PIO XI VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA
COSTITUZIONE APOSTOLICA
AUSPICANTIBUS NOBIS
CHE INDICE IL GIUBILEO STRAORDINARIO DEL 1929
E INDICA LE CONDIZIONI PER LUCRARE LE INDULGENZE PREVISTE
Iniziando, per una grazia tutta particolare di Dio, il cinquantesimo anno di sacerdozio, niente poteva essere più gradito a Noi, Padre comune di tutti i fedeli, che vedere tutti i Nostri figli unirsi a Noi con il cuore e con la preghiera per ringraziare Dio e implorare il suo aiuto sia per Noi stessi, sia per la Chiesa affidata alle Nostre cure, oggi esposta a tanti mali e a tanti pericoli. Fortificati da questa grazia, tutti — e particolarmente il clero — potranno adoperarsi per accrescere la Fede cristiana e rinvigorire più santamente la vita.
Ci ha recato vivissima soddisfazione — e motivo di maggiore soddisfazione deriva dal fatto che tutto è accaduto con immediatezza e spontaneamente — quella meravigliosa unanimità con la quale tutti i buoni si sono congratulati con Noi per l’evento e si sono impegnati, fin dai primi giorni dell’anno, con preghiere private e pubbliche a Dio, con voti ed auguri formulati per Noi da ogni luogo. Tale manifestazione così pronta e così generale prova con evidenza una pietà assai viva, propria di figli che partecipano tanto ai dolori e alle angustie del Padre, quanto alle sue soddisfazioni e alle sue gioie, e ciò per quei vincoli di affetto che legano e reggono la società domestica. Intatti, la regola principale dell’amore è che essa si esprima non soltanto con le parole, ma anche con i fatti, e che le conseguenti azioni portino a mettere in comune tutti i beni.
In verità, Noi pure Ci sentiamo strettamente legati da questa legge, e desiderando — per quanto Ci è dato — rendere partecipi dei Nostri beni i Nostri carissimi figli, li chiamiamo alla comunione dei Nostri beni così che, mentre apriamo i tesori delle grazie celesti,come è in Nostro potere, aggiungeremo alla letizia privata del Padre le gioie e i profitti spirituali dei figli.
Pertanto, seguendo le orme dei Nostri Predecessori, e principalmente di Leone XIII, siamo venuti nella decisione di indire per tutto l’Orbe Cattolico un nuovo Anno Sacro straordinario in forma di Giubileo universale da lucrarsi durante l’anno corrente, fino a tutto il dicembre prossimo. Invero, nutriamo fiducia che, schiudendo più ampiamente, per tutto questo tempo, le fonti spirituali della Chiesa, tutti i fedeli si daranno cura di usufruire per le anime loro di questi mezzi salutari, in modo che i costumi privati e pubblici vengano ad emendarsi, la Fede prenda nuovo vigore, e si accenda sempre più l’ardore della pietà cristiana. Se infatti, come spesso ed anche recentemente abbiamo raccomandato, lo spirito di preghiera rifiorirà nel popolo cristiano, Noi, e così pure la Chiesa tutta, potremo trovare in esso il più valido presidio nei tempi difficili che viviamo.
Il medesimo proposito, quindi, e la medesima speranza, che mossero il Nostro Predecessore di felice memoria Leone XIII, muovono Noi pure nell’indire questo sacro Giubileo, col quale « ammoniamo ed esortiamo tutti coloro a cui sta a cuore la propria salvezza, affinché si concentrino un poco nel raccoglimento e sollevando i propri pensieri dalla terra, li rivolgano a cose migliori; e ciò sarà salutarmente utile non solo ai privati, ma anche alle nazioni, giacché il perfezionamento dei singoli si volge sempre in altrettanto perfezionamento della vita pubblica e dei pubblici costumi ».
Inoltre, poiché lo scopo dell’Anno Santo consiste principalmente nel promuovere l’incremento della Fede nel popolo, e nell’indirizzare i costumi alla legge evangelica, Ci sembra che la commemorazione del giorno della Nostra ordinazione sacerdotale debba essere di grande ammonimento per quanti sono stati sollevati alla medesima dignità, a volere conformare e dirigere sempre più coscienziosamente e piamente tutta la vita all’altezza della loro missione. Noi abbiamo altresì fiducia che dal molteplice frutto di questo sacro Giubileo, frutto che sarà a profitto dei singoli cittadini e dell’intera società, deriverà pure l’auspicata restaurazione della pace di Cristo, piena e perfetta, nel regno di Cristo.
Quindi Noi, per la misericordia di Dio Onnipotente, confidando nell’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, e forti di quella potestà di legare e di sciogliere, che il Signore a Noi, benché indegni, ha conferito, concediamo a tutti i fedeli dell’uno e dell’altro sesso, un’indulgenza plenaria in forma di Giubileo, perché giovi all’incremento della Fede, all’emendazione dei costumi e specialmente alla santificazione del clero. E questa indulgenza potrà lucrarsi durante il corrente anno, da oggi fino a tutto il mese di dicembre prossimo nel modo che segue:
I.
1° Gli abitanti della Diocesi di Roma e i pellegrini che vengono all’Urbe, visiteranno due volte, sia nel medesimo giorno, sia in giorni diversi, le Basiliche Lateranense, Vaticana e di Santa Maria Maggiore; e quivi per un certo tempo si tratterranno a pregare secondo l’intenzione del Santo Padre sopra esposta e in generale per la conversione dei peccatori, per l’estirpazione delle eresie e degli scismi, per la pace e la concordia dei prìncipi, affinché più facilmente si ottenga l’esaltazione, la prosperità e la libertà della Chiesa Cattolica e del suo Capo, il Vicario di Gesù Cristo. Se però o per la soverchia distanza dei luoghi, o per altro giusto impedimento, coloro specialmente che dimorano nel suburbio, difficilmente potranno recarsi alle suddette Basiliche, concediamo che i confessori possano permettere ai loro penitenti di fare le dette visite in altra chiesa parrocchiale od oratorio pubblico, nel quale solitamente si celebra la santa Messa.
2° Dovranno parimenti digiunare per due giorni oltre quelli d’obbligo e a norma del Codice di diritto canonico.
3° Faranno una santa Confessione, distinta da quella pasquale; e parimenti una santa Comunione, oltre quella pasquale.
4° Infine elargiranno qualche elemosina, secondo i propri mezzi e il consiglio del confessore, destinandola a qualche opera pia; raccomandiamo specialmente l’Opera della Propagazione e della Preservazione della Fede.
II.
Fuori poi dalla Diocesi di Roma, in tutte le altre regioni, prescriviamo due visite, da farsi o nello stesso giorno o in giorni diversi in tre chiese od oratori pubblici designati dall’Ordinario, in sui si soglia celebrare la Messa. Se però in qualche luogo non vi siano chiese in numero sufficiente, si potranno far tre visite in due chiese, o sei in una sola. Inoltre si compiranno le altre pie opere sopra enumerate.
III.
Per coloro poi che, sia a Roma, sia fuori di Roma, faranno le visite processionalmente guidati dal parroco o da un altro sacerdote da lui designato, l’Ordinario potrà anche ridurre il numero delle visite medesime.
IV.
Le visite si potranno fare alcune in una Diocesi, e alcune in un’altra; così pure nella medesima Diocesi si potranno fare parte in un luogo, parte in un altro, ma sempre in chiese designate dall’Ordinario.
V.
I confessori potranno dispensare quei fedeli che siano per qualche giusta causa impediti a compiere qualcuna delle dette opere, o anche tutte, commutandole però in altre.
VI.
Tutti i religiosi, e coloro che vengono sotto questo nome nella parte II del libro del Codice di diritto canonico, possono essere dispensati, sia singolarmente sia collegialmente, dai loro immediati Superiori, i quali commuteranno le opere prescritte in altre, distinte però da quelle a cui siano tenuti per precetto. I religiosi poi delle Congregazioni laicali potranno essere dispensati come sopra da quel sacerdote che esercita la loro cura nel foro esterno; ed in caso di necessità, potranno essere dispensati dal proprio confessore.
Per tutto il tempo del sacro Giubileo, i confessori dovranno seguire generalmente, nell’assolvere e nel dispensare, la disciplina ultimamente introdotta dal Codice di diritto canonico. Non intendiamo però sospendere le facoltà straordinarie in qualunque modo delegate, che essi abbiano ottenuto. Anzi, concediamo loro per lo spazio di quest’anno le seguenti facoltà valevoli nei limiti di giurisdizione, sia ordinaria sia delegata, della quale siano investiti dai loro Ordinari. E cioè tanto a Roma, come altrove, potranno assolvere i penitenti ben disposti da tutti i casi riservati sia ab homine, sia a jure, sia con censura, sia senza censura, eccettuati soltanto i casi di violazione del segreto del Sant’Uffizio, e quelli riservati in specialissimo modo al Sommo Pontefice (Canoni 2320, 2343, 2367 e 2369 del Codice diritto canonico); e così pure quei casi per i quali, dopo avere ottenuto in forza del canone 900 l’assoluzione, rimane l’obbligo di ricorrere alla Sacra Penitenzieria e di rimettersi ai suoi ordini (cfr. decreto della Sacra Penitenzieria del 16 novembre 1928). Concediamo pure ai singoli confessori, come sopra approvati, la facoltà di dispensare per una giusta causa da tutti i voti privati, anche giurati; eccettuati però sia quelli che in forza del canone 1309 sono riservati alla Sede Apostolica, sia il voto accettato da un terzo (a cui perciò recherebbe danno la dispensa) qualora però questi non abbia rinunciato al suo diritto. Anche i voti penali potranno essere commutati, ma soltanto in opere che con un’eguale efficacia ritraggano dal peccato.
Le suddette facoltà di assolvere e di dispensare si possono applicare soltanto a coloro che abbiano sincera volontà di lucrare il Giubileo e di compiere quindi le opere prescritte o commutate. Se questi però, dopo avere ottenuta l’assoluzione o la dispensa, sono per una legittima ragione impediti dal compiere le altre opere prescritte, stabiliamo benignamente che la detta assoluzione o dispensa sia ugualmente valida.
È poi da notare che i confessori possono usare delle dette facoltà soltanto nel foro interno, anche extrasacramentale, purché non si tratti, come è chiaro, di un peccato da assolversi sacramentalmente.
Coloro i quali siano affetti espressamente da qualche censura o siano pubblicamente denunziati come tali, non possono godere del beneficio del Giubileo, finché non avranno soddisfatto in foro esterno, come di diritto. Qualora però sinceramente abbiano deposto in foro interno la loro contumacia e si mostrino ben disposti, potranno, una volta che lo scandalo sia rimosso, essere assolti in foro sacramentale al fine soltanto di lucrare il Giubileo, con l’onere tuttavia di sottomettersi quanto prima anche nel foro esterno a norma di diritto.
Il Giubileo, per ciò che riguarda l’indulgenza plenaria applicabile a se stesso o alle anime del Purgatorio, può essere, lucrato due o più volte, naturalmente ripetendo due o più volte le opere prescritte. Si noti però che, soltanto per coloro che acquistano per la prima volta il Giubileo, i confessori potranno usare anche più volte la facoltà di assolvere dalle censure e dai casi riservati, e così pure la facoltà di commutare e di dispensare quei penitenti che non abbiano ancora compiuto le opere prescritte.
Durante quest’Anno Giubilare non vengono a cessare le altre indulgenze già concesse per opere distinte da quelle prescritte per il Giubileo. Anzi, al fine di promuovere sempre più lo spirito di preghiera, concediamo che tutti i fedeli, durante l’anno corrente, possano lucrare l’indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene, ogni qualvolta si rechino a pregare davanti al divino Sacramento dell’Eucaristia, anche chiuso nel Tabernacolo, secondo l’intenzione del Sommo Pontefice; e ciò, pur rimanendo altresì le altre indulgenze già concesse per questa pia pratica. Coloro, poi, i quali faranno questa pia visita ogni giorno durante un’intera settimana, potranno acquistare l’indulgenza plenaria, alle consuete condizioni. Inoltre, allo scopo di dare impulso alla pietà del clero nella celebrazione della Messa, concediamo a tutti i sacerdoti, per tutto il corso del corrente anno, fino al 31 dicembre, il privilegio personale, in forza del quale potranno applicare ogni giorno l’indulgenza plenaria in favore di un’anima del Purgatorio.
Affinché la presente Nostra Lettera possa più facilmente giungere a conoscenza dei fedeli, vogliamo che alle copie di essa, ancorché stampate ma munite del sigillo di un dignitario ecclesiastico, si presti la medesima fede come se fosse stata esibita questa stessa.
A nessuno sia permesso contrastare questa indizione, promulgazione, concessione, od opporsi temerariamente. Se qualcuno osasse tentare ciò, sappia che incorrerà nella collera di Dio onnipotente e dei beati Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 6 gennaio, festa dell’Epifania, dell’anno 1929, settimo del Nostro Pontificato.
PIUS PP. XI
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