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BOLLA
ECCLESIA CHRISTI
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO VII

 

Il Vescovo Pio, servo dei servi di Dio. A perpetua memoria.

1. La Chiesa di Gesù Cristo, che l’evangelista Giovanni vide discendere dal Cielo, da Dio, come la città santa, la nuova Gerusalemme, trae principalmente la sua stabilità e gli altri pregi di cui è fornita non solo dall’esser santa, cattolica ed apostolica, ma anche dall’essere una, fondata sulla solidità di una sola pietra. Dalla ferma e costante unione di tutte le membra della Chiesa nella medesima fede, nei medesimi sacramenti, nei medesimi legami della carità e nella soggezione e nell’ossequio di tutti al Capo legittimo, nascono tutta quella forza e quella bellezza per cui il suo corpo mistico è nobilitato e prestigioso.

Quindi il Nostro Redentore, avendo voluto che questo pregio precipuo e veramente singolare fosse proprio suo, e si conservasse fino alla consumazione dei secoli nella medesima Chiesa, da Lui acquistata col proprio sangue, pregò per lei, prima di tornare al Padre, con quelle memorabili parole: «Padre santo, custodisci coloro che mi hai affidato, affinché siano una sola cosa come noi... che siano tutti una sola cosa, come tu sei in me, o Padre, ed io in te; che siano anch’essi una sola cosa in noi».

2. Meditando Noi tali cose, appena per imperscrutabile consiglio della divina provvidenza fummo innalzati, benché indegni, alla sublimità del supremo apostolato, rivolgemmo i Nostri occhi al popolo acquisito, solleciti di conservare l’unità mediante il vincolo della pace, e fissando il Nostro sguardo principalmente sulla Francia, che per molti anni è stata sommamente illustre per la vastità delle province, per l’entità della popolazione e per la gloria guadagnata in materia di Religione, fummo penetrati da grandissimo dolore nell’osservare che quelle contrade che per tanto tempo avevano formato l’onore e la gioia della Chiesa, in questi ultimi periodi erano state sconvolte da tali perturbazioni interne che n’era derivato alla Religione un gravissimo danno, per riparare il quale il Nostro predecessore Pio VI di santa memoria aveva impiegato tanta sollecitudine. Ricordando tali mali, Noi non vogliamo riaprire qui quelle ferite che la divina Provvidenza ora si affretta a risanare. Noi, desiderando sommamente apprestare, con l’aiuto della divina grazia, gli opportuni rimedi ai predetti mali, protestammo già tempo fa con la Nostra lettera apostolica del 15 maggio dello scorso anno [Enciclica Diu satis] indirizzata a tutti i Vescovi affermando «che niente era più desiderabile quanto dare la vita per i Nostri figli, che sono i popoli della Francia, se la loro salvezza potesse essere pagata con la Nostra morte».

3. Mentre le incessanti Nostre preghiere e le lacrime sparse con il maggior affanno del Nostro animo erano dirette ad impetrare queste cose dal Padre delle misericordie, il Dio d’ogni consolazione, il quale Ci conforta in tutte le Nostre tribolazioni, ricordandosi della sua misericordia si compiacque di aver compassione del Nostro dolore, e con un tratto ammirabile della sua provvidenza all’improvviso Ci aprì la strada lungo la quale poter riparare a mali tanto grandi e ristabilire nuovamente l’unità e la carità della Chiesa, che l’antico nemico del genere umano si era sforzato di sciogliere e distruggere seminando zizzania sopra il mistico campo della Chiesa.

4. Infatti, quel Signore che è ricco in misericordia e che ha disegni di pace e non di afflizione, accese il medesimo desiderio di porre fine a questi mali nell’animo dell’illustre personaggio che presentemente è a capo del governo della Repubblica francese, onde con il suo aiuto, ristabilita la Religione nella pienezza della pace, quella Nazione guerriera fosse richiamata all’unico centro della fede.

5. Appena il carissimo figlio Nostro in Cristo Napoleone Bonaparte, primo Console della Repubblica francese, Ci notificò che avrebbe gradito stipulare un trattato in forza del quale, con l’aiuto di Dio, si ristabilisse felicemente nella Francia il culto della Religione, rendemmo grazie a Dio, alla cui misericordia Noi unicamente riferivamo un sì grande beneficio. Quindi, per non mancare al Nostro dovere ed ai desideri del primo Console, spedimmo con la massima celerità il venerabile fratello l’Arcivescovo di Corinto perché iniziasse le trattative di questo importante affare. Egli, essendo giunto a Parigi, dopo varie discussioni finalmente Ci spedì alcuni articoli che gli erano stati proposti.

6. Applicandoci all’esame della materia con ogni diligenza, volemmo sentire anche il parere di una Congregazione di Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa i quali, adunatisi spesso alla Nostra presenza, a voce e per iscritto manifestarono il loro parere.

7. Siccome poi in una cosa di tanta importanza credemmo soprattutto doveroso seguire le orme dei Pontefici Nostri predecessori, richiamando alla Nostra memoria ciò che dagli stessi era stato operato in casi straordinari di tempi calamitosi, in cui alcune grandi nazioni erano state sconvolte da gravissime perturbazioni interne, Ci imbattemmo in vicende torbide e luttuose che potevano in qualche modo servire di guida alla Nostra condotta.

8. Conosciuto dunque il parere della suddetta Congregazione di Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, dopo avere profondamente meditato, determinammo di acconsentire alla Convenzione proposta nei limiti in cui potevamo, e di estendere la Nostra apostolica potestà a tutte quelle cose che le straordinarie circostanze dei tempi e il bene della pace e dell’unità della Chiesa richiedevano da Noi.

9. Anzi, fu così grande il Nostro desiderio di richiamare con felice esito la Francia all’unità della Santa Sede che, essendo stati avvertiti che ad alcune formule della proposta Convenzione, da Noi rispedita al venerabile fratello l’Arcivescovo di Corinto, si davano interpretazioni che sembravano inadatte alle circostanze della Repubblica francese, e perciò potevano recare qualche ritardo alla desiderata unione, ne fummo profondamente afflitti e determinammo di mandare a Parigi il diletto in Cristo figlio Nostro Ercole di Sant’Agata alla Suburra diacono Cardinale Consalvi, Nostro segretario di Stato, il quale (per essere uno dei Cardinali della Congregazione da Noi consultata e perché il suo ufficio lo obbliga ad essere continuamente al Nostro fianco) poteva ottimamente spiegare il senso delle espressioni contenute nella Convenzione e i veri sentimenti dell’animo Nostro. Gli accordammo anche la facoltà di potere, qualora la necessità lo esigesse, operare nelle sopraddette formule quelle modifiche che, conservando intieramente la sostanza delle cose da Noi stabilite, rendessero più spedita l’esecuzione delle medesime ed appianassero la strada per concludere più facilmente la Convenzione.

10. Dopo che furono conclusi felicemente – con l’aiuto di Dio – gl’incarichi da Noi affidati, dallo stesso Cardinale Consalvi insieme con il venerabile Nostro fratello l’Arcivescovo di Corinto ed il diletto figlio frate Carlo Caselli, ex Generale dell’Ordine dei Servi di Maria per Nostra parte, e dai diletti in Cristo figli Giuseppe Bonaparte ed Emanuele Cretet, consiglieri di Stato, nonché dal diletto in Cristo figlio sacerdote Stefano Bernier, parroco di San Laud d’Angers, per parte del Governo francese, fu sottoscritta in Parigi una Convenzione fra Noi e lo stesso Governo della Francia. In seguito il documento fu esaminato con ogni diligenza da Noi. Udito anche il parere dei Venerabili Fratelli i Cardinali della Santa Romana Chiesa ed essendo stato riconosciuto che la Convenzione era tale da poter essere confermata con la Nostra approvazione, Noi, troncando ogni altro indugio, per mezzo di questa lettera apostolica pubblichiamo tutti i patti che sono stati stabiliti e concessi da Noi per ottenere il bene della Religione e la conservazione della tranquillità interna della Francia e per sollecitare il conseguimento di quella unità e di quella pace che da tanto tempo sono desiderate e delle quali la Santa Chiesa venga a gioire e a rallegrarsi nel Signore.

11. Anzitutto dal Governo francese è stata fatta la solenne dichiarazione di riconoscere che la Religione Cattolica Apostolica Romana è la religione professata dalla grande maggioranza dei cittadini francesi. Non diversamente Noi abbiamo riconosciuto che la stessa Religione ha ricavato ed attende anche al presente un grandissimo vantaggio e un grande lustro dal ripristino del culto cattolico in Francia, come dalla particolare professione che ne fanno i Consoli della Repubblica.

12. In tali circostanze, prima di ogni altra cosa è stato stabilito che in Francia la Religione Cattolica Apostolica Romana si eserciti liberamente. È stato altresì stabilito che il suo culto sia pubblico, tenuto conto, però, dei regolamenti di polizia che il Governo stimerà necessari per la pubblica tranquillità.

13. Inoltre si è riconosciuto sommamente necessario provvedere alle sedi vescovili. Siccome il Governo francese Ci ha fatto presente che desiderava che fosse disposta una nuova circoscrizione delle Diocesi della Francia, di concerto con esso sarà da Noi effettuata una nuova suddivisione, che sarà compiuta di comune accordo in modo da provvedere alle necessità spirituali dei cattolici.

14. Sia a motivo di questa nuova circoscrizione, sia per altri urgentissimi motivi debbono essere rimossi tutti gl’impedimenti che potrebbero ostacolare il compimento di un’opera così importante. Pertanto, Noi, giustamente persuasi che i Vescovi titolari delle Chiese francesi siano disposti a compiere per la Religione qualunque sacrificio, anche quello della rinuncia alle proprie sedi (che già moltissimi di loro spontaneamente offersero fin dal 3 maggio 1791 con lettera di cui non si può mai fare sufficiente elogio, diretta al Nostro predecessore Pio VI), per mezzo di una Nostra apostolica lettera piena di pastorale sollecitudine esorteremo i predetti titolari a provvedere alla pace e all’unità della Chiesa e significheremo loro che dall’amore di cui sono accesi per la Religione Noi con ferma fiducia aspettiamo tutti i suddetti sacrifici, compresa anche la rinuncia alle proprie sedi, la quale è comandata dal bene della Chiesa. Dopo tale esortazione, e dopo avere ricevuto le loro risposte, che non dubitiamo saranno conformi ai Nostri desideri, adopreremo i mezzi opportuni per provvedere al bene della Religione, e Ci applicheremo alla definizione della nuova circoscrizione in conformità dei desideri del Governo francese.

15. Il primo Console della Repubblica francese nominerà gli Arcivescovi e i Vescovi delle Diocesi della nuova circoscrizione, e presenterà le nomine entro tre mesi, che decorreranno dalla pubblicazione della Nostra apostolica costituzione. Noi poi daremo a coloro che saranno stati nominati l’istituzione canonica nelle forme relative alla Francia prima del mutamento del Governo.

16. Lo stesso si osserverà tanto nelle nomine quanto nell’istituzione canonica di coloro che saranno sostituiti in avvenire nelle sedi vacanti.

17. Perché poi non possa nascere alcun dubbio circa i sentimenti e le intenzioni dei Vescovi (benché questi anche senza bisogno di alcun giuramento conoscano perfettamente e siano obbligati ad adempiere ciò che coerentemente alla dottrina del Vangelo debbono alle supreme autorità), ed affinché i reggitori della Repubblica siano sempre più sicuri della loro fedeltà ed obbedienza, abbiamo acconsentito che i Vescovi, prima di assumere l’esercizio del loro ministero, prestino nelle mani del primo Console il giuramento di fedeltà che era in uso prima del mutamento del regime e che è espresso nei seguenti termini: «Io giuro e prometto sopra i santi Vangeli obbedienza e fedeltà al Governo stabilito dalla Costituzione della Repubblica francese. Similmente prometto che non terrò alcun rapporto, non interverrò ad alcun consiglio e non prenderò parte ad alcuna unione sospetta, sia dentro, sia fuori della Francia, che possa nuocere alla pubblica tranquillità; e se nella mia Diocesi o altrove verrò a sapere che si va tramando contro lo Stato, ne informerò il Governo».

18. Per le stesse ragioni abbiamo consentito che gli ecclesiastici del secondo ordine prestino il medesimo giuramento davanti alle autorità civili che saranno designate dal Governo della Repubblica.

19. Siccome tutte le cose del mondo vengono regolate dalla divina Provvidenza, la quale si diffonde ovunque per mezzo dei suoi benefici, abbiamo reputato conveniente alla pietà e necessario alla pubblica felicità da Noi auspicata che ad impetrare il bene e la salvezza della Francia s’implori l’aiuto divino con pubbliche preghiere. Perciò in tutte le Chiese dei cattolici che sono in Francia, al termine dei divini uffici si reciterà la seguente preghiera: «Signore, salva la Repubblica; Signore, salva i Consoli».

20. Stabilite le Diocesi, essendo assolutamente necessario determinare anche i confini delle parrocchie, vogliamo che dai rispettivi Vescovi si faccia la circoscrizione delle medesime; essa però non avrà il suo effetto se non dopo che il Governo avrà espresso il suo consenso.

21. Il diritto di nominare i parroci apparterrà ai Vescovi, i quali però eleggeranno soltanto persone fornite delle qualità richieste dai canoni della Chiesa e (affinché la pubblica tranquillità sia meglio assicurata) accette al Governo.

22. Essendo poi necessario provvedere all’educazione dei chierici, al consiglio che deve assistere i Vescovi e all’amministrazione delle loro Chiese, non abbiamo trascurato che ciascun Vescovo abbia un capitolo nella sua Chiesa cattedrale ed un seminario nella Diocesi, benché il Governo non si obblighi a fornire alcuna dotazione.

23. Quantunque si desiderasse vivamente da parte Nostra che tutte le Chiese venissero di nuovo restituite ai cattolici perché vi si potessero celebrare i sacri ministeri, tuttavia, constatando che tale operazione non poteva essere portata a termine, Ci siamo accontentati che si mettano a disposizione dei Vescovi tutte le Chiese metropolitane, cattedrali, parrocchiali, ed altre non alienate, necessarie al culto.

24. Fermi nel proposito di prestarci per il bene dell’unità a qualunque sacrificio che si possa affrontare, fatta salva la Religione, ed anche per cooperare secondo le Nostre forze alla tranquillità della Francia, che rimarrebbe di nuovo sconvolta se si volesse recuperare dalle mani degli acquirenti i beni ecclesiastici alienati, affinché si compia il felice ripristino della Religione cattolica, che è la cosa che soprattutto interessa, seguendo l’esempio dei Nostri predecessori dichiariamo che coloro che hanno acquistato i beni ecclesiastici non soffriranno alcuna molestia né da Noi né dai Romani Pontefici Nostri successori; di conseguenza, la proprietà dei medesimi beni, le rendite ed i diritti ad essi annessi resteranno immutabili presso gli acquirenti e gli aventi causa da loro.

25. Ma rimanendo le Chiese di Francia prive dell’antico patrimonio, occorre trovare il modo di supplire al sostentamento ed al decoro dei Vescovi e dei parroci; pertanto il Governo francese prende sopra di sé, relativamente ai Vescovi ed ai parroci le cui Diocesi e parrocchie sono comprese nella nuova circoscrizione, il trattamento conveniente allo stato di ciascuno.

26. Analogamente si è stabilito che il Governo della Repubblica francese prenderà le necessarie misure affinché i cattolici siano liberi, se lo vorranno, di provvedere alle Chiese con nuove fondazioni.

27. Infine abbiamo dichiarato di riconoscere nel primo Console della Repubblica francese i medesimi diritti e privilegi di cui godeva presso la Santa Sede l’antico Governo.

28. Se per caso accadrà che qualcuno dei successori dell’odierno primo Console non professi la Religione cattolica, in tale circostanza si farà, in rapporto al medesimo, una nuova Convenzione circa i diritti e i privilegi sopra menzionati ed anche circa la nomina agli arcivescovadi ed ai vescovadi.

29. Pertanto, essendo state tutte e singole le cose rammentate sopra sottoscritte in Parigi per parte Nostra e a nome Nostro e della Sede Apostolica dal diletto figlio Nostro in Cristo Ercole di Sant’Agata alla Suburra diacono Cardinale Consalvi, Nostro segretario di Stato, e dal venerabile fratello Giuseppe Arcivescovo di Corinto, e dal diletto figlio Carlo Caselli; per parte, poi, e a nome del Governo francese dai diletti in Cristo figli Giuseppe Bonaparte ed Emanuele Cretet, consiglieri di Stato, e dal diletto figlio in Cristo sacerdote Stefano Bernier, parroco di San Laud d’Angers, plenipotenziari del medesimo Governo, ed essendo necessario che le medesime convenzioni, patti e concordati sottoscritti in tutti i singoli punti, clausole, articoli e condizioni siano corredati, per la loro più solida validità e sostanza, dalla forza dell’apostolica fermezza e da una più solenne approvazione e da un decreto, Noi, confidando che Dio, «il quale è ricco nella misericordia e dal quale proviene ogni ottimo bene ed ogni perfetto dono», voglia benignamente favorire il Nostro impegno nel condurre a compimento quest’opera santissima e affinché, allontanati tutti gl’impedimenti e tutti i dissensi, si accrescano sempre più la vera pietà e la Religione, e rimossi dal campo del Signore i semi della discordia possa crescere di giorno in giorno con maggiore abbondanza la raccolta delle opere buone a gloria dello stesso Dio e ad eterna salvezza delle anime, con il consiglio e con il consenso dei Venerabili Fratelli Nostri i Cardinali della Santa Romana Chiesa, di Nostra certa scienza, con matura deliberazione e nella pienezza della Nostra apostolica potestà approviamo, ratifichiamo ed accettiamo con la presente, e coerentemente al foglio contenente i medesimi articoli di Nostro pugno sottoscritto, le suddette concessioni, convenzioni, patti e concordati. Ai medesimi aggiungiamo la forza e l’efficacia dell’Apostolica approvazione, e a nome tanto Nostro, quanto dei Nostri successori promettiamo che per parte Nostra e dei Nostri successori sarà sinceramente ed inviolabilmente adempiuto ed osservato tutto ciò che nei medesimi atti si contiene e promette.

30. Vogliamo anche che siano partecipi del paterno Nostro amore quegli ecclesiastici i quali, nonostante fossero insigniti degli ordini sacri, tuttavia osarono contrarre matrimonio, e coloro che pubblicamente abbandonarono la vita ecclesiastica. A proposito di costoro, volendo anche assecondare i buoni uffici che in loro favore ha interposto lo stesso Governo, seguiremo gli esempi del Nostro predecessore Giulio III di santa memoria, come infatti per la loro spirituale salute provvediamo con un Nostro breve in data odierna.

31. Avvertiamo inoltre ed esortiamo nel Signore tutti e singoli gli Arcivescovi, i Vescovi e gli Ordinari dei luoghi che saranno canonicamente istituiti in conformità della nuova circoscrizione delle Diocesi francesi, nonché i loro successori e parimenti i parroci e gli altri sacerdoti operanti nella vigna del Signore che, animati da zelo secondo la scienza non già rivolta alla distruzione, ma alla edificazione, e tenendo presente che sono ministri di Cristo, il quale dal profeta fu detto principe della pace e che sul punto di abbandonare questo mondo e di ritornare al Padre lasciò agli Apostoli ed ai suoi discepoli la pace come sua propria eredità, siano tutti del medesimo sentimento e, concordi nell’impegno, siano premurosi seguaci di ciò che tende a conservare la pace, e con tutta diligenza ed esattezza osservino quelle regole che, come sopra si è esposto, sono state concesse, stabilite e concordate.

32. Decretiamo che a questa presente Nostra lettera non si possa mai in alcun tempo opporre per vizio di surrezione e di orrezione, o di nullità o di mancanza di Nostra intenzione o di qualunque altro grande ed involontario difetto, ma che essa debba sempre essere considerata come ferma, valida ed efficace, tale da conseguire il suo pieno ed intiero effetto e da essere inviolabilmente osservata.

33.     Ciò decretiamo, senza che possano ostare concilii sinodali, provinciali e generali, o speciali costituzioni e ordinazioni apostoliche e Nostre, o regole della cancelleria, particolarmente la regola di non derogare all’altrui diritto, e le fondazioni di qualunque chiesa, capitolo, monastero ed altro pio luogo convalidate con apostolica conferma o in qualunque altra maniera, nonché i privilegi, gl’indulti e le lettere apostoliche in qualunque modo concesse in contrasto con la presente, confermate e rinnovate, e tutte le altre disposizioni contrarie; ad esse, come se fossero qui parola per parola riportate, espressamente deroghiamo in favore di queste, che devono in ogni tempo sussistere con tutto il loro vigore.

34. Inoltre, poiché sarebbe difficile far pervenire la presente lettera in tutti i luoghi nei quali risulti la sua autenticità, con la stessa autorità pontificia decretiamo e comandiamo che ai transunti della medesima, anche stampati ma sottoscritti per mano di qualche pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica si presti piena fede, come si presterebbe all’originale se fosse esibito o mostrato. Inoltre dichiariamo nullo e invalido ciò che da chiunque e con qualsiasi autorità si volesse attentare, scientemente o per ignoranza, a quanto sopra disposto.

35. Pertanto, non sia lecito ad alcuno violare questo atto della Nostra concessione, approvazione, ratifica, accettazione, deroga, decreto, statuto, mandato e volontà, o contraddire temerariamente ad esso. Se qualcuno oserà attentare a ciò, sappia che incorrerà nello sdegno del Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1801, il 15 agosto, nel secondo anno del Nostro Pontificato.



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