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[ IT  - LA ]

MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO X

CRUX PECTORALIS*
 

La Croce Pettorale, distintivo particolare della dignità Vescovile, non è però talmente propria dei Vescovi, che non siasi usata nè si usi legittimamente da nessun altro Prelato; essendo a tutti ben noto, che essa a parecchi dignitari del clero secolare e regolare, venne dalla S. Sede, nelle varie epoche, accordata con opportune cautele e restrizioni, e con ampiezza più o meno notevole. Il che vedesi ammesso e confermato dal Nostro Motu Proprio del 21 febbraio del corrente anno, col quale abbiamo concesso che i Protonotari Apostolici de numero participantium, nonché i Soprannumerari e quelli che ad instar Participantium sogliono addomandarsi, ad Ecclesiam accedentes pontificalia celebraturi, ab eaque recedentes, possano portare la Croce Pettorale nella forma, di cui ivi si fa espressa menzione. — Ora, considerando che i Cardinali della Santa Romana Chiesa, secondo le sentenze adoperate dai Sommi Pontefici, Nostri Antecessori, « sono i principali membri della persona del Papa; rappresentano gli Apostoli quando di Cristo erano ministri; assistono il Vicario di Dio in qualità di consiglieri e coadiutori nel governò del mondo cattolico; chiamati al Collegio Apostolico, addivengono congiudici di tutta la terra; sono simili ai re, e giustamente hanno nome di veri cardini, sui quali deve volgersi la porta della Chiesa, e salda e stabile mantenersi »; Noi pensiamo essere altamente e del tutto conveniente, ch'essi, nell'uso delle sacre insegne o distintivi, a nessun Prelato, a loro inferiore, sieno o sembrino in alcun modo secondi. — E, di conseguenza, giacché il diritto di portare pubblicamente e privatamente la Croce Pettorale è riconosciuto in tutti i Vescovi, e, per le sacre funzioni solenni segnatamente, in non pochi altri Prelati, secolari e regolari: affinchè pubblicamente e privatamente si appalesi vie più onorata la sublime dignità Cardinalizia, ancora nei membri del S. Collegio, i quali non abbiano la consacrazione vescovile; Noi, a tutti i Cardinali presenti, e futuri dell'Ordine presbiterale e diaconale, non consecrati Vescovi, concediamo, in perpetuo e senza limitazione veruna, di potere, in pubblico ed in privato, ornarsi della Croce Pettorale; e vogliamo ed ordiniamo che, in ciò, non siavi alcuna distinzione tra Cardinali aventi e non aventi il carattere episcopale; talché a tutti sia concesso, e tutti debbano portare la detta Croce Pettorale, anche nella presenza del Romano Pontefice; e, da questo giorno, il diritto di decorarsene sia non meno proprio dei Cardinali non insigniti del carattere vescovile, che degli altri, e dei Vescovi del mondo intero. — Dichiariamo irrita e nulla qualunque eccezione o restrizione in contrario, e decretiamo che si debba sempre ritenere stabile e fermo quanto è contenuto in questo Nostro Motu Proprio.

Dato in Roma, dal Palazzo Apostolico Vaticano, questo dì 24 Maggio 1905, festa della B. V. M. Auxilium Christianorum, anno secondo del Nostro Pontificato.

 

PIUS PP. X


*AAS, vol. XXXVII (1904-05), pp. 681-683.



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