PAOLO VI
SOMMO PONTEFICE
COSTITUZIONE APOSTOLICA
«VICARIAE POTESTATIS IN URBE»
PER LA RIFORMA DEL VICARIATO DI ROMA
PAOLO VI VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA
L'esigenza di rendere l'esercizio della potestà vicaria nella cura pastorale della Diocesi di Roma più consono agli orientamenti emersi dal Concilio Ecumenico Vaticano II e sempre più rispondente ai bisogni degli uomini del nostro tempo ha suggerito un aggiornamento delle norme relative al funzionamento del Vicariato, formalmente ancora regolato dalla Costituzione Apostolica «Etsi Nos» di San Pio X del 1° gennaio 1912 (AAS 4 (1912) 5-22).
Un'adeguata rispondenza delle strutture alle finalità che debbono perseguire, una funzionale distribuzione delle responsabilità, ed una ponderata organizzazione dell'apostolato attraverso operatori qualificati sono indubbiamente destinate ad influire beneficamente sull'azione pastorale a favore dell'Eterna Città, affidata alle cure del Romano Pontefice, Successore del Beato Apostolo Pietro nella sede di questa stessa Città e proprio in quanto tale supremo Pastore e Capo visibile della Chiesa (Cfr. PAULI PP. VI Romano Pontifici Eligendo: AAS 67 (1975) 609).
Infatti qui, per il ministero degli Apostoli Pietro e Paolo è stata fondata e costituita quella Chiesa, con la quale - in ragione della sua preminenza - deve convenire ogni altra, in cui è conservata la tradizione apostolica (Cfr. S. IRENAEI Adversus haereses, III, 3, 1, ed. W. W. Harvey II, 1857, p. 9). Ad essa guardano tutte le altre chiese come a quella «che presiede nella carità» (Cfr. S. IGNATII ANTIOCHENI Epistola ad Romanos, Inscr.: Patres Apostolici I, ed. F. X. FUNK, 1901-2, p. 253).
Questa prerogativa comporta anche il dovere della esemplarità nella vita cristiana a beneficio di tutta la Chiesa di Cristo, vivente ed operante nelle varie comunità cristiane o chiese particolari sparse in tutto il mondo (Cfr. Lumen Gentium, 15: AAS 57 (1965) 17-18).
Quest'opera di aggiornamento tiene presente la complessa realtà della Città di Roma nella quale il Clero e il Popolo Romano, uniti al loro Pastore, testimoniano nella vita quotidiana la loro fede. Alla Chiesa di Roma appartengono a proprio titolo i membri del Collegio Cardinalizio, ai quali spetta di eleggere a norma del diritto il Vescovo di Roma (Cfr. PAULI PP. VI Romano Pontifici Eligendo: AAS 67 (1975) 609.645).
Qui hanno sede i Dicasteri della Curia Romana, dei quali Noi ci avvaliamo per l'esercizio delle Nostre funzioni universali (Cfr. EIUSDEM Regimini Ecclesiae Universae, 1, § 1: AAS 59 (1967) 890).
Inoltre vi si trovano gli organi di governo di un gran numero di Ordini e Congregazioni religiose, qualificate istituzioni culturali della Chiesa e gli uffici centrali di diverse organizzazioni cattoliche internazionali.
Roma è altresì il centro primaziale d'Italia e la sede della Conferenza Episcopale Italiana nonché di varie organizzazioni apostoliche nazionali.
Di conseguenza l'Eterna Città è luogo di residenza di un elevato numero di sacerdoti, di religiosi, di laici, provenienti dalle varie parti del mondo, la presenza e l'opera dei quali - se ben coordinata - arricchisce la vita cristiana di Roma dell'apporto delle diverse spiritualità ed esperienze.
Roma presenta anche le caratteristiche proprie di una capitale di uno stato moderno, nella quale si riflettono i problemi dell'intera nazione.
Quale sede dei principali servizi nazionali e centro culturale, sociale e politico di primaria importanza, essa contribuisce a creare nei suoi abitanti particolari esigenze.
D'altro lato la continua e tumultuosa crescita dell'Urbe ha creato un numero rilevante di persone in situazione di disagio, bisognose di una cura particolarmente attenta alle loro necessità spirituali e materiali; e tra l'altro il fenomeno dell'immigrazione di così vaste proporzioni, sradicando molte persone dal loro ambiente nativo, rischia di provocare gravi crisi di fede.
Anche il decentramento della stessa amministrazione civile della città esige da parte dei cristiani presenza e partecipazione con acuto senso di responsabilità.
La costruzione di luoghi di culto, le vocazioni al Ministero sacerdotale e alle diverse forme di vita consacrata e l'urgenza di catechisti e di collaboratori pastorali laici rappresentano gravi impegni per il futuro.
La sua singolare storia rende Roma meta di turismo, che sempre più spesso assume la forma di un pellegrinaggio religioso ispirato dalla memoria degli Apostoli, dei Martiri e dei Santi nonché dalla presenza del Vicario di Cristo, offrendo così un'occasione privilegiata per una catechesi tipica destinata a mostrare quasi visibilmente la perenne originalità del Vangelo qui annunziato dagli Apostoli Pietro e Paolo, fecondato con il loro sangue e con quello di altri Martiri, testimoniato dalla vita esemplare di innumerevoli Santi e Sante.
Principii orientativi
1. Affinché il Vicario dell'Urbe, o Curia Diocesana di Roma, risulti uno strumento idoneo di rinnovamento e di crescita pastorale di Roma, come auspicato dai documenti postconciliari per ogni curia diocesana (Cfr. SACRAE CONGREGATIONIS PRO EPISCOPIS Directorium de pastorali ministerio Episcoporum, 1973, n. 200), dovranno tenersi presenti, nelle attività delle persone e degli uffici, i seguenti principii ed orientamenti:
§ 1 - Ogni attività svolta nell'ambito del Vicariato, a qualsiasi livello e con qualsiasi grado di responsabilità, è sempre di natura sua pastorale, in vista cioè della realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa di Cristo che è in Roma e, di riflesso, in vista anche della doverosa esemplarità, che questa Sede Apostolica deve alla Chiesa cattolica intera e a tutti gli uomini nel mondo.
§ 2 - Pur nella distinzione e nell'autonomia dei compiti (Cfr. PII PP. X Etsi Nos, 5: AAS 4 (1912) 5-22), tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo negli uffici (Cfr. Lumen Gentium, 26: AAS 57 (1965) 31-32), scelti in base a pietà, competenza, zelo e attività pastorale, prestino la loro valida collaborazione in spirito di servizio, guardando alla «diaconia» del Cristo che è venuto a servire e non ad essere servito (Cfr. Marc. 10, 45).
§ 3 - I singoli uffici, pur rispondendo a peculiari finalità, avranno fra loro unità e stretta coordinazione di indirizzi, di scelte e di attività al fine di una programmazione organica e di una fruttuosa azione pastorale (Cfr. Christus Dominus, 17: AAS 58 (1966) 681; SACRAE CONGREGATIONIS PRO EPISCOPIS Directorium de pastorali ministerio Episcoporum, 1973, n. 200).
§ 4 - La vitalità degli uffici deve essere assicurata anche mediante un'eventuale possibile integrazione vicendevole, e poi anche mediante un opportuno avvicendamento. Per una più efficace mediazione con le comunità ecclesiali, presteranno la loro collaborazione, anche a tempo parziale e secondo la loro specifica competenza, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici, di diversi ambienti pastorali.
§ 5 - Da parte di tutti dovrà esserci l'impegno di una costante personale assiduità e un progressivo aggiornamento, nonché un concreto inserimento nella vita e nell'azione pastorale diocesana, e da parte dei sacerdoti anche un'attiva partecipazione alla cura d'anime.
NORME
2. In applicazione di questi principii, stabiliamo le seguenti norme, confermando, completando e in parte - in quanto è necessario - derogando quanto finora è stato disposto (Cfr. Prima Romana Synodus, «De Curia Dioecesana», artt. 11-18; cfr. PAULI PP. VI Romanae Urbis AAS 58 (1966) 115-118).
§ 1 - Il Cardinale Vicario in Nostro nome e per Nostro mandato, esercita il ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale della diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da noi stabiliti. Egli, perciò, è giudice ordinario della Diocesi di Roma. Il Cardinale Vicario non cessa dal suo ufficio nella vacanza della Sede Apostolica (Cfr. Prima Romana Synodus, art. 12; PAULI PP. VI Regimini Ecclesiae Universae: AAS 59 (1967) 889; EIUSDEM Romano Pontifici Eligendo, 14: AAS 67 (1975) 616).
§ 2 - Nell'ambito della Diocesi di Roma (Cfr. Prima Romana Synodus, art. 11, § 1) esercitano distinte giurisdizioni sia il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana, a norma delle antiche e ancora vigenti costituzioni della Basilica stessa (Ibid. § 3) sia il Vicario Generale per la Città del Vaticano (Cfr. PII PP. XI Ex Lateranensi Pacto: AAS 21 (1929) 309-311).
§ 3 - Il Cardinale Vicario è coadiuvato dal Vicegerente e dai Vescovi Ausiliari da Noi nominati.
§ 4 - Il Vicegerente, insignito del titolo di Arcivescovo, esercita la giurisdizione ordinaria vicaria nei limiti stabiliti in stretta comunione e coordinazione con il Cardinale Vicario. Esercita anche i poteri propri del Cardinale Vicario quando questi sia impedito o assente o l'ufficio del medesimo sia vacante (Cfr. Prima Romana Synodus, art. 13). L'ufficio del Vicegerente non cessa durante la vacanza della Sede Apostolica.
§ 5 - I Vescovi Ausiliari esercitano - con potestà di Vicari Episcopali - il ministero pastorale in un settore territoriale o eventualmente in una determinata attività pastorale nell'intero ambito diocesano, o anche congiuntamente (Cfr. PAULI PP. VI Ecclesiae Sanctae, 1, 14, § 2: AAS 58 (1966) 765), secondo l'assegnazione del Cardinale Vicario, con le facoltà che egli - con il Nostro beneplacito - stabilirà a norma del Motu Proprio «Romanae Urbis», III, n. 5 del 2 febbraio 1966.
Le facoltà e i compiti dei Vescovi Ausiliari non cessano quando sia vacante l'ufficio del Cardinale Vicario, fino a quando il nuovo Cardinale Vicario nominato non abbia cominciato ad esercitare il suo ufficio nella forma presente (Cfr. EIUSDEM Romanae Urbis, III, 1: AAS 58 (1966) 117).
§ 6 - Il Vicegerente e i Vescovi Ausiliari, formano, sotto la guida del Cardinale Vicario e insieme ad esso, il Consiglio Episcopale della Diocesi (Quoad relationes inter Episcopos ad participandam curam pastoralem Episcopi dioecesani ascitos cfr. Christus Dominus, 25: AAS 58 (1966) 685-686; PAULI PP. VI Ecclesiae Sanctae, 1, 13, 5 3: AAS 58 (1966) 764).
§ 7 - In vista di una retta formulazione del piano pastorale per tutta la Diocesi e delle necessarie verifiche per ricevere suggerimenti ed aiuti, nell'esplicazione del suo ministero il Cardinale Vicario si avvarrà anche dei pareri degli altri organi consultivi diocesani:
- il Consiglio Presbiterale (Cfr. Presbyterorum Ordinis, 7: AAS 58 (1966) 1001-1003; PAULI PP. VI Ecclesiae Sanctae, 1, 15: AAS 58 (1966) 766), - il Consiglio Pastorale (Cfr. Christus Dominus, 27: AAS 58 (1966) 686-687; PAULI PP. VI Ecclesiae Sanctae, 1, 16: AAS 58 (1966) 766-767).
§ 8 - Il Cardinale Vicario avrà cura inoltre di consultare il Consiglio dei Parroci Prefetti (Cfr. Prima Romana Synodus, art. 134), il cui funzionamento dovrà essere coordinato con gli altri organismi e consigli diocesani.
§ 9 - Il piano pastorale di tutta la Diocesi, di cui al § 7, diventerà esecutivo solo dopo che sarà stato da Noi esaminato, definito ed approvato.
§ 10 - Il Cardinale Vicario provvederà a riferire a Noi periodicamente e ogni qualvolta sembrerà necessario circa l'attività pastorale e la vita della Diocesi.
§ 11 - Soprattutto si tenga per norma di non intraprendere alcunché di importante senza di avere prima riferito a Noi (Cfr. PAULI PP. VI Regimini Ecclesiae Universae, 136: AAS 59 (1967) 928).
Struttura del Vicariato
3. § 1 - Il Vicariato o Curia Diocesana di Roma si articola nella Segreteria Generale, negli Uffici («Centri pastorali» e Uffici), nei Tribunali.
§ 2 - Il Cardinale Vicario ha l'alta ed effettiva direzione del Vicariato.
§ 3 - Il Vicegerente, secondo le direttive del Cardinale Vicario, coordina tutta l'attività del Vicariato coadiuvato, per l'esecuzione: dal Prelato Segretario. A questo fine presteranno volentieri la loro collaborazione gli Officiali preposti.
§ 4 - Per il coordinamento dell'attività del Vicariato il Cardinale Vicario si avvale dell'opera del Consiglio di Curia, a cui - sotto la guida del Cardinale Vicario e, in sua assenza o in caso di suo impedimento, del Vicegerente - prendono parte i Vescovi Ausiliari, il Prelato Segretario e gli Officiali preposti interessati alle questioni di cui si deve trattare.
§ 5 - Si abbia cura che i Vescovi Ausiliari siano tenuti informati ed ascoltati specialmente per le materie che rientrano nell'ambito del loro specifico ufficio pastorale.
I. SEGRETERIA GENERALE
4. La Segreteria Generale, diretta dal Prelato Segretario da Noi nominato, provvede alla Cancelleria della Curia ed agli atti amministrativi, alle questioni generali e del personale, all'informazione e documentazione, al coordinamento dei servizi, alla consulenza legale generale nonché al coordinamento degli uffici, con particolare riguardo alla formazione pastorale permanente del Clero, dei Religiosi e delle Religiose e dei laici che attendono alla pastorale, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e catechisti. Inoltre sotto la sua supervisione operano gli uffici amministrativo o economico, legale e tecnico.
II. UFFICI
5. «Centri pastorali» studiano le esigenze religiose della Diocesi di Roma e propongono le iniziative pastorali in ordine all'efficace espletamento dell'ufficio episcopale di magistero, santificazione e governo e ne promuovono un'accurata realizzazione.
6. Il «Centro pastorale per l'evangelizzazione e la catechesi» promuove il servizio della Parola nella comunità cristiana soprattutto mediante la predicazione e la Catechesi nelle parrocchie e nelle famiglie, per gli alunni delle scuole elementari medie inferiori e superiori; sostiene ed assiste le scuole cattoliche per il conveniente raggiungimento dei loro fini istituzionali; promuove l'ecumenismo, l'annuncio della fede ai non cristiani e ai non credenti.
7. Il «Centro pastorale per il Culto e la santificazione» promuove e coordina: a) l'azione liturgico-sacramentale, il canto sacro e la tutela e il decoro dei sacri edifici; b) l'animazione e la formazione in ordine ai ministeri autorizzati ed istituiti; c) le iniziative permanenti di spiritualità cristiana (esercizi spirituali, corsi residenziali, pellegrinaggi, ecc.).
8. Il «Centro pastorale per l'animazione della comunità cristiana ed i servizi socio-caritativi» promuove e coordina la pastorale organica nella dimensione territoriale (diocesi, prefetture, parrocchie, ecc.), nei vari ambienti di vita e nelle diverse specializzazioni (famiglia, cultura, strumenti della comunicazione sociale, turismo, spettacoli e tempo libero, ecc.), nell'attività delle organizzazioni del laicato (Confraternite, Associazioni, ecc.) e nelle opere diocesane. Il medesimo «Centro» promuove e coordina l'azione pastorale a favore dei malati (negli Ospedali, Case di Cura, ecc.), degli anziani, dei minorati e handicappati e di tutti coloro che si trovino in particolare bisogno di assistenza, nonché l'attività degli organismi per la promozione umana e delle istituzioni socio-caritative.
9. L'ufficio per le persone fisiche e giuridiche tratta di ciò che riguarda le persone e le istituzioni sacerdotali, le persone e le istituzioni di vita consacrata, le persone e le istituzioni dei laici.
10. Gli uffici amministrativo, legale e tecnico riguardano le strutture amministrative, economiche, giuridiche e tecniche, richieste per l'espletamento dell'azione pastorale. Di essi si avvale la «Pontificia Opera per la preservazione della Fede e la costruzione di nuove Chiese in Roma», la quale - come ente giuridico - conserva la sua propria fisionomia e la sua distinta personalità giuridica secondo il documento pontificio, con cui è stata costituita (Cfr. PII PP. XI In Allocutione: AAS 22 (1930) 337-340 Cfr. PII PP. XI In Allocutione: AAS 22 (1930) 337-340).
11. Servizi ausiliari. Per il conveniente espletamento dei loro servizi i «Centri» e gli uffici possono avvalersi di Commissioni di studio e di Segretariati.
III. TRIBUNALI
12. § 1 - Presso il Vicariato di Roma sono costituiti due distinti Tribunali :
1. Il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma; 2. Il Tribunale Regionale del Lazio per le cause di nullità di matrimonio.
§ 2 - Questi Tribunali dipendono dal Cardinale Vicario secondo la natura propria di ciascuno di essi.
Per quanto riguarda il Tribunale Regionale del Lazio spettano al Cardinale Vicario le facoltà ed i compiti che le Norme del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica attribuiscono al Moderatore dei Tribunali Regionali, eccettuati i casi in cui la presente Costituzione dispone diversamente (Cfr. SUPREMI SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNALIS Normae pro Tribunalibus interdioecesanis vel regionalibus aut interregionalibus: AAS 63 (1971) 486-492).
In caso di impedimento o di assenza il Cardinale Vicario è supplito nei suoi poteri sui Tribunali dal Vicegerente.
13. Ciascun Tribunale è composto da un Officiale, da un congruo numero di Vice-Officiali, di Giudici, di Difensori del Vincolo e Promotori di Giustizia, da un Capo della Cancelleria e da alcuni Notai.
Ciascun Tribunale ha una sua propria amministrazione.
14. Gli Officiali dei Tribunali, i Vice Officiali, i Giudici, i Difensori del Vincolo ed i Promotori di Giustizia sono nominati dal Sommo Pontefice per un periodo determinato su proposta del Cardinale Vicario per il Tribunale Diocesano e su presentazione della Conferenza Episcopale Laziale per il Tribunale Regionale.
15. Ciascun Officiale esercita soltanto sul proprio tribunale e limitatamente ad esso i poteri amministrativi, disciplinari ed economici, in piena indipendenza dall'altro Tribunale.
16. Nell'ambito dei singoli Tribunali i turni giudicanti, con la designazione del Presidente, del Ponente e del Giudice Istruttore, sono costituiti dal Cardinale Vicario con un decreto generale all'inizio di ogni anno giudiziario. Le singole cause sono assegnate ai vari turni, secondo l'ordine con cui pervengono al protocollo.
La composizione dei turni giudicanti, può essere modificata solo dal Cardinale Vicario in caso di impedimento di uno o più Giudici, dietro loro motivata richiesta scritta e su proposta dell'Officiale.
17. L'albo dei periti del Tribunale, secondo le varie materie, è pubblicato all'inizio dell'anno giudiziario dal Cardinale Vicario. Entro tale albo i Giudici Istruttori nomineranno i periti nelle singole cause.
1. Tribunale Diocesano di Roma
18. È regolato dai canoni 1572-1593 del C.I.C. Consta di un Officiale, di un congruo numero di giudici, di un Promotore di Giustizia, un Difensore del Vincolo, un Capo della Cancelleria ed alcuni Notai (Codex Iuris Canonici, cann. 1572-1593).
19. § 1 - Questo Tribunale è competente per tutte le cause che possono essere giudicate nel foro canonico, ad eccezione delle cause di nullità di matrimonio.
§ 2 - Per il medesimo genere di cause è tribunale di seconda istanza per le diocesi suburbicarie e per le altre diocesi del Lazio.
§ 3 - Con le modifiche previste dalla particolare procedura in materia è competente anche nella cause dei Santi (Cfr. PAULI PP. VI Sanctitas Clarior: AAS 61 (1969) 149-153).
§ 4 - È demandata a questo Tribunale l'istruttoria delle cause di dispensa da matrimonio rato e non consumato e di scioglimento del matrimonio «in favorem fidei» e l'investigazione circa la richiesta di dispensa dagli oneri derivanti dalla sacra ordinazione (Cfr. SACRAE CONGREGATIONIS PRO DOCTRINA FIDEI Normae ad apparandas causas reductionis ad statum laicalem . . . . AAS 63 (1971) 303-308; SACRAE CONGREGATIONIS DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM Dispensationis matrimonii: AAS 64 (1972)).
20. Dal Tribunale Diocesano si appella alla Sacra Romana Rota.
2. Tribunale Regionale del Lazio
21. A norma del M. P. «Qua Cura» il Tribunale Regionale del Lazio è competente per la trattazione e la decisione delle cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio. È anche il Tribunale di appello per le cause di nullità di matrimonio giudicate in primo grado dai Tribunali Regionali di Napoli e Cagliari (PII PP. XI Qua Cura, I-II: AAS 30 (1938) 412).
22. Dal medesimo si appella alla Sacra Romana Rota (Ibid. II: AAS 30 (1938) 412).
23. § 1 - Questo tribunale prima di accettare una causa per la competenza del «forum plerarumque probationum» dovrà ottenere il consenso del Cardinale Vicario, al quale si dovrà esporre quali specifiche prove e di quale entità siano da raccogliere nella Regione laziale (Cfr. PAULI PP. VI Causas Matrimoniales, IV, § 1, c.: AAS 63 (1971) 443 Cfr. PAULI PP. VI Causas Matrimoniales, IV, § 1, c.: AAS 63 (1971) 443).
§ 2 - Per l'emanazione delle decisioni circa l'applicazione delle regole nei casi speciali, il Cardinale Vicario potrà dare mandato speciale all'Officiale del Tribunale Regionale nei singoli casi (Ibid. X-XI: AAS 63 (1971) 445).
NORMA TRANSITORIA
Per quanto concerne le cause ancora in corso presso il Tribunale di Appello del Vicariato dell'Urbe che è soppresso, è prorogata la giurisdizione dei turni giudicanti fino alla conclusione delle cause medesime.
REGOLAMENTO DEL VICARIATO
24. A questa Costituzione apostolica seguirà un Regolamento, che dovrà essere da Noi approvato, il quale definirà gli ambiti di competenza e le modalità di procedura nel Vicariato. Vogliamo che queste nostre leggi e norme abbiano piena efficacia ora e in futuro, nonostante - per quanto è necessario - Costituzioni e Ordinamenti Apostolici contrari, emanati da Noi e dai Nostri Predecessori, ed altre prescrizioni, anche se degne di specialissima menzione.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 6 del mese di gennaio, solennità dell'Epifania del Signore, dell'anno 1977, decimoquarto del Nostro Pontificato.
PAULUS PP. VI
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