LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO
INGRAVESCENTEM AETATEM
DEL SOMMO PONTEFICE
PAOLO VI
CON LA QUALE VIENE DEFINITA
L'ETÀ DEI CARDINALI
IN RELAZIONE AL LORO UFFICIO
Della naturale relazione che l'età avanzata ha con l'attitudine a disimpegnare taluni importanti uffici, come quelli del Vescovo diocesano e del parroco, si è occupato il Concilio Ecumenico Vaticano II nel Decreto Christus Dominus (Cf nn.21 e 31: AAS 59 (1966), p.683 e pag.690); e Noi stessi, in esecuzione dei voti dei Padri Conciliari, col Motu proprio Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966 abbiamo invitato Vescovi e parroci a rinunziare al governo della diocesi e della parrocchia non oltre i settantacinque anni (Cf nn. 11 e 20, § 3: AAS 58 (1966), p.763 e pp.768-769).
Del medesimo problema dell'età Ci siamo occupati nel Regolamento Generale della Curia Romana, del 21 gebbraio 1968, stabilendo che gli Officiali maggiori e minori cessino dal loro ufficio a settant'anni compiuti, e i Prelati Superiori al settantacinquesimo iniziato (Cf art.101, §1: AAS 60 (1968), p.161).
Ci è ora sembrato che il bene superiore della Chiesa esiga di considerare il problema dell'età avanzata anche in relazione all'eminente ufficio Cardinalizio, per il quale più volte in passato abbiamo dato prova di speciale sollecitudine. Si tratta, invero, di un ufficio dai compiti particolarmente gravi e delicati, sia a motivo della singolarissima connessione che lo vincola alla Nostra suprema responsabilità a servizio di tutta la Chiesa, sia a motivo dell'alta responsabilità che rispetto alla Chiesa universale esso comporta nella vacanza della Sede Apostolica.
Pertanto, dopo aver lungamente e con matura riflessione ponderata la cosa, pur sempre continuando a contare sul consiglio e sulle preghiere di tutti i cardinali, senza distinzione, decretiamo quanto segue:
I. I Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana (di cui all'art.1 del Regolamento Generale della Curia Romana) e a tutti gli altri Organismi permanenti della Santa Sede e della Città del Vaticano, sono pregati di voler spontaneamente presentare, al compimento del settantacinquesimo anno di età, la rinuncia al loro ufficio al Sommo Pontefice, il quale giudicherà se, tutto ben considerato in ciascun caso, convenga accettarle immediatamente.
II. Con il compimento dell'ottantesimo anno di età i Cardinali:
1) cessano di essere Membri dei dicasteri della Curia Romana e degli altri Organismi menzionati nell'articolo precedente;
2) perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e quindi anche il diritto di entrare in Conclave. Tuttavia, qualora accada che qualche Cardinale compia gli ottant'anni durante il Conclave, continuerà a godere, per quel Conclave, del diritto di eleggere il Romano Pontefice.
III. Il disposto dei precedenti articoli I e II, n.1) si applica anche nel caso che non sia ancora trascorso il quinquennio di cui all'art.2 § 5 della Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae (Cf AAS 59 (1967), p.891).
IV. Il disposto del precedente art. II si applica parimenti a quei Cardinali che, dopo aver compiuto gli ottant'anni di età, continuassero, in via eccezionale a reggere una diocesi e anche solo a conservare il titolo, senza il governo.
V. Anche dopo aver compiuto gli ottant'anni i Cardinali restano membri del Sacro Collegio a tutti gli altri effetti, e conservano tutti gli altri diritti e prerogative connessi con l'ufficio cardinalizio ivi compresa la facoltà di prendere parte alle Congregazioni generali e particolari che, Sede Vacante, si tengono prima dell'inizio del Conclave.
VI. Qualora accedesse, per circostanze eccezionali, che il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore continuassero nel loro ufficio fino all'ottantesimo anno di età stabiliamo che:
1) se il compimento del loro ottantesimo anno si verificasse prima della morte del Romano Pontefice, senza che sia stato nominato il loro successore, o dopo la morte del Romano Pontefice e prima dell'inizio del conclave, il Sacro Collegio, debitamente congregato nella vacanza della Sede Apostolica, voterà per la designazione del successore, che resterà in carica fino alla elezione del nuovo Sommo Pontefice;
2) se invece il compimento del loro ottantesimo anno di età si verificasse durante il Conclave, il loro incarico è di diritto prorogato fino alla elezione del Sommo Pontefice.
VII. Qualora il Decano del Sacro Collegio non prendesse parte al conclave per avere compiuto l'ottantesimo anno di età, le sue funzioni in Conclave saranno esercitate dal Sottodecano, o, se anch'egli è assente, da un altro Cardinale secondo l'ordine generale delle precedenze.
VIII. Se nel caso, un criterio analogo a quello del precedente articolo VII si seguirà per lo svolgimento delle funzioni che il diritto attribuisce in Conclave ai Cardinali Capi dei tre Ordini.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA. Gli attuali Membri del Sacro Collegio che abbiano già compiuto l'ottantesimo anno di età al momento in cui entra in vigore il presente Motu proprio, possono, se lo desiderano, continuare a prendere parte, con diritto di voto, alle Congregazioni plenarie e ordinarie dei Dicasteri della Curia Romana.
Il presente Motu proprio entrerà in vigore il 1° gennaio 1971.
Comandiamo che quanto in esso stabilito resti pienamente fermo, nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, anche se degna di specialissima menzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, 21 novembre 1970, anno ottavo del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI
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