DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PARTECIPANTI AL XI CORSO DI
"RINNOVAMENTO CANONICO PER GIUDICI"
5 dicembre 1981
Carissimi fratelli,
Sono davvero lieto di accogliere qui tutti voi che avete partecipato al IX Corso di rinnovamento canonico per Giudici ed altri Ufficiali dei Tribunali ecclesiastici presso la Pontificia Università Gregoriana. Vi saluto di cuore ad uno ad uno singolarmente: riconosco con animo grato la vostra nota fedeltà al successore di Pietro e al Magistero della Chiesa.
Il Corso di quest’anno è dedicato ad un attento esame del rinnovato Codice di Diritto Canonico, particolarmente in quelle parti che riguardano il matrimonio nella Chiesa. È ben evidente a tutti quanto ciò sia opportuno. Infatti il nuovo corpo canonico è stato valutato nella Sessione plenaria della Commissione e sarà promulgato a tempo debito.
La Chiesa ha perciò veramente bisogno di esperti che studino ed esaminino a fondo il nuovo Codice. Infatti ho detto a quella stessa Sessione plenaria che questo Codice è stato ideato, annunziato e steso come una cosa sola con tutto il Concilio Vaticano II e dunque è strumento giuridico e pastorale nel quale sono raccolti per l’avvenire i frutti più sicuri e più solidi del Concilio.
Questa nuova legislazione si è resa assolutamente necessaria alla Chiesa, perché essa possa ogni giorno secondo la logica e la disciplina del Concilio nelle sue azioni e nelle sue istituzioni, perché il messaggio stesso del Vangelo possa essere ovunque più efficacemente annunziato e possa radicarsi più profondamente nel cuore degli uomini, perché infine la causa dell’unità dei cristiani sia promossa in modo più efficace mediante una forma di vita ecclesiale più semplice e luminosa.
Rimane ora il compito di erudire nuovi studiosi di diritto canonico nelle nuove formule legislative, nei nuovi principi che le pervadono, nei nuovi criteri di interpretazione e di applicazione delle leggi ecclesiastiche ai singoli casi e nelle singole difficoltà dei fedeli. Una cosa sola mi auguro insieme a voi e vi chiedo e prego di cuore: che con procedimenti di questo tipo a Roma o altrove nel mondo, si faccia in modo che i giudici stessi presso i Tribunali ecclesiastici si rinnovino profondamente e siano quasi reintegrati. Bisogna infatti che essi siano d’ora in poi più zelanti garanti della giustizia e custodi delle leggi umane.
Per un compito di tale gravità si richiede una conoscenza acquisita non tanto in modo teorico quanto con la massima attenzione ma in vero la conoscenza dell’animo del popolo cristiano e inoltre una quotidiana consuetudine con gli uomini del nostro tempo, rivolti sempre più gravi impedimenti alla fede, nelle condizioni connesse alla vita, negli acerbi dubbi della coscienza. La giustizia sarà infatti preservata, se sarà considerato l’uomo stesso, le stesse sue condizioni di vita qui sulla terra e nella comunità ecclesiale secondo la severa legge del Vangelo di Cristo e l’eccellente qualità di vita cristiana.
Il nuovo Codice di diritto e perciò i giudici, i magistrati e gli esperti di diritto che hanno studiato profondamente il nuovo Codice e lo hanno espletato fedelmente, custodiranno per loro dovere le leggi fondamentali dei fedeli di Cristo nella Chiesa, e illustreranno anche i loro doveri o i loro obblighi. Ma per ogni uomo – e tanto più per il cristiano – la legge esiste perché i singoli siano riconosciuti e accolti dai loro fratelli e amici così come sono nati, cresciuti ed educati. Inoltre la legge per loro esiste, per partecipare con gli altri fedeli alla vita piena della Chiesa, per ottenere dai dottori della Chiesa una retta dottrina ecclesiale, per fortificare se stessi per sempre per mezzo dei Sacramenti di Cristo. La legge inoltre anche come compito di tutti i figli della Chiesa ha per sua natura lo scopo di servire gli altri, di istruire gli altri, di portare agli altri il lieto annunzio salvifico di Cristo Salvatore.
Bisogna certamente osservare la giustizia – per il cristiano, ad onore di Dio e per un vero aiuto agli uomini: terreno e celeste, temporale ed eterno. A questo fine sono rivolte le leggi della Chiesa e il loro nuovo Codice. A ciò debbono dunque essere indirizzati gli studi canonici di questi prossimi anni, perché attraverso le chiare direttive per il vivere e l’agire si diffonda sempre più ampiamente il nuovo spirito del Concilio Vaticano II in ogni ordine e parte della Chiesa di Dio sulla terra. Gli animi dei Vescovi e dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici devono venir nuovamente confermati con una nuova fiducia verso la Madre Chiesa; devono essere nuovamente infiammati di un nuovo ardore per così dire missionario, col quale si sforzino di condurre vicendevolmente tutti gli uomini a Cristo e Cristo a tutti gli uomini mediante la parola e l’esempio. Questo certamente verrà effettuato con la divulgazione del vero rinnovamento del Concilio che, come ho detto, ha rivestito il suo corpo visibile di quelle nuove leggi ecclesiastiche, che avete esaminate e considerate assiduamente in questi giorni.
Vi esorto dunque affinché, ciò che in poche settimane avete giustamente cominciato, voi continuiate in seguito mediante lo studio e l’analisi, la riflessione e l’azione coscienziosa nei vostri molteplici incarichi presso i Tribunali o anche, nelle aule dei Seminari e delle Facoltà, presso altri discepoli delle leggi ecclesiastiche. Prego con voi lo Spirito Santo affinché venga in aiuto degli esperti di Diritto e dei magistrati vostri colleghi con la sua luce e con l’eterno dono della sapienza cristiana.
Desidero darvi assicurazione della mia benevolenza verso tutti voi singolarmente e della mia gratitudine per la vostra testimonianza di fedeltà alla Chiesa impartendo con affetto a voi sia ai maestri che ai discepoli la benedizione apostolica in Gesù Cristo.
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