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CHIROGRAFO DI SUA SANTITÀ PIO XII
CON IL QUALE IL PONTEFICE STABILISCE NUOVE NORME PER
L’ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

 

Con Nostro Chirografo del 27 giugno 1942 abbiamo fondato ed eretto nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Religione, attribuendo ad esso la personalità giuridica e mantenendo in vigore per l'Istituto medesimo le disposizioni dello Statuto da Noi approvato nel 17 marzo 1941 per la preesistente Amministrazione delle Opere di Religione, in quanto tali disposizioni non fossero in contrasto con il ricordato Nostro Chirografo e fino a quando non apparisse opportuno di riformarle.

Essendo stato di recente chiamato al riposo eterno il Signor Cardinale Carlo Cremonesi, il quale con tanto zelo aveva tenuta la presidenza dell' Ufficio amministrativo prima dell'Amministrazione delle Opere di Religione e poi dell'Istituto da Noi eretto, e dovendosi ora procedere alla nomina del nuovo Presidente dell'Ufficio amministrativo dell'Istituto, abbiamo deciso di disporre, come con la Nostra Autorità disponiamo, quanto segue :

I. Presidente dell'Ufficio amministrativo dell'Istituto per le Opere di Religione è un Prelato, da nominarsi dalla Commissione Cardinalizia di vigilanza .dell'Istituto medesimo. Egli esercita tutte le funzioni già spettanti al Cardinale Presidente dell'Ufficio anzidetto.

II. Il Segretario, il Sostituto, gli impiegati minori dell'Ufficio amministrativo ed i Consultori dell'Ufficio medesimo sono nominati dalla predetta Commissione Cardinalizia di vigilanza.

III. La stessa Commissione nomina due revisori ordinari, di provata perizia in materia, i quali debbono eseguire le verifiche periodiche, prescritte dallo Statuto, e fare la revisione amministrativa e finanziaria annuale, nonché l'esame del bilancio consuntivo di ogni anno, con la relazione da presentarsi alla Commissione Cardinalizia. La Commissione medesima nominerà i periti ai quali eventualmente si volessero affidare ispezioni straordinarie.

IV. Segretario della Commissione Cardinalizia di vigilanza dell'istituto per le Opere di Religione è il Prelato Presidente, il quale è pure ponente, cioè relatore delle materie inscritte all'ordine del giorno nelle adunanze della Commissione predetta.

V. Per tutti gli effetti giuridici l'Istituto è rappresentato congiuntamente dal Prelato Presidente dell'Ufficio amministrativo e dal Segretario dell'Ufficio medesimo.

VI. La Commissione Cardinalizia di vigilanza dell'Istituto redigerà e proporrà a Noi le modifiche allo Statuto 17 marzo 1941, che, per l'esecuzione del presente Nostro Chirografo, apparissero necessarie.

VII. Qualsiasi disposizione contraria al presente Nostro Chirografo è abrogata.

VIII. Il presente Nostro Chirografo sarà pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 24 gennaio 1944, anno quinto del Nostro Pontificato.

 

PIUS PP. XII


*AAS, vol. XXXVI (1944), n. 2, pp. 45-46.



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