ENCICLICA
QUARTUS SUPRA
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO IX
Ai Venerabili Fratelli Antonio Pietro IX, Patriarca della Cilicia, e agli Arcivescovi, ai Vescovi e ai diletti Figli, Clero e Popolo, di Rito Armeno che hanno grazia e comunione con la Sede Apostolica.
Il Papa Pio IX. Venerabili Fratelli e diletti Figli, salute e Apostolica Benedizione.
1. È già trascorso il ventiquattresimo anno da quando, ricorrendo i sacri giorni in cui il nuovo astro sorse in Oriente per illuminare le genti , inviammo una Nostra lettera Apostolica agli Orientali per confermare nella fede i cattolici e per richiamare all’unico ovile di Cristo coloro che miseramente si trovano fuori della Chiesa Cattolica. Ci sorrideva la lieta speranza che, con l’aiuto di Dio e del Salvatore nostro Gesù Cristo, la purezza della fede cristiana si sarebbe diffusa sempre più largamente e sarebbe rifiorito in Oriente l’impegno per la disciplina ecclesiastica, alla ricomposizione ed al ristabilimento della quale a norma dei sacri canoni avevamo promesso di non fare mancare la Nostra autorità. Dio sa quanta sollecitudine abbiamo sempre avuto da quel tempo verso gli Orientali e con quanto affetto e carità li abbiamo seguiti: quello che in verità abbiamo compiuto a questo fine tutti lo sanno, e Dio volesse che tutti lo comprendessero. In realtà, per l’imperscrutabile disegno di Dio avvenne che per nulla gli avvenimenti rispondessero all’aspettativa e alle Nostre sollecitudini; e non solo non dobbiamo rallegrarci, ma invece gemere e dolerci per una nuova calamità che affligge alcune Chiese degli Orientali.
2. Quello che l’Autore e perfezionatore della nostra fede, Gesù Cristo, già aveva predetto (Mt 24,5), cioè che molti sarebbero venuti in suo nome ad affermare “Io sono il Cristo”, seducendo molti, voi al presente siete costretti a patirlo e a sperimentarlo. Infatti il comune nemico del genere umano, eccitando da tre anni un nuovo scisma fra gli Armeni nella città di Costantinopoli, impiega ogni sforzo per sovvertire la fede, travisare la verità, spezzare l’unità utilizzando la sapienza mondana, argomenti ereticali, le sottigliezze dell’astuzia e della frode, e perfino la violenza. San Cipriano, deplorando tale simulazione e tale dolo e nello stesso tempo denunciandoli, diceva : “Rapisce gli uomini dalla stessa Chiesa e mentre sembra loro di essersi avvicinati alla luce e di essere sfuggiti alla notte del mondo, infonde in loro, ignari, nuove tenebre, in modo che non stando con il vangelo, con la sua legge e la sua osservanza, si chiamano cristiani, credono di possedere la luce e invece camminano nelle tenebre, sotto le blandizie e l’inganno dell’avversario, il quale, secondo l’espressione dell’Apostolo, si trasfigura in angelo di luce (2Cor 11,14), e veste i suoi collaboratori come ministri di giustizia, confondendo la notte con il giorno, la perdizione con la salvezza, la disperazione sotto la maschera della speranza, la perfidia camuffata come fede, l’anticristo sotto il nome di Cristo: così, mentre mentiscono presentando con sottigliezze cose verosimili, tradiscono la verità”.
3. Sebbene l’inizio di questo nuovo scisma fosse avvolto, come si suole, in molte ambiguità, Noi tuttavia presentando la sua malvagità e i suoi pericoli, subito, secondo il Nostro dovere, Ci siamo opposti con Lettere Apostoliche: una del 24 febbraio 1870, che comincia con le parole Non sine gravissimo, l’altra del 20 maggio dello stesso anno che inizia Quo impensiore [Acta Pii IX, vol. V, pp. 129 et 195]. In verità la cosa andò così avanti che gli autori e i seguaci dello stesso scisma, disprezzando le esortazioni, i moniti e le censure di questa Sede Apostolica, non esitarono ad eleggersi uno pseudo Patriarca. Noi dichiarammo con la Nostra lettera Ubi prima dell’11 marzo 1871 che quella elezione era del tutto invalida e scismatica, e che l’eletto e i suoi elettori erano incorsi nelle censure canoniche [Acta Pii IX, vol. V, p. 290]. In seguito, usurpate violentemente le Chiese dei cattolici, costretto ad uscire dai confini dell’Impero Ottomano il legittimo Patriarca (il Venerabile Fratello Antonio Pietro IX), dopo aver occupato militarmente la stessa sede patriarcale della Cilicia che si trova in Libano, dopo essersi impadroniti anche della prefettura civile, premettero sulla popolazione della cattolica Armenia, sforzandosi di staccarla completamente dalla comunione e dalla obbedienza alla Sede Apostolica. E perché questo avvenga, molto si dà da fare fra i sacerdoti Neoscismatici quel Giovanni Kupelian che già in precedenza eccitava le popolazioni per favorire lo scisma nella città di Diyarbekir, o Amida, e che il Venerabile Fratello Nicola, Arcivescovo di Marcianopoli, Delegato Apostolico in Mesopotamia e in altre regioni, con la Nostra autorità, pubblicamente e nominativamente aveva scomunicato e dichiarato separato dalla Chiesa Cattolica. Egli, infatti, dopo avere ricevuto la sacrilega consacrazione episcopale dallo pseudo Patriarca, ed essersi impadronito del potere, ebbe la presunzione e si sforzò di sottomettere al proprio potere i cattolici di rito armeno, sia con la persuasione, sia con minacce fatte pubblicamente. Se questo avvenisse, i cattolici ritornerebbero completamente a quella miserrima condizione che 42 anni prima avevano subito, allorché erano stati soggetti al potere del vecchio rito scismatico.
4. Noi non abbiamo lasciato nulla di intentato affinché, secondo la prassi dei Nostri Predecessori – dei quali gli illustri Vescovi e Padri delle Chiese Orientali in simili circostanze di tempo e di eventi implorarono sempre l’autorità, il patrocinio e l’aiuto – potessimo allontanare da voi tanti mali. Alla fine abbiamo mandato costà un Nostro legato straordinario e – per non apparire di avere tralasciato qualche cosa – Ci siamo rivolti recentemente allo stesso eccelso Imperatore Ottomano con una particolare Nostra lettera, pregandolo che, attraverso la giustizia, venissero risarciti i danni inferti ai cattolici Armeni, e venisse restituito al suo gregge l’esule Pastore. Ma affinché non venisse data risposta alle Nostre suppliche si opposero con le loro arti astute taluni che, mentre si dichiarano cattolici, in realtà sono nemici della croce di Cristo.
5. Evidentemente la cosa è giunta a tal punto da temere considerevolmente che gli autori e i seguaci del nuovo scisma avanzino verso il peggio e possano condurre sulla via della perdizione, seducendoli per mezzo di ciò che è stato loro preposto, i più deboli nella fede o gli incauti, sia fra gli Armeni, sia fra i cattolici di altri riti. Pertanto siamo costretti dal Nostro stesso carisma di ministero a rivolgerci ancora a Voi e, dissipando le tenebre e la molta caligine con la quale sappiamo venire manipolata la verità, ammonirvi tutti affinché si confermino coloro che sono saldi, siano sostenuti i vacillanti e con l’aiuto di Dio siano richiamati sulla buona strada anche quelli che miseramente si sono allontanati dalla verità e dall’unità cattolica, se vorranno ascoltare ciò che con tanta insistenza chiediamo a Dio.
6. La frode più usata per ottenere il nuovo scisma è il nome di cattolico, che gli autori e i loro seguaci assumono ed usurpano malgrado siano stati ripresi dalla Nostra autorità e condannati con Nostra sentenza. Fu sempre cosa importante per eretici e scismatici dichiararsi cattolici e dirlo pubblicamente, gloriandosene, per indurre in errore popoli e Principi. E questo lo attestò tra gli altri il Presbitero San Girolamo [Comment. in Isaiae, caput XIX, vv. 12, 13]: “Sono soliti gli eretici dire al loro Re o al loro Faraone: siamo figli di quei sapienti che fin dall’inizio ci tramandarono la dottrina degli Apostoli; siamo figli di quegli antichi re che si chiamano i re dei Filosofi e abbiamo unito la scienza delle Scritture con la sapienza del mondo”.
7. Per dimostrarsi cattolici, i Neoscismatici si richiamano a quella che essi definiscono dichiarazione di fede da loro pubblicata il 6 febbraio 1870: vanno predicando che essa non dissente per nulla dalla fede cattolica. Ma in verità a nessuno è mai stato lecito proclamarsi cattolico dopo avere a proprio arbitrio proclamate le formule della fede nelle quali si è reticenti su quegli articoli che non si vogliono professare. Essi invece dovrebbero sottoscrivere tutte quelle verità che vengono proposte dalla Chiesa, come attesta la storia ecclesiastica di tutti i tempi.
8. Che fosse subdola e capziosa la formula di fede da essi pubblicata è confermato anche dal fatto che avevano respinto la dichiarazione o professione di fede proposta ritualmente dalla Nostra autorità, e che il Venerabile Fratello Antonio Giuseppe, Arcivescovo di Tiane, Delegato Apostolico a Costantinopoli, aveva ordinato loro di sottoscrivere con lettera monitoria, ad essi inviata il 29 settembre dello stesso anno. È alieno sia dal divino ordinamento della Chiesa, sia dalla sua perpetua e costante tradizione, che qualcuno possa affermare la propria fede e asserire di essere veramente cattolico, se non partecipa di questa Sede Apostolica. A questa Sede Apostolica [S. Irenaeus, lib. 3 Contr. haeres, cap. 3], per il suo particolarissimo primato, tutta la Chiesa, ossia i fedeli, ovunque si trovino, devono aderire, e chiunque abbandona la Cattedra di Pietro [S. Cyprian., lib. De Unitate, n. 4] sulla quale è fondata la Chiesa, soltanto falsamente può affermare di appartenere alla Chiesa. Pertanto è già scismatico [S. Optat. Milev., De schism. Donatist., lib. 2] e peccatore colui che colloca un’altra cattedra in contrapposizione all’unica Cattedra del Beato Pietro, dalla quale [Conc. Aquileien. et S. Ambros., Ep. XI ad Imperatores] promanano, verso tutti, i diritti di una veneranda comunione.
9. Certamente, tutto questo non era sconosciuto ai preclarissimi Vescovi delle Chiese Orientali. Infatti, nel Concilio di Costantinopoli celebrato nell’anno 536, Menna, Vescovo di quella città [Labb., Collect. Concil., Edit. Ven., t. VII, c. 1279] apertamente dichiarava ai Padri, che approvavano: “Noi, come la vostra carità già conosce, seguiamo la Sede Apostolica e le obbediamo; riconosciamo in comunione con essa i suoi membri che l’approvano, mentre condanniamo coloro che essa condanna”. Ancora più apertamente ed espressamente San Massimo [Ep. Ad Petrum illustrem; Coll. Conc., t. VI, col. 1520], Abate di Crisopoli e confessore della fede, parlando di Pirro Monotelita dichiarava: “Se non vuole essere eretico e non vuole sentirselo dire, non si metta dalla parte di questo o di quello: ciò è inutile e irragionevole perché se c’è uno che si scandalizza di lui, tutti sono scandalizzati, e se uno è appagato, tutti senza dubbio sono appagati. Quindi si affretti ad accordarsi su tutto con la Sede Romana. Una volta accordatosi con essa, tutti insieme e ovunque lo riterranno pio e ortodosso. Infatti parla inutilmente chi crede che una persona siffatta debba essere persuasa e sottratta al castigo da me; egli non dà garanzie e implora il beatissimo Papa della santissima Chiesa dei Romani, cioè la Sede Apostolica, la quale dallo stesso Verbo di Dio incarnato, ma anche da tutti i santi Sinodi, secondo i sacri canoni ricevette e detiene il governo, l’autorità e il potere di legare e di sciogliere in tutto e su tutto, quanto si riferisce alle sante Chiese di Dio che esistono su tutta la terra”. Perciò Giovanni, Vescovo di Costantinopoli, dichiarava ciò che poi avvenne nell’ottavo Concilio Ecumenico, cioè “che i separati dalla comunione della Chiesa Cattolica, cioè coloro che non sono in accordo con la Sede Apostolica, non dovevano essere nominati nella celebrazione dei Sacri Misteri” [Libell. Ioannis Episc. Constantinopolitani ad S. Hormisdam. Conc. Oecum., Action. 1]; con ciò si significava palesemente che essi non venivano riconosciuti come veri cattolici.
Tutto questo è di tale importanza che chiunque sia stato indicato come scismatico dal Pontefice Romano, finché non ammetta espressamente e rispetti la sua potestà, debba cessare di usurpare in qualsiasi modo il nome di cattolico.
10. Tutto questo non può minimamente giovare ai Neoscismatici che, seguendo le vestigia degli eretici più recenti, giunsero al punto di protestare che era ingiusta e quindi di nessun conto e valore quella sentenza di scisma e di scomunica comminata contro di essi in Nostro nome dal Venerabile Fratello l’Arcivescovo di Tiane, Delegato Apostolico nella città di Costantinopoli; dissero che non potevano accettarla per evitare che i fedeli, rimasti privi del loro ministero, passassero agli eretici. Queste ragioni sono del tutto nuove e sconosciute agli antichi Padri della Chiesa, e inaudite. Infatti, “tutta la Chiesa diffusa per il mondo – in quanto legata alle decisioni di qualsiasi Pontefice – sa che la Sede del Beato Apostolo Pietro ha il diritto di sciogliere, così come ha il diritto di giudicare su qualsiasi chiesa, mentre a nessuno è lecito intervenire su una sua decisione” [S. Gelas. Ad Episcopos Dardaniae, epist. 26, § 5]. Per questo avendo gli eretici giansenisti osato insegnare simili affermazioni [Const. Unigenitus, prop. 91, 92, 93], cioè che non si deve tenere conto di una scomunica inflitta da un legittimo Prelato con il pretesto che è ingiusta, certi di adempiere, nonostante quella il proprio dovere – come dicevano –, il Nostro Predecessore Clemente XI di felice memoria, nella Costituzione Unigenitus pubblicata contro gli errori di Quesnel, proscrisse e condannò tali proposizioni, per niente diverse da alcuni articoli di Giovanni Wicleff, già condannati in precedenza dal Concilio di Costanza e da Martino V. Infatti, sebbene possa avvenire che per l’umana incapacità qualcuno possa essere colpito ingiustamente di censure dal proprio Prelato, è tuttavia necessario – come ha ammonito il Nostro Predecessore San Gregorio Magno [Hom. XXVI in Evangelia, § 6] – “che colui che è sotto la guida del proprio Pastore abbia il salutare timore di essere sempre vincolato, anche se ingiustamente colpito, e non riprenda temerariamente il giudizio del proprio Superiore, affinché la colpa che non esisteva non diventi arroganza a causa dello scottante richiamo”. Se poi ci si deve preoccupare di uno condannato ingiustamente dal suo Pastore, che cosa non dovremo dire, però, di coloro che, ribelli al loro Pastore e a questa Sede Apostolica, lacerarono e fanno a pezzi con il nuovo scisma l’inconsutile veste di Cristo, cioè la Chiesa?
11. La carità, che specialmente i sacerdoti devono avere verso i fedeli, deve provenire “da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sicura”, come ammonisce l’Apostolo (1Tm 1,5) che, richiamando le qualità per le quali dobbiamo mostrarci come ministri di Dio, aggiungeva: “in carità sincera, nella parola della verità” (2Cor 6,6). Anzi, lo stesso Cristo, il Dio che è amore (1Gv 4,8), dichiarò apertamente di considerare come un pagano o un pubblicano chi non avrà ascoltato la Chiesa (Mt 18,17). D’altronde il Nostro Predecessore San Gelasio [Epist. 3 ad Euphemium, n. 15] così rispondeva ad Eufemio, Vescovo di Costantinopoli, che proponeva tesi analoghe: “Il gregge deve seguire il Pastore, quando lo richiama a pascoli salutari, e non il Pastore il gregge, quando questo va errando fuori strada”. Infatti “il popolo deve essere istruito non seguito: e noi, se quelli non sono informati, dobbiamo istruirli su ciò che è lecito o non lecito, e non dare loro il nostro consenso” [S. Caelestin. PP., Ad Episcop. Apul. et Calabr., n. 3].
12. Ma, affermano i Neoscismatici, non si è trattato di dogmi, ma di disciplina a questa infatti si riferisce la Nostra Costituzione Reversurus pubblicata il 12 luglio 1867 [cf. Acta Pii IX, vol. IV, p. 304]; quindi a coloro che la contestano non possono non essere negati il nome e le prerogative di cattolici: e Noi non dubitiamo che a voi non sfuggirà quanto sia futile e vano questo sotterfugio. Infatti, tutti coloro che ostinatamente resistono ai legittimi Prelati della Chiesa, specialmente al sommo Pastore di tutti, e si rifiutano di eseguire i loro ordini, non riconoscendo la loro dignità, dalla Chiesa Cattolica sono sempre stati ritenuti scismatici. Per quanto hanno fatto i sostenitori della fazione Armena di Costantinopoli, nessuno potrà ritenerli immuni dal reato di scisma, anche se non sono stati condannati come tali dall’autorità apostolica. La Chiesa, come hanno insegnato di Padri [S. Cyprian., Ep. 66 ad Florentium Pupianum, n. 8] è un popolo riunito con un sacerdote; è un gregge che aderisce al suo Pastore: perciò il Vescovo è nella Chiesa, e la Chiesa nel Vescovo, e chi non è con il Vescovo, non è nella Chiesa. Del resto, come ammoniva il Nostro Predecessore Pio VI nella lettera Apostolica [Quod aliquantum, 10 Martii 1791] con cui condannò in Francia la costituzione civile del Clero, spesso la disciplina aderisce talmente al dogma e influisce a tal punto sulla conservazione della sua purezza che i sacri Concilii in moltissimi casi non hanno dubitato di separare con anatemi dalla comunione della Chiesa i violatori della disciplina.
13. Questi Neoscismatici sono andati veramente oltre dal momento che vanno dicendo che “nessuno scisma è per se stesso un’eresia, tale da essere visto rettamente come allontanamento dalla Chiesa” [S. Hierom. In ep. ad Tit., c. 3, vv. 10, 11]. Infatti non si sono fatti scrupolo di accusare la Sede Apostolica come se, oltrepassando i limiti della Nostra potestà, avessimo avuto la presunzione di porre mano alla falce in campo altrui, pubblicando alcune norme di disciplina da osservarsi nel patriarcato Armeno; come se le Chiese degli Orientali dovessero osservare con Noi la sola comunione e unità di fede, e non fossero sottomesse alla potestà apostolica del Beato Pietro in tutte le materie che riguardano la disciplina. Inoltre, siffatta dottrina non solo è eretica dopo che sono state deliberate dal Concilio Ecumenico Vaticano la definizione e la proclamazione del potere e della natura del primato pontificio, ma anche perché come tale l’ha sempre ritenuta e condannata la Chiesa Cattolica. Fin d’allora i Vescovi del Concilio Ecumenico di Calcedonia professarono chiaramente nei loro Atti la suprema autorità della Sede Apostolica, e richiedevano umilmente dal Nostro Predecessore San Leone la conferma e la validità dei loro decreti, anche di quelli che riguardavano la disciplina.
14. E in realtà il successore del Beato Pietro [Pius VI, in Brev. Super soliditate, 28 Novembr. 1786], per il fatto stesso che per successione tiene il posto di Pietro, vede assegnato a sé per diritto divino tutto il gregge di Cristo, avendo ricevuto assieme all’Episcopato il potere del governo universale, mentre agli altri Vescovi viene assegnata una particolare porzione del gregge, non per diritto divino, ma per diritto ecclesiastico, non per bocca di Cristo, ma per l’ordinamento gerarchico onde poter esercitare in esso una ordinaria potestà di governo. Se la suprema autorità dell’assegnazione venisse tolta a San Pietro e ai suoi successori, prima di tutto vacillerebbero le stesse fondamenta delle principali Chiese e le loro prerogative. “Se Cristo volle [S. Leo, Serm. 3 in anniv. assump. suae] che ci fosse qualcosa in comune fra Pietro e gli altri pastori, non concesse mai alcunché se non per mezzo di lui”. “Infatti fu lui [S. Gregorius M., lib. 7, Ep. 40 ad Eulog. Ep. Alexandrin] che onorò la sede di Alessandria, inviandovi [Marco] l’Evangelista, suo discepolo; fu lui che affermò la sede di Antiochia, dove rimase per sette anni prima di partire per Roma”. E per tutto ciò che fu decretato nel Concilio di Calcedonia a proposito della sede di Costantinopoli, fu assolutamente necessaria l’approvazione della Sede Apostolica. Lo dichiararono apertamente lo stesso Anatolio, Vescovo di Costantinopoli [Anatolius ad S. Leonem, Epist. 132, n. 4], e anche l’Imperatore Marciano [Marcian. ad S. Leonem, Epist. 100].
[Gli Atti di Pio IX omettono il paragrafo 15 che, secondo la successione aritmetica, dovrebbe trovarsi a questo punto della presente Enciclica].
16. Senza dubbio, dunque, i Neoscismatici, anche se a parole proclamano di essere cattolici – a meno che non si receda del tutto dalla costante e ininterrotta tradizione della Chiesa, confermata largamente dalla testimonianza dei Padri – non potranno mai persuadersi di esserlo realmente. E se non fosse abbastanza nota e provata la sottigliezza astuta delle falsità ereticali, non si potrebbe comprendere come il Governo Ottomano li possa ancora considerare cattolici, pur sapendo che essi sono già separati dalla Chiesa Cattolica per Nostro giudizio e con la Nostra autorità. E come la religione cattolica gode di sicurezza e libertà nell’Impero Ottomano, come è stato garantito dai decreti dell’eccelso Imperatore, così è necessario che le siano accordati tutti quei riconoscimenti che spettano all’essenza della religione stessa, quale il primato di giurisdizione del Romano Pontefice, e che sia lasciato al suo giudizio di universale e supremo Capo e Pastore lo stabilire chi siano i cattolici e chi no; il che è accettato dovunque e da tutte le genti, presso qualsiasi umana e privata società.
17. Questi Neoscismatici asseriscono di non opporsi per nulla alle istituzioni della Chiesa, ma soltanto che essi combattono per difendere i diritti delle loro Chiese e della loro nazione, anzi del loro stesso Sovrano, che fantasiosamente dichiarano essere stati da Noi violati. E su questo punto non esitano a rigettare su di Noi e sulla Sede Apostolica ogni causa dell’odierno turbamento, come già accadde da parte degli Scismatici Acaciani contro San Gelasio, Nostro Predecessore [S. Gelas., Epist. 12 ad Anastasium Augustum, n. 1], e prima ancora da parte degli Ariani che calunniavano il Papa Liberio, pure Nostro Predecessore, presso l’Imperatore Costantino, perché egli si rifiutava di condannare Sant’Atanasio, Vescovo di Alessandria, e di mettersi in comunione con quegli eretici [S. Athanas., In Histor. Arianor. ad Monach., n. 35]. E di questo ognuno può dolersi, ma non meravigliarsi! Così infatti scriveva in proposito il santissimo Pontefice Gelasio all’Imperatore Anastasio: “Spesso questa categoria di malati ha la pretesa di accusare i medici che li vogliono riportare alla salute con giuste prescrizioni, piuttosto che consentire di abbandonare e riprovare i propri nocivi appetiti”.
Pertanto, essendo queste le principali argomentazioni con le quali i Neoscismatici si attirano il favore e si procurano il patrocinio dei potenti, anche se al servizio di una così pessima causa, è necessario da parte Nostra agire più energicamente della semplice ripulsa di codeste calunnie, affinché i fedeli non vengano indotti in errore.
18. Non vogliamo certamente ricordare qui a quale situazione erano giunte le condizioni delle Chiese Cattoliche che si erano formate in tutto l’Oriente dopo che era prevalso lo scisma e per castigo di Dio fu spezzata l’unità della sua Chiesa e fu abbattuto l’impero dei Greci. Neppure osiamo ricordare quanto faticassero i Nostri Predecessori, appena fu loro permesso, per riportare le pecore disperse all’unico e vero gregge di Cristo Signore. E sebbene i frutti nel loro complesso non abbian corrisposto alla fatica compiuta, tuttavia, per misericordia di Dio, numerose Chiese di diversi riti sono ritornate alla verità e all’unità cattolica; e la Sede Apostolica accogliendole fra le braccia come bambini appena nati, provvide sollecitamente a riconfermarle nella vera fede cattolica e a conservarle immuni da ogni macchia ereticale.
19. Pertanto, quando fu riferito che in Oriente venivano sparsi falsi dogmi di qualche setta già condannata dalla Sede Apostolica, specialmente quelli che tendevano a deprimere il primato pontificio di giurisdizione, allora il Papa Pio VII, di felice memoria, molto turbato dalla gravità del pericolo, subito stabilì che si doveva provvedere affinché per sterili tortuosità e ambiguità di discussioni non venisse meno negli animi dei fedeli cristiani l’autentico significato delle parole trasmesso dagli antichi. Per questa ragione ordinò di inviare ai Patriarchi e ai Vescovi Orientali l’antica formula del Nostro Predecessore Sant’Ormisda, e contemporaneamente ordinò [Encycl. S. C. de Propag. Fide, 6 Iulii 1803] che i singoli Vescovi, su tutto il territorio della loro giurisdizione, come pure il clero, sia secolare, sia regolare in cura d’anime, sottoscrivessero la professione di fede prescritta da Urbano VIII per gli Orientali qualora non vi avessero provveduto prima, e che la stessa professione di fede fosse sottoscritta da coloro che venivano iniziati agli ordini ecclesiastici, oppure che venivano promossi a qualunque sacro ministero.
20. Inoltre, non molto tempo dopo, cioè nell’anno 1806, presso il monastero di Carcafe, nella diocesi di Beirut, fu convocato un Sinodo denominato Antiocheno, il quale sosteneva molte affermazioni che erano state tratte tacitamente e con l’inganno dal già condannato Sinodo di Pistoia, e inoltre alcune proposizioni dello stesso Sinodo di Pistoia condannate dalla Santa Sede Romana in parte ad litteram e altre come insinuate ambiguamente, e ancora altre, in odore di Baianismo e Giansenismo, contrarie al potere ecclesiastico, che turbavano l’ordinamento della Chiesa, e contrarie alla sana e consolidata dottrina della Chiesa. Tale Sinodo di Carcafe, pubblicato in caratteri arabici nell’anno 1810 senza avere consultato la Sede Apostolica, e contestato con molte critiche dai Vescovi, fu infine disapprovato e condannato con una particolare lettera apostolica [Greg. XVI, apost. litt. Melchitarum catholicorum, 16 Septembris 1835] dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di felice memoria, che ordinò ai Vescovi di attingere la norma di governo e della sana dottrina dagli antichi Sinodi approvati dalla Sede Apostolica. E fossero cessati gli errori dei quali brulicava quel Sinodo già condannato! Tali malvagie dottrine non cessarono di serpeggiare di nascosto per l’Oriente, aspettando l’occasione di manifestarsi apertamente: e quello che prima fu tentato inutilmente per circa 20 anni, i Neoscismatici Armeni ora hanno osato attuare.
21. Veramente, essendo la disciplina il legame della fede, incombeva alla Sede Apostolica l’obbligo d’intervenire per restaurarla. A questo suo gravissimo dovere non venne mai meno, sebbene per le avverse circostanze di tempi e di luoghi poté provvedere soltanto per le necessità contingenti, attendendo frattanto tempi migliori che, con l’aiuto di Dio, talvolta giunsero. Infatti sotto la pressione dei Nostri Predecessori Leone XII e Pio VIII, e con l’aiuto dei sommi Principi di Austria e di Francia, l’eccelso Imperatore Ottomano, venuto a conoscenza della diversa condizione esistente fra cattolici e scismatici, sottrasse i primi dalla civile potestà di questi ultimi e decretò che i cattolici, a guisa di regione – come si suol dire – avessero un loro Capo o Prefetto civile. Fu permesso prima di tutto che i Vescovi di rito Armeno che godevano di potestà ordinaria, potessero risiedere tranquillamente a Costantinopoli; fu permesso erigere Chiese cattoliche dello stesso rito armeno e professare ed esercitare pubblicamente il culto cattolico. Pertanto il Nostro Predecessore Pio VIII di felice memoria eresse a Costantinopoli la Sede primaziale e arcivescovile degli Armeni [Apostolicis litteris Quod iamdiu, 6 Iulii 1830], particolarmente sollecito che in essa rifiorisse in modo consono e opportuno la disciplina cattolica.
22. Dopo alcuni anni, appena parve possibile, furono erette da Noi [Apostolicis litteris Universis Dominici gregis, die 30 Aprilis 1850] delle Sedi episcopali soggette alla Sede primaziale di Costantinopoli, e allora fu stabilito il metodo da osservare nella elezione dei Vescovi. Poi, affinché la potestà civile cosiddetta del Prefetto non interferisse nelle cose sacre – il che è sempre stato contrario alle leggi della Chiesa Cattolica – fu provveduto dall’autorità dello stesso Imperatore Ottomano con un diploma imperiale del 7 aprile 1857 indirizzato al Venerabile Fratello Antonio Hassun, che allora era Primate della stessa sede. Allorché poi, su richiesta degli stessi Armeni, abbiamo riunito, con la lettera apostolica Reversurus, la Chiesa primaziale di Costantinopoli (abrogando questo titolo) alla Sede patriarcale della Cilicia, abbiamo ritenuto opportuno, anzi necessario, che alcuni dei più importanti capitoli sulla disciplina venissero sanciti con l’autorità della stessa Costituzione. E con la lettera apostolica che inizia con la parola Commissum, pubblicata il 12 luglio 1867 [cf. Acta Pii IX, vol. IV, p. 318], abbiamo demandato al Sinodo patriarcale, che abbiamo comandato si celebrasse al più presto, il compito di operare con cura e sollecitudine affinché in tutto il Patriarcato Armeno venisse istituito un accurato ordinamento di disciplina.
23. Per la verità il “nemico” ha ripreso a seminare zizzania a più non posso nella Chiesa Armena di Costantinopoli, essendo stata sollevata da parte di alcuni la questione sulla prefettura civile della comunità Armena, che ritenevano fosse stata eliminata di nascosto dal nuovo Patriarca. Un grave scompiglio fece seguito a questa controversia, e lo stesso Patriarca fu accusato di avere tradito i diritti nazionali per il fatto che aveva accettato la predetta Nostra Costituzione, come si addice ad un Vescovo cattolico; e così appunto contro questa Costituzione cospirarono tutti i progetti, le macchinazioni e le maldicenze dei dissidenti.
24. In questa questione furono incriminati, prima di tutto, i decreti sulla elezione dei sacri Pastori e sull’amministrazione dei beni ecclesiastici; e fu asserito che questi decreti erano contrari ai diritti della loro nazione, anzi, calunniosamente, anche a quelli dello stesso Sovrano. Le cose che Noi abbiamo definito su questi due capitoli, sebbene dovrebbero essere arcinote, tuttavia è bene siano ripetute: infatti è sempre avvenuto ed avviene che molti parlano (Ef 4,17-18) nella frivolezza della loro mente a causa dell’ignoranza che è in loro; altri poi (Pr 23,7) simili a maghi e indovini, apprezzano ciò che non conoscono.
25. Abbiamo stabilito che il Patriarca debba essere eletto dal Sinodo dei Vescovi, escludendo dalla sua elezione i laici e anche tutti i chierici che non sono insigniti del carattere episcopale; abbiamo comandato anche che l’eletto entri nell’esercizio della sua potestà – come si dice, venga intronizzato – soltanto dopo avere ricevuto la lettera della sua conferma dalla Sede Apostolica. In verità, abbiamo stabilito che i Vescovi vengano eletti come segue: tutti i Vescovi della provincia, riuniti in Sinodo, propongono tre idonei ecclesiastici alla Sede Apostolica. Se risultasse impossibile che tutti i Vescovi potessero accedere al Sinodo, la proposta venga fatta da almeno tre Vescovi diocesani riuniti in Sinodo con il Patriarca, con l’obbligo di comunicare per iscritto agli altri Vescovi la terna proposta. Dopo ciò, il Pontefice Romano sceglierà uno dei tre proposti con il compito di presiedere alla Chiesa vacante. Abbiamo anche notificato che non dubitavamo che i Vescovi Ci avrebbero proposto uomini veramente degni e idonei, per non essere costretti Noi o i Nostri Successori, per dovere del Nostro Apostolico ministero, a scegliere una persona non proposta da mettere a capo della Chiesa resasi vacante.
26. Queste disposizioni, in verità, se vengono considerate con animo alieno dagli interessi di parte, vengono travate conformi a quello che è sancito dai Canoni della fede cattolica. Per quanto riguarda l’esclusione dei laici dalla elezione dei sacri Presuli, si deve accuratamente distinguere il diritto di eleggere i Vescovi (affinché non venga portato avanti alcunché contrario alla fede cattolica) dalla facoltà di portare testimonianza riguardo alla vita e ai costumi dei candidati. La prima affermazione si potrebbe riferire alle false opinioni di Lutero e di Calvino che asserivano essere di diritto divino che i Vescovi siano eletti dal popolo. Tutti sanno che questa falsa dottrina è sempre stata condannata dalla Chiesa Cattolica e lo è tuttora; il popolo non ha mai avuto il potere di eleggere i Vescovi o altri sacri ministri, né per diritto divino, né per diritto ecclesiastico.
27. Per la testimonianza del popolo su quello che riguarda la vita e i costumi di coloro che devono essere promossi all’episcopato, “dopo [Pius VI, Apost. litt. Contr. civilem constitutionem, 10 Mart. 1791] che per la violenza degli Ariani, favoriti dall’Imperatore Costantino, furono cacciati dalle loro sedi i Presuli cattolici e nelle loro sedi furono immessi i seguaci di quelli, come deplora Sant’Atanasio [Hist. Arian. ad Monach. 4] il complesso delle circostanze rese necessaria la presenza del popolo nelle elezioni dei Vescovi per poter difendere nella sua sede quel Vescovo che era stato eletto davanti al suo popolo”. Pertanto codesto costume per un po’ di tempo fu conservato nella Chiesa: però, sorgendo continue discordie, tumulti e altri abusi, fu necessario escludere il popolo dalle elezioni e tralasciare la sua testimonianza e il suo desiderio circa la persona da eleggere. Come infatti avverte San Girolamo [lib. 1, Advers. Iovinian., n. 34]: “spesso il giudizio del popolo e del volgo è in errore, e nell’approvare i sacerdoti ciascuno favorisce i propri costumi, in modo che egli ricerca un presbitero che, più che buono, sia simile a lui”.
28. Ciò nonostante, Noi, nello stabilire il metodo della elezione, abbiamo lasciato libera facoltà al Sinodo dei Vescovi di indagare in tutte le più ampie maniere, e come essi volevano, sulle doti dei candidati, chiedendo anche – se lo stimavano opportuno – la testimonianza del popolo. In verità, gli Atti inviati a questa Santa Sede attestano che, anche dopo l’emanazione della Nostra Costituzione, ci fu un’indagine da parte dei Presuli Armeni, quando si trattò di eleggere, tre anni or sono, il Vescovo per le regioni di Sebaste e Tokat. Però questo non lo abbiamo ritenuto opportuno, e neppure ora lo riteniamo conveniente per quanto riguarda l’elezione del Patriarca, sia per l’eminenza della sua dignità, sia perché è preposto a tutti i Vescovi della sua regione, sia perché dagli Atti trasmessi a questa Sede Apostolica risulta che le elezioni dei Patriarchi di qualsiasi rito orientale è stata compiuta dai soli Vescovi, se non quando particolari e straordinarie circostanze richiesero di agire altrimenti, come quando i Cattolici, per difendersi dalla potestà e dalla violenza degli scismatici, ai quali erano soggetti, avendo ricercato un altro Patriarca che proprio per questo si era ritirato dagli scismatici, lo confermarono a testimonianza di una conversione vera e sincera alla fede cattolica, come avvenne anche nella elezione di Abramo Pietro I.
29. Abbiamo rivendicato a questa Sede Apostolica il diritto e il potere di eleggere il Vescovo fra una terna che Ci viene proposta, o anche prescindendo da essa; abbiamo proibito che sia intronizzato il Patriarca eletto, se prima non è stato confermato dal Romano Pontefice: questo è ciò che alcuni sopportano malvolentieri e contestano. Essi Ci pongono davanti le consuetudini e i canoni delle loro Chiese, come se Noi avessimo voluto recedere dalla custodia dei sacri canoni. A queste affermazioni si potrebbe rispondere con quanto scrisse San Gelasio, Nostro Predecessore [In Commonit. ad Faustum, n. 5], che dovette subire una simile calunnia dagli scismatici Acaciani: “Ci oppongono dei canoni, mentre non sanno quello che dicono; si scagliano contro gli stessi canoni, quando si rifiutano di obbedire alla prima Sede, che li richiama a cose rette e sane”. Sono infatti gli stessi Canoni che riconoscono in ogni maniera la divina autorità del Beato Pietro su tutta la Chiesa, e che asseriscono – come è stato detto nel Concilio di Efeso [Oecumen. Syn. Ephesin., Act. 3] – che Egli fino ad ora e sempre vive nei suoi Successori ed esercita il diritto di giudicare. Giustamente pertanto Stefano, Vescovo di Larissa, poté rispondere risolutamente a coloro che ritenevano che per l’intervento del Romano Pontefice si diminuissero i privilegi delle Chiese della regale città di Costantinopoli: “L’autorità della Sede Apostolica, che da Dio e Salvatore nostro è stata data al capo degli Apostoli, sovrasta a tutti i privilegi delle Sante Chiese: nella sua confessione tutte le Chiese del mondo trovano la pace” [Steph. Lariss. Episcopus in Libell. oblat. Bonif. II, et. ROM. SYN., an. 531].
30. Certamente, se recuperate la storia delle vostre regioni, vi vengono incontro esempi di Pontefici Romani che usarono di questo potere, allorché lo stimarono necessario per la salvezza delle Chiese Orientali. Infatti il Pontefice Romano Agapito con la sua autorità depose Antimo dalla sua Sede di Costantinopoli, e a lui sostituì Menna senza ricorrere ad alcun Sinodo. E Martino I, Nostro Predecessore, affidò il suo potere vicariale per le Regioni Orientali [Epist. ad Ioan. Philadelph.; Labbe, Collect. Concil., Ed. Venet., tomo VII, col. 22] a Giovanni Vescovo di Filadelfia, e “per quella Apostolica Autorità – come disse – che ci è stata data dal Signore attraverso il Santissimo Pietro, Principe degli Apostoli”, comandò al predetto Vescovo di costituire Vescovi, Presbiteri e Diaconi in tutte quelle città che sottostanno alle Sedi sia Gerosolimitana che Antiochena. E se si vuole ricorrere ai tempi più recenti, voi sapete che Mardense, Vescovo degli Armeni, fu eletto e consacrato per disposizione di questa Sede Apostolica, e, infine, che i Nostri Predecessori concedettero ai Patriarchi la cura pastorale della Cilicia, attribuendo ad essi l’amministrazione delle regioni della Mesopotamia, sempre a beneplacito della Santa Sede. Tutto questo è in piena conformità col potere della suprema Sede Romana, che fu sempre riconosciuta, riverita e professata dalla Chiesa degli Armeni, eccettuati i luttuosi tempi dello scisma. Non stupisce che presso i vostri concittadini ancora separati dalla fede cattolica, resti sempre viva l’antica tradizione che quel gran Vescovo e martire (di cui la vostra gente si gloria, meritatamente lo considera l’Illuminatore e San Giovanni Crisostomo [Encom. S. Greg. Armenior. Illumin., in Oper. S. Io. Chrysost., Parisiis, 1864, tomo 12, col. 943] lo definì “il sole nascente nelle regioni orientali, il cui splendore giunge con i suoi raggi fino alle Popolazioni della Grecia”), abbia ricevuto la sua potestà dalla Sede Apostolica per raggiungere la quale non esitò ad affrontare – da nulla atterrito – un lungo e difficile viaggio.
31. Quelle vicende – e Dio ne è testimone – sono state a lungo meditate da Noi, tenendo presenti i vecchi e i più recenti avvenimenti. Esse Ci hanno indotto ad adottare questa disposizione, non per suggerimento di qualcuno, ma motu proprio e con sicura conoscenza. Infatti, chiunque comprende facilmente che dalla buona scelta dei Vescovi dipende l’eterna felicità del popolo cristiano e talvolta anche quella temporale. Per questa ragione, in certe particolari circostanze di tempi e di luoghi, si dovette provvedere che ogni potere per la scelta dei sacri Vescovi venisse riservato alla Sede Apostolica. Tuttavia Ci sembrò giusto moderare l’esercizio di tale potere, in modo che rimanesse al Sinodo dei Vescovi la potestà di eleggere il Patriarca, e fosse in loro potere di proporre a Noi, per ogni sede vacante, una terna di nomi di uomini idonei, come fu poi sancito nella succitata Costituzione.
32. Anche in questa vicenda, per stimolare i pigri e per accrescere lo zelo di coloro che già camminano bene, dichiarammo che speravamo sarebbero stati proposti uomini veramente adatti a quell’ufficio, per non essere costretti a porre a capo di una sede vacante un altro non proposto; che si procedesse con cautela era stato stabilito nell’Istruzione da Noi emanata nell’anno 1853 [Instruct. Licet, 20 August. 1853]. Abbiamo saputo che da queste pur mitissime parole alcuni presero occasione di sospettare che la proposta sinodale dei Vescovi sarebbe stata in futuro illusoria e di nessuna importanza per Noi. Altri, andando oltre, hanno immaginato che in queste parole fosse nascosto il proposito di affidare a Vescovi Latini la cura spirituale degli Armeni. Anche se queste critiche non meriterebbero alcuna risposta poiché le fanno coloro che si smarrirono dietro i loro pensieri e presero timore dove non c’è di che temere, tuttavia abbiamo ritenuto che non si dovesse tacere sul Nostro diritto di fare qualche elezione anche fuori della terna proposta, affinché in futuro nessuno possa costringere la Sede Apostolica ad agire secondo il suo vantaggio. È ben vero che anche col Nostro silenzio il diritto e il dovere della Cattedra del Beatissimo Pietro sarebbero rimasti integri, poiché i diritti e i privilegi che le sono stati conferiti dallo stesso Cristo Dio possono essere sì contestati, ma non possono essere aboliti; e non è in potere di alcun uomo rinunciare ad un diritto divino, quando talvolta, per volontà di Dio, fosse costretto ad esercitarlo.
33. Certamente, nonostante queste leggi siano state rese note agli Armeni da oltre diciannove anni e più volte si siano eletti Vescovi, non è mai capitato fino ad ora che Noi abbiamo usato questo potere, neppure nei tempi più recenti quando, dopo avere emanato la Costituzione Reversurus, avevamo ricevuto la proposta di una terna di nomi, dalla quale non abbiamo potuto scegliere un Vescovo. Allora Noi abbiamo ordinato che da parte del Sinodo dei Vescovi si rinnovasse la terna secondo le leggi già prescritte, per non essere costretti ad eleggere un altro non proposto. Ma questo fu impedito da un nuovo scisma che lacerò la Chiesa degli Armeni. Confidiamo pertanto che nel futuro non vengano tempi così calamitosi per le Chiese Cattoliche Armene, da costringere i Romani Pontefici a collocare al governo di codeste Chiese uomini non proposti dal Sinodo dei Vescovi.
34. Non c’è molto da aggiungere sulla vietata intronizzazione dei Patriarchi prima della conferma di questa Santa Sede. Gli antichi documenti attestano che mai fu ritenuta definitiva e valida l’elezione dei Patriarchi senza l’assenso e la conferma del Romano Pontefice. Anzi è risaputo che fu sempre chiesta questa conferma dagli eletti alle sedi Patriarcali, anche contro l’assenso degli stessi Imperatori. E pur tralasciando altri nomi in questa cosa arcinota, ricorderemo che il Vescovo di Costantinopoli, Anatolio, uomo non certamente molto benevolo verso la Santa Sede, e lo stesso Fozio, principale autore dello scisma greco, chiesero con insistenza che le loro elezioni venissero confermate dall’assenso del Romano Pontefice, utilizzando anche la mediazione degli Imperatori Teodosio, Michele e Basilio. I Padri del Concilio di Calcedonia [Conc. Chalcedon., Act. X] vollero che restasse nella sua sede il Vescovo di Antiochia, Massimo, nonostante avessero dichiarato invalidi tutti gli Atti del brigantesco Sinodo Efesino nel quale egli era stato sostituito a Domno, per il fatto che “il santo e beatissimo Papa, che aveva confermato l’episcopato del santo e venerabile Massimo, come Vescovo di Antiochia, con questo dimostrava chiaramente e giustamente di approvare i suoi meriti”.
35. Se poi si tratta dei Patriarchi delle altre Chiese che, rigettato lo scisma, in questi tempi recenti sono tornati all’unità cattolica, non troverete nessuno di loro che non abbia chiesto la conferma della sua elezione al Romano Pontefice: e tutti furono confermati con lettere particolari, con le quali erano posti a capo delle loro Chiese. Accadde anche che i Patriarchi eletti usarono del loro potere anche prima della conferma del Sommo Pontefice, ma ciò avvenne per tolleranza della Sede Apostolica, data la lontananza delle loro regioni e in considerazione dei pericoli che si potevano incontrare nei viaggi, nonché, molto spesso, per la prepotenza che minacciava guai da parte degli scismatici dello stesso rito. Ciò fu concesso anche in Occidente [Conc. Later. IV, can. 26] a coloro che erano molto distanti, e sempre per le necessità e l’utilità delle loro Chiese. Ma è giusto osservare che ora queste cause sono cessate, e sono state eliminate le difficoltà dei viaggi, dopo che i Cattolici furono sottratti, per concessione del Sovrano Ottomano, alla potestà degli scismatici. Tutti possono convincersi che così si provvede con maggiore sicurezza alla conservazione della fede cattolica, che non può essere arbitrariamente turbata per il fatto che salga su una sede patriarcale uno indegno di quell’ufficio, prima che abbia ricevuto la conferma Apostolica. Certamente si può impedire che sorgano occasioni di perturbazioni, qualora il Patriarca eletto, respinto dalla Santa Sede Apostolica, si ritiri dal suo posto.
36. Senza dubbio, se si considerano le cose attentamente, apparirà che tutte le disposizioni sancite dalla Nostra Costituzione tendono alla conservazione e all’incremento della fede cattolica, nonché alla vera libertà della Chiesa e a rivendicare l’autorità dei Vescovi, i cui diritti e privilegi, nella fermezza della Sede Apostolica, si rafforzano, si consolidano e trovano sicurezza. I Romani Pontefici, su richiesta dei Vescovi di qualsiasi dignità, nazione o rito, hanno sempre strenuamente difeso tali diritti contro eretici e ambiziosi.
37. Sui diritti nazionali – come si suol dire – non è necessario rispondere con molte parole. Se si tratta soltanto dei diritti civili, questi sono in potere del supremo Principe, al quale spetta giudicare legalmente di essi e decretare, come stima più opportuno e necessario per il bene dei sudditi. Se poi si tratta di diritti ecclesiastici, sia chiaro, e nessuno può ignorare, che i Cattolici mai hanno riconosciuto diritti nazionali o di popoli sulla Chiesa, la sua gerarchia e i suoi ordinamenti. Se poi da tutto il mondo confluiscono genti e nazioni nella Chiesa, tutti Dio li ha riuniti nell’unità del Suo Nome, sotto colui che Egli stesso ha messo a capo di tutti, cioè sotto il Sommo Pastore San Pietro, Principe degli Apostoli, affinché – come ammoniva l’Apostolo – “non ci sia più Pagano e Giudeo, Barbaro e Scita, schiavo e libero, ma Cristo sia tutto e in tutti (Col 3,11): quel Cristo dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni componente secondo l’energia propria di ciascun membro, riceve forza per crescere ed edificare se stesso nella carità” (Ef 4,16). Il Signore non ha mai concesso alcun diritto sulla Chiesa ad alcun popolo o nazione, ma ordinò agli Apostoli di istruire tutte le genti (Mt 28,19), imponendo loro il dovere di credere; per cui il Beatissimo Pietro (At 15,7), agli Apostoli e agli Anziani convenuti insieme, dichiarò apertamente che Dio aveva fatto una scelta: cioè che i pagani ascoltassero per bocca sua la parola del Vangelo e venissero alla fede.
38. Ma dicono anche che da Noi sarebbero stati violati i diritti del Sovrano imperante. È una volgare calunnia, ormai logorata per il lungo uso fattone dagli eretici; questa calunnia, escogitata per la prima volta dagli Ebrei contro Cristo, in seguito fu usata dai pagani contro gli Imperatori romani e fino ad oggi l’hanno usata molto spesso gli eretici nei confronti dei Principi, anche cattolici, e volesse il Cielo che non venisse più usata. In proposito, San Girolamo scrisse [Comment. in Amos, cap. VII, vv. 10, 11]: “Gli eretici adulano la dignità regale e sono soliti imputare la propria superbia ai re, e ciò che essi stessi fanno, lo fanno apparire come fatto dal re; accusano le persone sante e i banditori della fede presso il re, e ordinano ai profeti di non predicare in Israele, per non fare qualcosa contro la volontà del re, perché Bethel, cioè la casa di Dio e la falsa chiesa, siano la santificazione del re e la casa del suo regno”. Sarebbe più opportuno coprire col disprezzo e col silenzio queste impudenti calunnie, tanto esse sono lontane dalla dottrina cattolica, dai Nostri costumi, dalle Nostre istituzioni. Ma è giusto e doveroso che i semplici e gli indotti non ne ricevano danno, formandosi una sinistra opinione di Noi e della Sede Apostolica, per le dicerie dei maligni “i quali scagliandosi contro gli altri, cercano di favorire i propri vizi” [Greg. Naziaz., Orat. 43 in laud. S. Basil., n. 68].
39. La dottrina della Chiesa Cattolica insegnata dallo stesso Cristo Dio e trasmessa dai Santi Apostoli afferma che si deve dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio; pertanto anche i Nostri Predecessori non omisero mai, quando fu necessario, di imporre la dovuta fedeltà ed obbedienza ai Principi. Da questo deriva che è proprio del Sovrano l’amministrazione degli affari civili, mentre le realtà ecclesiastiche appartengono unicamente ai sacerdoti. A queste realtà sono da attribuire tutti quei mezzi che sono necessari – come dicono – per costituire e decretare la disciplina esteriore della Chiesa. E come fu già definito dal Nostro Predecessore Pio VI di felice memoria [Const. Auctorem fidei, propos. 4], sarebbe ereticale asserire che l’uso di questo potere ricevuto da Dio sarebbe un abuso d’autorità della Chiesa. La Sede Apostolica si è sempre adoperata molto perché si conservasse integra la distinzione dei due poteri, e i santissimi Presuli apertamente condannarono l’intrusione del potere secolare nel governo della Chiesa; il che fu chiamato da Sant’Atanasio “spettacolo nuovo e inventato dalla eresia ariana” [Hist. Arianor. ad Monach., n. 52]. Fra questi Presuli è sufficiente nominare Basilio di Cesarea, Gregorio il Teologo, Giovanni Crisostomo e Giovanni Damasceno. Quest’ultimo [Orat. 2 De sacr. imaginib., n. 16] affermava apertamente: “Nessuno pensi che la Chiesa possa essere amministrata con gli editti dell’Imperatore; essa è retta dalle regole dei Padri, siano esse scritte o no”. Per questo i Padri del Concilio di Calcedonia [Conc. Chalced., Action. IV] nella causa intentata da Fozio, Vescovo di Tiro, apertamente dichiararono con l’assenso dei legati dell’Imperatore: “Contro la regola non vale nessuna pratica contingente (cioè un decreto imperiale); si osservino i Canoni dei Padri”. E poiché i predetti legati chiedevano con insistenza “se il sacro Concilio intendesse giudicare così tutti i decreti imperiali, che risultano pregiudizievoli per i Canoni, tutti i Vescovi risposero: Tutti i decreti contingenti dovranno cessare: ci si attenga ai Canoni, e questo sia fatto anche da voi”.
40. Sono due i punti nei quali si afferma che i diritti imperiali furono da Noi violati e cioè: primo, perché abbiamo stabilito il modo di eleggere e insediare i Vescovi, e l’altro perché abbiamo vietato ai Patriarchi di alienare i beni ecclesiastici senza aver prima consultato la Sede Apostolica.
41. Ma che cosa può essere più pertinente all’ordinamento ecclesiastico della elezione dei Vescovi? In nessun luogo della Sacra Scrittura abbiamo mai trovato che essa sia stata lasciata all’arbitrio dei re o del popolo. Sia i Padri della Chiesa, sia i Concilii Ecumenici, sia le Costituzioni Apostoliche sempre riconobbero e sancirono che tale elezione appartiene al potere ecclesiastico. Se dunque nel costituire un Pastore della Chiesa, la Sede Apostolica definisce le modalità da osservare nel fare la scelta, con quale ragione si potrà dire che sono stati violati i diritti imperiali, quando la Chiesa stessa esercita non i diritti di altri, ma quelli del suo proprio potere? È infatti esimia e venerabile l’autorità esercitata dal Vescovo sul popolo che gli è stato affidato; il potere civile non ha pertanto nulla da temere poiché nel Vescovo troverà non un nemico, ma un assertore dei diritti del Principe. Per contro, se si verificasse un’umana leggerezza, la stessa Sede Apostolica non trascurerebbe minimamente di riprendere quel Vescovo che mancasse della dovuta fedeltà e del dovuto sostegno al Principe legittimo. E neppure è da temere che giunga alla dignità episcopale chi avesse l’animo avverso al legittimo Principe, poiché si è soliti investigare adeguatamente secondo le leggi della Chiesa su coloro che possono essere promossi, affinché siano dotati di quelle virtù che l’Apostolo richiede in essi. Non risplenderebbe certamente di queste virtù chi fosse noto per non osservare il precetto del Beato Pletro, il Principe degli Apostoli (1Pt 2,13): “Siate sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore: sia al re come sovrano; sia ai governanti come suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni. Perché questa è la volontà di Dio: cioè che, operando il bene, voi chiudiate la bocca all’ignoranza degli stolti; comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio”.
42. Se poi il supremo Sovrano Ottomano di Costantinopoli e i suoi successori ritennero utile affidare ai Vescovi e ad altri ecclesiastici anche l’amministrazione e un compito civile, non per questo può essere diminuito il pieno e completo potere della Chiesa a seguito della loro elezione. Sarebbe assolutamente sconveniente che i valori celesti venissero posposti a quelli terreni, e i valori spirituali dovessero servire quelli civili. D’altronde resterebbe sempre integro il diritto del Sovrano di attribuire ad altri il grado e il potere civile, qualora lo giudicasse opportuno, restando sempre pieno e libero per i Vescovi cattolici l’esercizio del potere ecclesiastico. E, come è noto, ciò è avvenuto con un particolare decreto del Sovrano Ottomano nell’anno 1857.
43. Tutte queste Nostre disposizioni, a Nostro nome e per Nostro mandato, furono trasmesse alla sublime Porta Ottomana dal Venerabile Nostro Fratello l’Arcivescovo di Tessalonica allorché era Nostro legato straordinario a Costantinopoli. Si dovrebbe quindi cessare di ridestare queste calunniose ed obsolete dicerie, a meno che gli invidiosi avversari non vogliano essere reputati più amanti della faziosità che della verità.
44. Noi siamo rimasti molto meravigliati, allorché Ci è stato riferito che siamo stati contestati per la rinnovata e da Noi confermata legge circa l’alienazione dei beni ecclesiastici, come se volessimo non tanto invadere i diritti imperiali, quanto rivendicare per Noi gli stessi beni delle Chiese Armene. I beni ecclesiastici appartengono alle rispettive Chiese, come i beni dei cittadini appartengono ai cittadini, e sono di loro proprietà: ciò è sancito non solo dai canoni, ma dettato – come ognuno sa – dalla stessa legge naturale. Per la verità, l’amministrazione di questi beni fu affidata all’arbitrio e alla coscienza dei Vescovi fin dai primi secoli della Chiesa; i decreti dei Concilii che seguirono non tralasciarono di regolare la materia, emanando delle leggi per definire con quali criteri e con quali finalità doveva essere condotta la loro amministrazione e permessa la loro alienazione. In proposito, l’antico potere dei Vescovi fu limitato, e concesso secondo la prudente decisione dei Sinodi o dei Presuli Maggiori. Ma siccome non pareva che si provvedesse abbastanza alla sicurezza dei beni ecclesiastici, sia per la rara celebrazione dei Sinodi, sia per altre cause, dovette intervenire l’autorità della Sede Apostolica, con la quale si provvide che non venissero alienati i beni delle Chiese, senza consultare il Pontefice Romano.
45. Per la salvaguardia delle Chiese, fu ritenuta cosa tanto importante e necessaria stabilire, già da molto tempo, che gli eletti alle Chiese cattedrali, metropolitane o anche patriarcali dovessero obbligarsi, con religioso giuramento, all’osservanza di questa legge. Anche gli Atti che sono nei Nostri archivi apostolici attestano che questo giuramento fu prestato anche dai Patriarchi di rito Orientale, relativamente ai beni della loro mensa, fin da quando le loro Chiese sono ritornate alla verità e unità cattolica: e non c’è stato nessuno che non abbia promesso con giuramento di osservare la legge predetta. Lo stesso procedimento fu seguito e si segue ogni giorno da parte dei Vescovi di rito Latino di tutte le nazioni, regni o repubbliche, senza che mai le autorità civili abbiano protestato per la violazione di qualche loro diritto. E giustamente. Infatti, con queste leggi il Pontefice Romano non pretende nulla; nulla si arroga: l’essenziale è che sì definisca con appropriate decisioni cosa sia necessario fare nei singoli casi da parte del Vescovo, o quali poteri si concedano al Vescovo, sempre tenendo conto dell’interesse delle singole Chiese: con l’intento non dissimile da quello di un padre di famiglia che tratta con i figli su ciò che si deve compiere. Quanto al fatto che ai Patriarchi soggetti a Roma è vietato alienare i beni della loro mensa senza aver consultato la Sede Apostolica, ciò abbiamo ritenuto dovesse essere inserito nella Nostra Costituzione relativa agli altri beni ecclesiastici, non senza gravissimi motivi, dei quali ben sappiamo che dovremo rendere doveroso conto a Dio: nessuno che voglia giudicare con retta coscienza può sospettare altrimenti. Ogni saggia persona comprenderà che con la citata Nostra Costituzione fu provveduto alla salvaguardia e alla conservazione dei beni ecclesiastici in modo più sicuro ed efficace, senza che sia stato recato alcun pregiudizio ai diritti di chicchessia.
46. Noi quindi confessiamo francamente di non comprendere in che modo con questi Nostri decreti siano stati lesi – come dicono – i diritti del Sovrano, tanto siamo lontani dall’averlo voluto o dal pensare che ciò potesse avvenire. Se non si può affermare che è contrario al diritto quel potere con il quale i Patriarchi e i Vescovi dell’Impero Ottomano operano nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, non si può affermare che sia contrario al diritto quel potere che la Sede Apostolica esercita doverosamente e legalmente quando stabilisce le modalità con le quali i Vescovi debbono operare, in modo che siano di utilità e non di danno. È evidente che con questo documento Noi abbiamo provveduto alla salvaguardia dei beni ecclesiastici; in futuro ciò sarà di grandissima utilità alle Chiese cattoliche dell’Oriente; e quando si saranno quietate le contestazioni, tutti lo riconosceranno; i posteri poi, se si osserveranno religiosamente queste leggi, lo sperimenteranno. Poiché l’Imperatore Ottomano ha stabilito con i suoi decreti la libertà di quelle Chiese e ha comunicato a Noi che avrebbe gestito con molta umanità il loro patrocinio, Noi non dubitiamo che, considerata la cosa come veramente è, e rigettate le pretestuose calunni degli avversari, ci si dovrà rallegrare più che dolere di questi provvedimenti, che risulteranno evidentemente di grande utilità per esse.
47. Non è meno calunnioso il commento escogitato più recentemente da taluni e subito accettato avidamente dai dissidenti Orientali, secondo il quale il Romano Pontefice, per il fatto che è il Vicario di Cristo, deve essere considerato come un’autorità esterna che si inserisce nel governo interno dei regni e delle nazioni: pertanto – affermano – questo si deve assolutamente proibire, affinché al Sovrano restino intatti tutti i suoi diritti e si chiuda ogni via a che altri Principi non siano indotti ad osare simili iniziative.
48. È facile comprendere quanto siano false queste contestazioni e quanto siano aberranti dalla retta ragione e dal divino ordinamento della Chiesa Cattolica. È falso, prima di tutto, che i Romani Pontefici siano usciti dai limiti del loro potere o che si siano intromessi nella civile amministrazione degli Stati usurpando i diritti dei Principi. Se con questa calunnia si biasimano i Pontefici Romani perché vogliono deliberare sulle elezioni dei Vescovi e dei sacri ministri della Chiesa, o su legittimi motivi e su altre faccende che sono di pertinenza della disciplina ecclesiastica, e che chiamano esteriore, si devono allora ammettere due ipotesi: o si ignora, o si vuole respingere il divino e immutabile ordinamento della Chiesa Cattolica. Questa rimase e rimarrà sempre stabile; né si può esigere che sia soggetta a qualsiasi patto o mutamento, specialmente in quelle regioni dove la libertà e la tranquillità della Religione cattolica sono assicurate persino dai decreti imperiali del Sovrano. Essendo poi un dogma della fede cattolica che la Chiesa è una e che il suo capo supremo è il Romano Pontefice (il quale è padre e maestro universale di tutti i cristiani), il Pontefice non potrà mai essere dichiarato estraneo a nessuna Chiesa particolare e ai Cristiani, a meno che qualcuno voglia affermare che il capo è estraneo alle membra del corpo, il padre è estraneo ai figli, il maestro ai discepoli, il pastore al suo gregge.
49. Coloro che persistono nel chiamare la Sede Apostolica autorità estranea, con questa espressione lacerano l’unità della Chiesa o danno occasione di lacerarla, per il fatto che negano al successore del Beato Pietro il titolo e i diritti di Pastore universale, defezionando dalla dovuta fede cattolica, se si considerano suoi figli, o combattendo la sua dovuta libertà, se ne sono fuori. Cristo Signore apertamente insegnò (Gv 10,5) che le pecore conoscono e ascoltano la voce del Pastore e lo seguono; ma fuggono “da un estraneo, perché non conoscono la voce degli estranei”. Se dunque il Sommo Pontefice è dichiarato estraneo a qualche Chiesa particolare, sarà quella Chiesa estranea alla Sede Apostolica, cioè alla Chiesa Cattolica che è una sola, fondata su Pietro dalla parola stessa del Signore. Coloro che la vogliono separare da quel fondamento non rispettano più la Chiesa divina e cattolica, ma tentano di crearne una umana [S. Cyprian., Epist. ad Antonian., n. 24], la quale – come affermano – legata soltanto dai vincoli umani della nazionalità, non sarebbe più cementata dal glutine dei sacerdoti che aderiscono con fermezza alla Cattedra del Beato Pietro, non resterebbe salda con essa e non sarebbe connessa e congiunta nell’unità della Chiesa cattolica.
50. Abbiamo deciso, Venerabili Fratelli e diletti Figli, di scrivervi tutte queste cose nel presente frangente: a Voi, che avete ricevuto la Nostra identica fede nella giustizia di Dio e del Salvatore nostro Gesù Cristo, onde risvegliare la vostra mente sincera in questa vicenda. Voi vedete che si adempie anche presso di Voi quello che avevano predetto i santi Apostoli di Dio, cioè che sarebbero sorti negli ultimi tempi dei dileggiatori per ingannarvi: gente che cammina secondo le proprie concupiscenze. Sforzatevi dunque di non passare da Colui che vi ha chiamato alla grazia di Cristo, ad un altro vangelo. In realtà non ce n’è un altro; soltanto, ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. E veramente vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo coloro che si sforzano di rimuovere il fondamento che lo stesso Cristo Dio ha posto alla sua Chiesa; negano o vanificano la cura universale di pascere le pecore e gli agnelli che nel Vangelo fu affidata a Pietro. “Il Signore permette e sopporta [S. Cyprian., lib. De Unit. Eccles., n. 10] che queste cose avvengano, rispettando il libero arbitrio di ciascuno, affinché, mentre la prova della verità valuta i vostri cuori e le vostre menti, rifulga di chiara luce la fede integra di coloro che sono stati messi alla prova”. È necessario che, secondo il precetto dell’Apostolo, Voi evitiate costoro che avanzano ogni giorno verso il peggio, e che non accogliate in vostra compagnia nessuno di loro, con nessun ripensamento, come fino ad ora avete fatto saggiamente e con costanza, onde conservare intemerata la fede nei vostri cuori.
51. “Ma nessuno cerchi di ingannarvi, come è avvenuto per opera degli antichi scismatici [S. Gelasius, Epist. 18 ad Episc. Dardan., n. 6] per il fatto che dichiarino che non esiste dissenso sulla fede, ma sui costumi, o che la Sede Apostolica non si occupa tanto della causa della comunione nella fede cattolica, quanto si duole perché sospetta di essere stata disprezzata da loro. Coloro che sono irretiti nell’errore non cessano di spargere queste e simili dicerie per ingannare le persone semplici”. È invece evidente, sia dalle loro dichiarazioni, sia dai loro scritti divulgati fra il popolo, che viene impugnato apertamente quel primato di giurisdizione assegnato da Cristo Signore a questa Sede Apostolica nella persona del Beato Pietro, allorché viene impedito questo suo diritto sulle Chiese di rito Orientale: la Nostra succitata Costituzione non poté essere la causa, ma soltanto l’occasione e il pretesto per spargere questi errori fra menti turbolente o impreparate. “La Sede Apostolica non si duole tanto dell’offesa [S. Gelasius, Epist. 18 ad Episc. Dardan., n. 6], quanto si preoccupa di salvaguardare la fede e la sincera comunione, così che anche oggi, se tutti coloro che sembrò prorompessero nel disprezzo di lei ritornassero – veramente pentiti nell’animo – all’integrità della fede e della comunione cattolica, essa li accoglierebbe con tutto l’affetto del cuore e con totale amore, secondo il costume delle regole paterne”. Chiediamo che il misericordiosissimo Dio si degni di perdonare, e Noi, che nell’umiltà del Nostro cuore da tempo chiediamo ciò premurosamente, desideriamo e vogliamo che anche Voi facciate lo stesso.
52. Per il resto, Venerabili Fratelli e diletti Figli, confortatevi nel Signore e nella potenza della sua Grazia; indossate l’armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno cattivo, imbracciando in ogni occasione lo scudo della fede; e non sacrificate la vostra anima che è più preziosa di Voi stessi. Ricordatevi dei vostri Maggiori, che non temettero di soffrire l’esilio, il carcere e la morte stessa, per conservare a sé e a Voi il dono della vera fede cattolica. Essi ben sapevano che non si devono temere quelli che uccidono il corpo, ma colui che può perdere l’anima e il corpo nella Geenna. Affidate a Dio ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di Voi, e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma dalla tentazione vi farà ricavare vantaggio, affinché possiate resistere. In Lui esulterete, anche se ora dovrete affliggervi in vari tentativi, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell’oro che si prova col fuoco, ritorni a lode, gloria e onore nella rivelazione di Gesù Cristo. Infine vi scongiuriamo, nel nome del medesimo Dio e Salvatore nostro, che siate tutti concordi nel dire e nel fare, e siate perfetti in ogni cosa, nella medesima dottrina, impegnati a conservare l’unità della fede nel vincolo della pace. E la pace di Dio, che supera ogni Nostro sentimento, custodisca i vostri cuori e le vostre intelligenze in Cristo Gesù, nostro Signore, nel cui nome e per la cui autorità impartiamo con grande affetto a Voi, Venerabili Fratelli e diletti Figli, che perseverate nella comunione e nella obbedienza a questa Santa Sede, l’Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 6 gennaio 1873, nell’anno ventisettesimo del Nostro Pontificato.
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