
§ 3. Della Famiglia Pontificia restano pertanto abolite le cariche e le denominazioni di: Cardinali Palatini, Prelati Palatini (Maggiordomo di Sua Santità, Maestro di Camera, Uditore di Sua Santità). Maestro del S. Ospizio, Foriere Maggiore dei sacri Palazzi Apostolici, Cavallerizzo Maggiore di Sua Santità, Sopraintendente Generale delle Poste, Latori della Rosa d'Oro, Segretario per le Ambasciate, Esente delle Guardie Nobili di Servizio, Camerieri d'Onore in abito paonazzo, Camerieri d'onore extra Urbem, Cappellani Segreti, Cappellani Segreti d'onore, Cappellani Segreti d'onore extra Urbem, Chierici Segreti, Cappellani comuni pontifici, Confessore della Famiglia Pontificia, Scalco Segreto.
§ 4. Il Maestro del Sacro Palazzo Apostolico conserva le sue attribuzioni: si chiamerà peraltro Teologo della Casa Pontificia.
§ 5. E abolita la denominazione di Camerieri Segreti Partecipanti. Per quanto riguarda coloro che finora erano rivestiti di tale titolo, si stabilisce quanto segue: l'Elemosiniere Segreto e il Sacrista di Sua Santità restano in carica, ma prendono rispettivamente il nome di Elemosiniere di Sua Santità, e di Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano; il Segretario dei Brevi ai Principi, e il Segretario delle Lettere Latine, per i quali si richiama il disposto della Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, n. 134 (cf AAS 59 (1967), p. 927), restano in carica e conservano il loro titolo specifico. Sono soppresse le denominazioni e cariche di Coppiere, di Segretario di Ambasciate e di Guardaroba: il servizio di Anticamera, da essi finora prestato, sarà compiuto dai due prelati di Anticamera, di cui al n. 11. Del Sottodatario restano aboliti nome ed ufficio.
§ 6. I Prelati Domestici e i Camerieri Segreti soprannumerari continuano a far parte della Famiglia Pontificia, come della Cappella: si chiameranno peraltro, rispettivamente, Prelati d'Onore di Sua Santità e Cappellani di Sua Santità, secondo il disposto del n. 8.
§ 7. Restano parimente in carica, ma cambiamo appellativo: i Camerieri di spada e cappa sia Segreti che d'Onore, che si chiameranno Gentiluomini di Sua Santità, i Bussolanti, che prenderanno il nome di Addetti di Anticamera.
§ 8. I membri laici della Famiglia Pontificia laica non prendono parte al corteo papale e alle cerimonie della Cappella, pur occupando un posto speciale nell1'assistenza ai sacri riti pontifici.
§ 9. Gli Assistenti al Soglio offrono le loro prestazioni al Prefetto del palazzo Apostolico; ad essi spetta fare gli onori di casa in occasione delle cerimonie civili più solenni, di cui al n. 4 § 3, e l'alta collaborazione per il buon andamento del servizio della Famiglia Pontificia laica.
§ 10. Ai Consultori dello Stato della Città del Vaticano il Prefetto del Palazzo Apostolico potrà affidare speciali incarichi di servizio in occasione delle cerimonie civili più solenni.
§ 11. I due Prelati di anticamera prestano quotidiano servizio nel]l'anticamera pontificia e sono nominati dal Sommo Pontefice, scadendo con la vacanza della Sede Apostolica.
8. I titoli onorifici ecclesiastici saranno compresi, d'ora innanzi, nelle sole tre categorie di Protonotari Apostolici (di numero e soprannumerari), Prelati d'onore di sua Santità, e Cappellani di Sua Santità. Tutte le altre categorie sono abolite.
9. Il Corpo delle Guardie Nobili Pontificie assume il nome di Guardia d'Onore del Papa. D'ora in avanti, essa presta un servizio onorario, prendendo parte alle cerimonie pontificie di carattere civile ed ufficiale, di cui al n. 4 § 3, secondo particolari disposizioni, impartite dai Prefetto del Palazzo Apostolico. Il numero delle guardie, le assunzioni e le modalità dei servizi d'Onore sono stabiliti dal regolamento interno, opportunamente aggiornato.
10. Il servizio d'Onore e d'Ordine della Casa Pontificia è tenuto dai seguenti Corpi Pontifici:
Guardia Svizzera,
Guardia Palatina d'onore,
Gendarmeria Pontificia.
I tre corpi osservano, opportunamente adattati, i rispettivi regolamenti.
11. Secondo le esigenze, nelle varie cerimonie religiose e civili della Casa Pontificia presta servizio d'ordine un corpo di Addetti. Essi sono nominati per un quinquennio dal Prefetto del Palazzo Apostolico, il quale ne determinerà le particolari funzioni.
Ordiniamo che quanto è stato da Noi decretato con questo Motu proprio resti fermo e sia osservato nonostante qualunque disposizione in contrario.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 28 marzo dell'anno 1968, quinto del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI
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