PIO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA
COSTITUZIONE APOSTOLICA
CHRISTUS DOMINUS*
DELLA DISCIPLINA DA OSSERVARE CIRCA IL DIGIUNO EUCARISTICO
Nostro Signore Gesù Cristo «nella notte in cui fu tradito» [1], quando per l'ultima volta celebrò la Pasqua del Vecchio Testamento, dopo la cena [2], prese del pane, rese grazie, lo spezzò e lo distribuì ai suoi discepoli, dicendo: «Questo è il mio corpo, che sarà immolato per voi» [3]; similmente porse loro il calice dicendo: «Questo è il mio sangue del Nuovo Testamento, il quale sarà sparso per molti» [4]. «Fate questo in memoria di me» [5].
Tali passi della Sacra Scrittura manifestano chiaramente come Divin Redentore a quest'ultima celebrazione pasquale, in cui si mangiava l'Agnello secondo il rito ebraico, vuole sostituire la nuova Pasqua, la quale dovrà durare sino alla fine dei secoli, la consumazione, cioè, dell'Agnello immacolato, da immolare per la salvezza del mondo, perché la nuova Pasqua della nuova Legge chiudesse la fase antica e la verità fugasse l'ombra [6].
Poiché la congiunzione delle due cene avvenne per significare il passaggio dall'antica alla nuova Pasqua, si può facilmente intuire perché la Chiesa, nel Sacrificio eucaristico che, secondo il comando del Divin Redentore, deve rinnovarsi in commemorazione di lui, poté discostarsi dalle regole osservate nella vecchia agape e introdurre 1'uso del digiuno eucaristico.
Fin dall'antichissima età, infatti, invalse la consuetudine di distribuire l'Eucaristia ai fedeli digiuni [7]. Già verso la fine del secolo si stabiliva in vari Concili che coloro i quali dovevano celebrare il sacrificio eucaristico osservassero il digiuno. Nell'anno 393 il Concilio d'Ippona decretò: «Il Sacramento dell'Altare non sia celebrato se non da persone digiune» [8]. Tale precetto venne poco dopo, cioè nell'anno 397, promulgato con le medesime parole dal III Concilio di Cartagine [9]; "a principio del secolo V questa consuetudine poteva dirsi abbastanza comune e ab immemorabili, per cui Sant'Agostino poté affermare: «La Santissima Eucaristia è ricevuta sempre da persone digiune, e tale uso è universale» [10].
Senza dubbio questa prassi poggiava su gravissime ragioni, tra le quali si può, anzi tutto, ricordare ciò che l'Apostolo delle genti lamentava a proposito dell'agape fraterna dei cristiani [11]. L'astinenza, infatti, dal cibo e dalla bevanda si addice alla somma riverenza che dobbiamo avere verso la suprema Maestà di Gesù Cristo, quando ci accostiamo a riceverlo nascosto sotto i veli eucaristici. Inoltre, ricevendo il suo corpo e il suo sangue preziosissimo, prima di qualsiasi alimento,dimostriamo chiaramente che esso è il Primo e sommo nutrimento, che sostenta la nostra anima e ne accresce la santità. Ben a ragione, quindi, Sant'Agostino osserva: «Piacque allo Spirito Santo che ad onore di sì grande Sacramento il Corpo del Signore entrasse nella bocca del cristiano prima di qualunque altro cibo» [12].
Questo digiuno, poi, non costituisce solo un doveroso tributo di onore al Divin Redentore, ma fomenta anche la pietà, e può, perciò, contribuire ad aumentare quei saluberrimi frutti di santità, che Gesù Cristo, fonte e autore di ogni bene, ci chiede di produrre, con l'aiuto della grazia.
Del resto tutti sanno per esperienza che, secondo le stesse leggi della natura umana, quando il corpo non è aggravato dal cibo, la mente diviene più agile e si applica con maggiore efficacia a meditare quell'ineffabile e sublime mistero, che si compie nello spirito come in un tempio, accrescendone l'amore divino.
Quanto la Chiesa abbia avuto a cuore l'osservanza del digiuno eucaristico si può arguire anche dalle gravi pene irrogate a coloro che lo violavano. Infatti il VII Concilio di Toledo (a. 646) comminò la scomunica a chi avesse celebrato i sacri misteri non digiuno [13]; e già nel 572 il III Concilio di Braga [14] e nel 585 il II Concilio di Mâcon [15] avevano decretato la deposizione dall'officio e dalla dignità di chi si fosse reso reo di tale colpa.
Tuttavia, nel corso dei secoli, si è anche considerato attentamente che qualche volta fosse opportuno, in particolari circostanze, dispensare in qualche modo i fedeli da questa legge del digiuno. Perciò il Concilio di Costanza (a. 1415), mentre conferma tale sacrosanta legge, aggiunge qualche limitazione: «A norma dei sacri canoni e secondo una lodevole consuetudine, approvata dalla Chiesa e costantemente osservata fino al presente, tale Sacramento non deve essere fatto dopo la cena, né ricevuto dai fedeli non digiuni, se non in caso d'infermità o di altra necessità, ammessa dal diritto o dalla Chiesa» [16].
Abbiamo voluto ricordare queste cose, affinché tutti sappiano bene che Noi, quantunque le nuove condizioni di tempi e di cose Ci suggeriscano di concedere non poche facoltà e permessi in tale materia, intendiamo, tuttavia, con questa Costituzione Apostolica confermare in tutto il suo vigore la legge e la consuetudine del digiuno eucaristico ed esortare coloro che possono farlo a continuare nell'esatta osservanza di essa, in maniera che solamente quelli che versano nella necessità si avvalgano di tali concessioni e nei limiti imposti dalla stessa necessità.
E' per il Nostro animo motivo di dolce consolazione — e siamo lieti di dichiararlo qui pur brevemente — il rilevare che la devozione verso l'Augusto Sacramento dell'Altare cresce continuamente non solo nell' animo dei fedeli, ma anche nello splendore del culto, che rifulge spesso nelle pubbliche manifestazioni dei popoli. Senza dubbio, hanno a ciò non poco contribuito le premurose cure dei Sommi Pontefici, e specialmente del Beato Pio X, il quale, richiamando tutti a rinnovare l'antica consuetudine, ha esortato ad accostarsi molto spesso e possibilmente ogni giorno alla mensa degli Angeli [17]. Al medesimo tempo invito i fanciulli a questo celeste convito, e con sapiente disposizione dichiaro che il precetto della Confessione e della Comunione annuale obbliga coloro che abbiano raggiunto l'uso di ragione [18]; il che è stato sancito anche nel Codice di diritto canonico [19]. E i fedeli corrispondendo con entusiasmo alle sollecitudini dei Sommi Pontefici si sono accostati sempre più numerosi alla sacra Mensa. Voglia il Signore che questa fame del pane celeste e questa sete del sangue divino diventino sempre più ardenti in tutti gli uomini di qualsiasi età e condizione sociale!
Dobbiamo, tuttavia, riconoscere che le particolari condizioni dei tempi in cui viviamo hanno introdotto molte modificazioni negli usi della società, e nella vita comune, per cui sorgerebbero gravi difficoltà che potrebbero allontanare gli uomini dalla partecipazione ai divini misteri, se la legge del digiuno eucaristico dovesse osservarsi pienamente, come si è fatto finora.
Anzi tutto è ben noto che il numero dei sacerdoti è oggi impari alle sempre crescenti necessità dei fedeli: essi, specialmente nei giorni di festa, debbono sottoporsi a lavoro spesso eccessivo, sono talvolta obbligati a celebrare il sacrificio eucaristico molto tardi, non di rado a binare o a trinare, o ad affrontare un disagiato cammino per non lasciare senza la santa Messa non piccole porzioni del loro gregge. Questo snervante lavoro richiesto dal sacro ministero indebolisce certamente la salute dei sacerdoti; ciò maggiormente perché essi, oltre alla celebrazione della santa Messa e alla spiegazione del Vangelo, debbono attendere alle confessioni, alla catechesi, soddisfare a tutti gli altri obblighi del loro ufficio, i quali richiedono sempre più impegno e attività. A ciò si aggiungono i mezzi da preparare e da adoperare per respingere gli attacchi, oggi tanto subdoli, quanto aspri, mossi da più parti contro Dio e la sua Chiesa.
Ma il Nostro pensiero corre in maniera specialissima, a coloro che, lasciata la propria patria, si sono recati a lavorare in lontane regioni, per rispondere generosamente all'invito e comando del Divin Maestro: «Andate, dunque, insegnate a tutte le genti» [20]; vogliamo dire agli araldi del Vangelo, i quali, sostenendo fatiche talvolta molto gravose e superando molteplici difficoltà di viaggio, grandemente si sforzano perché a tutti risplenda la luce della religione cristiana, e perché nutriscano del pane angelico, che alimenta la virtù e ravviva, la pietà, le loro greggi, di cui molte composte di neofiti.
Presso a poco nelle medesime condizioni si trovano pure i fedeli, residenti in non poche terre di missione, o in altre regioni, i quali sono privi di un sacro Ministro addetto alla loro cura spirituale e, perciò costretti ad attendere l'arrivo, a tarda ora, di un altro sacerdote per poter partecipare al Sacrificio Eucaristico e ricevere la santa Comunione. Inoltre con lo sviluppo di ogni tipo d'industria, avviene spesso che molti operai, addetti alle officine, ai trasporti, ai lavori portuali o ad altri pubblici servizi, siano occupati in turni, non solo di giorno ma anche di notte, e, perciò, possano trovarsi, talvolta, nella necessità di prendere un nutrimento per ristorarsi; e in tal modo vengono impediti di accostarsi digiuni alla Mensa Eucaristica.
Avviene, parimente, con frequenza,, che le madri di famiglia non possono accostarsi alla medesima sacra Mensa, prima di avere atteso alle faccende domestiche, le quali spesso richiedono molte ore di lavoro.
Similmente sono molti gli alunni delle scuole che desiderano di rispondere all'invito divino: «Lasciate che i fanciulli vengano a me» [21], perché confidano che Colui il quale «si pasce tra i gigli» [22] custodirà il candore della loro anima e l'integrità dei loro costumi dalle seduzioni dell'età giovanile e dalle insidie del mondo. Senonché, talvolta, riesce loro molto difficile recarsi, prima di andare alla scuola in chiesa, nutrirsi del Pane degli Angeli e, poi, tornare a casa, per prendere il necessario alimento.
E' da osservare pure che spesso oggi i fedeli si portano in gran numero nelle ore pomeridiane da un luogo all'altro, per partecipare a celebrazioni religiose o a manifestazioni di carattere sociale. Pertanto, se anche in queste occasioni fosse permesso di celebrare il Mistero Eucaristico, che è viva fonte di grazia divina e che infiamma le volontà spronandole all'acquisto della virtù, non v'e dubbio che i fedeli ne attingerebbero la forza necessaria per sentire ed operare pienamente da cristiani e anche per obbedire alle giuste leggi.
A queste considerazioni di carattere particolare sembra opportuno aggiungerne altre di ordine generale e, cioè, che, pur avendo la medicina e l'igiene fatto ai nostri tempi tanti progressi e molto contribuito alla diminuzione della mortalità, specialmente infantile, tuttavia le presenti condizioni di vita e i disagi derivati dalle immani guerre di questo secolo hanno non poco indebolito la costituzione fisica e la salute degli uomini.
Per queste ragioni e specialmente al fine di facilitare l'incremento della risvegliata pietà eucaristica, numerosi Vescovi di diverse Nazioni ufficialmente implorarono che la legge del digiuno fosse alquanto mitigata; e questa Sede Apostolica ha già elargito benevolmente facoltà e dispense ai sacerdoti e ai fedeli. Riguardo a tali concessioni Ci piace di ricordare il Decreto Post Editum, emanato dalla Sacra Congregazione del Concilio, in data 7 dicembre 1906, in favore degli infermi [23]; e per i sacerdoti la Lettera diretta dalla Suprema Sacra Congregazione del Sant' Offizio agli Ordinari dei luoghi il 22 maggio 1923 [24].
In questi ultimi tempi, poi, le istanze del Vescovi sono divenute frequenti e più pressanti, e più ampie sono state le facoltà concesse, specialmente in occasione della guerra. Ciò mostra chiaramente che vi sono cause nuove, gravi, continue e abbastanza generali, le quali, in molteplici circostanze, rendono molto difficile ai sacerdoti di celebrate e ai fedeli di comunicarsi digiuni.
Per ovviare, pertanto, a tali gravi inconvenienti e difficoltà, nonché per eliminare le diversità causate nella pratica dalla varietà degli indulti, riteniamo necessario mitigare la disciplina del digiuno eucaristico e regolarla in modo che tutti siano messi in grado di ottemperare a tale legge il più largamente possibile e nella misura adatta alle particolari condizioni di tempi, di luoghi e di persone.
Con tali disposizioni nutriamo fiducia di contribuire non poco all'incremento della devozione eucaristica e di muovere e spronare efficacemente tutti a partecipare alla Mensa degli Angeli: ciò certamente ridonderà a maggior gloria di Dio e accrescerà la santità del Corpo Mistico di Gesù Cristo.
Pertanto di Nostra Autorità Apostolica stabiliamo e decretiamo quanto segue:
I. Quelli che non si troveranno nelle particolari condizioni, indicheremo in appresso, dovranno continuare a osservare il digiuno eucaristico dalla mezzanotte. Diamo, però, come norma generale, valevole, d'ora innanzi, per i sacerdoti e per i fedeli, che l'acqua naturale non rompe il digiuno eucaristico.
II. Gli infermi, anche se non degenti, possono prendere, con prudente consiglio del confessore, qualche cosa a modo di bevanda di vera medicina, esclusi gli alcoolici. La stessa concessione vale per sacerdoti infermi, che celebrano la santa Messa.
III. I sacerdoti che celebrano ad ora tarda, o dopo grave lavoro del sacro ministero, o dopo lungo cammino, possono prendere qualche cosa a modo di bevanda, esclusi gli alcoolici; da ciò, tuttavia, devono astenersi almeno per lo spazio di un'ora, prima della celebrazione della Messa.
IV. I sacerdoti, che binano o trinano, possono prendere anche nella prima e seconda Messa le abluzioni, le quali, tuttavia, in questo caso, non debbono essere fatte col vino, ma con la sola acqua.
V. Parimente i fedeli, anche se non infermi, ai quali, per grave incomodo — cioè, per lavoro debilitante, per ragioni dell'ora tarda, in cui soltanto sono in grado di prendere parte alla sacra Sinassi, o perché hanno dovuto fare un lungo cammino — riesce impossibile di accostarsi del tutto digiuni alla Mensa Eucaristica, possono, col prudente consiglio del confessore, e per il tempo in cui perdura tale stato di necessità, prendere qualche cosa a modo di bevanda, esclusi gli alcoolici, ma debbono astenersene per lo spazio di almeno un'ora, prima della santa Comunione.
VI. Se le circostanze necessariamente lo esigono concediamo agli Ordinari dei luoghi di permettere la celebrazione della santa Messa nelle ore vespertine, la quale, tuttavia, non può avere inizio prima delle sedici, nelle feste di precetto, non escluse quelle soppresse, nei primi venerdì del mese, e in quelle altre solennità che vengono celebrate con grande concorso di popolo; e una volta durante la settimana; osservato dal sacerdote il digiuno di tre ore relativamente al cibo solido e alle bevande alcooliche e di un'ora quanto alle altre bevande non alcooliche. Durante tali Messe, poi, i fedeli potranno accostarsi alla santa Comunione, purché abbiano osservato il digiuno come è prescritto per il celebrante, fermo il disposto del can. 857.
Quanto alle terre di missione, avuto riguardo alle loro particolari condizioni, per le quali solo raramente i sacerdoti possono visitare le stazioni lontane, concediamo agli Ordinari dei luoghi di potere usare di tali facoltà tutti i giorni della settimana.
Gli Ordinari dei luoghi, tuttavia, vigilino attentamente, perché sia impedita qualsiasi interpretazione che amplii le facoltà concesse e sia evitato ogni abuso e irriverenza. Noi abbiamo accordato tali facoltà, oggi richieste dalle condizioni di persone, di luoghi e di tempi, ma intendiamo confermare tutta l'importanza, il valore e l'efficacia del digiuno eucaristico per coloro che ricevono il Divin Redentore, nascosto sotto i veli eucaristici. Inoltre, ogni volta che il disagio fisico viene ad essere diminuito, lo spirito deve supplirvi, per quanto gli è possibile, sia con la penitenza interna sia in altri modi, secondo la prassi tradizionale della Chiesa, la quale, quando mitiga il digiuno, suole prescrivere altre opere pie.
Perciò quelli che potranno usufruire delle facoltà concesse dovranno innalzare più ardenti al cielo le loro preghiere per adorare, ringraziare Dio e, sopratutto, per ottenere il perdono dei loro peccati ed implorare nuovi aiuti dal cielo. Pensando che Gesù Cristo ha istituito l'Eucaristia quale «ricordo perenne della sua passione» [25] eccitino i loro animi a quei sensi di cristiana umiltà e di cristiana penitenza, che la meditazione dei patimenti e della morte del Divin Redentore deve in tutti destare. Offrano al Divin Redentore, che, immolandosi continuamente sugli altari, rinnova la prova massima del suo amore, tutti propri frutti di carità verso il prossimo, sempre più abbondanti. In tal modo tutti contribuiranno, certamente, ad attuare sempre più quell'unione di cui parla l'Apostolo: «Un pane solo, un solo corpo siamo noi molti, quanti di quel solo pane partecipiamo» [26].
Ordiniamo che si abbia come fermo e valido quanto abbiamo decretato e stabilito con questa Costituzione, non ostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione, e aboliamo tutti gli altri privilegi e facoltà in qualsiasi forma concesse dalla Santa Sede, affinché dovunque tutti osservino uniformemente questa disciplina.
Le presenti norme andranno in vigore dal giorno della pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso S. Pietro, nella Festa dell'Epifania del Signore, il 6 gennaio 1953, decimo quarto del Nostro Pontificato.
PIUS PP. XII
*AAS, vol. XXXXV (1953), n. 1, pp. 25-32
[1] I Cor., XI, 23.
[2] Cfr. LUC., XXII, 20.
[3] I Cor., XI, 24.
[4] MATT., XXVI, 28.
[5] Cfr. I Cor., XI, 24, 25.
[6] Cfr. Inno Lauda Sion (Messale Romano).
[7] Cfr. BEN. XIV, De Syn. Dioec., 1. 6, c. 8. n. 10.
[8] Conc. d'Ippona, can. 28: MANZI., III, 923.
[9] Conc. Cartag., III, cap. 29: MANZI, III, 885.
[10] Cfr. S. Agostmo, Ep. LIV ad Jan., cap. 6: MIGNE, PL, XXXIII, 203.
[11] Cfr. I Cor., XI, 21 ss.
[12] S. AGOST., 1. c.
[13] Conc. di Toledo, VII, cap. 2: MANZI, X, 768.
[14] Conc. di Braga, III, can. 10: MANZI, IX, 841.
[15] Conc. Mâcon, II, can. 6: MANZI, IX, 952.
[16] Conc. di Costanza., sess. XIII: MANZI, XXVII, 727.
[17] Decreto della S. Congr. del Concilio, Sacra Tridentina Synodus, del 20 dicembre 1905: Acta S. Sedis XXXVIII, 400 ss.
[18] Decreto della S. Congr. del Sacramenti Quam singulari, dell'8 agosto 1910: A. A. S., II, p. 577 ss.
[19] C. I. C., can. 863; cfr. can. 854, § 5.
[21] MARCO, X, 14.
[22] Cant.. II. 16; VI, 2.
[23] Acta S. Sedis, XXXIX, p. 603 ss.
[ ] A. A. S., XV, p. 151 ss.
[25] S. TOMMASO, Opusc. LVII, Offic. de Festo Corporis Christi, lect. IV, Opera omnia, Roma, 1570, vol. XVII.
[26] I Cor., X, 17.
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