COSTITUZIONE APOSTOLICA
SPIRITUALI MILITUM CURAE
PER UNA PIÙ EFFICACE CURA SPIRITUALE DEI MILITARI
La Chiesa ha sempre voluto provvedere con lodevole sollecitudine e in modo proporzionato alle varie esigenze, alla cura spirituale dei militari. Essi, infatti, costituiscono un determinato ceto sociale e, “per le peculiari condizioni della loro vita” (Christus Dominus, 43), sia che volontariamente facciano parte in modo stabile delle forze armate, sia che per legge vi siano chiamati per un tempo determinato, hanno bisogno di una concreta e specifica forma di assistenza pastorale; a questa esigenza, nel corso dei tempi, la sacra gerarchia, e in particolare i Romani Pontefici, per il loro dovere di servizio ovverosia di “diaconia” (Lumen Gentium, 24), hanno provveduto nei singoli casi, nel modo migliore con una giurisdizione più rispondente alle persone e alle circostanze. In tal modo furono costituite man mano delle strutture ecclesiastiche nelle singole Nazioni, alle quali veniva preposto un prelato munito delle necessarie facoltà. (Bullarium Romanum, Torino 1868, t. XV, p. 410)
La Congregazione Concistoriale emanò in materia sagge norme con l’Istruzione Solemne semper del 23 aprile 1951. (AAS 43 [1951] 562-565) Ora però si deve dire che è venuto il tempo per rivedere dette norme, affinché possano avere maggiore forza ed efficacia. A ciò porta innanzitutto il Concilio Vaticano II, che aprì la strada a realizzare nel modo più consono peculiari iniziative pastorali (cf. Presbytrorum Ordinis, 10) e prese in attenta considerazione l’intervento della Chiesa nel mondo contemporaneo, anche in ciò che riguarda l’edificazione e la promozione della pace in tutto il mondo. In questa linea quelli che prestano servizio militare debbono considerarsi “come ministri della sicurezza e della libertà dei popoli”, infatti “se adempiono il loro dovere rettamente, concorrono anch’essi veramente alla stabilità della pace”. (Gaudium et Spes, 79)
Ciò è consigliato anche dai grandi cambiamenti che si sono prodotti non solo per quanto concerne la professione militare e le sue circostanze di vita, ma anche nel senso comune attribuito dalla società del nostro tempo alla natura e ai compiti delle forze armate nella realtà della vita umana. A questo passo, infine, ha condotto la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico che, per la verità, ha lasciato immutate le norme relative alla cura pastorale dei militari, fin qui vigenti (cf. Codex Iuris Canonici, can 569), che tuttavia oggi sono opportunamente riviste, affinché dalla loro equilibrata composizione ne derivino frutti più abbondanti.
Norme di questo genere, invero, non possono essere identiche per tutti i Paesi, non essendo uguale, né in assoluto né relativamente, il numero dei cattolici impegnati nel servizio militare, essendo molto diverse le circostanze nei singoli luoghi. È quindi opportuno che vengano qui stabilite certe norme generali, valide per tutti gli Ordinariati militari - chiamati finora Vicariati Castrensi -, che vanno poi completate, nel quadro della predetta legge generale, con gli statuti emanati dalla Sede apostolica per ciascun Ordinariato.
Vengono pertanto stabilite le seguenti norme:
I. § 1. Gli Ordinariati militari, che si possono chiamare anche castrensi e che vengono giuridicamente assimilati alle diocesi, sono peculiari circoscrizioni ecclesiastiche, rette da propri statuti emanati dalla Sede apostolica, nei quali verranno precisate più dettagliatamente le prescrizioni della presente costituzione, fatte valide dove esistono le Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e gli Stati. (cf. Codex Iuris Canonici, can 3)
§ 2. Dove le circostanze lo richiedono, sentite le Conferenze Episcopali interessate, verranno eretti dalla Sede apostolica nuovi Ordinariati militari
II. § 1. All’Ordinariato militare è preposto, come proprio, un Ordinario normalmente insignito della dignità episcopale, il quale gode tutti i diritti ed è tenuto agli obblighi dei vescovi diocesani, a meno che non consti diversamente dalla natura delle cose o dagli statuti particolari.
§ 2. Il Sommo Pontefice nomina liberamente l’Ordinario militare oppure istituisce o conferma il candidato legittimamente designato. (cf. Codex Iuris Canonici, can 163, 377 par. 1)
§ 3. Perché possa applicarsi con tutte le sue forze a questa specifica missione pastorale, l’Ordinario militare sarà di norma libero da altri uffici che comportino cura di anime, a meno che particolari esigenze di una Nazione consiglino diversamente.
§ 4. Fra l’Ordinario militare e le altre Chiese particolari deve esserci uno stretto vincolo di comunione e un coordinamento delle forze nell’azione pastorale.
III. L’Ordinario militare fa parte di diritto della Conferenza Episcopale di quella Nazione in cui l’Ordinariato ha la propria sede.
IV. La giurisdizione dell’Ordinario militare è: 1) personale, così che può esercitarsi verso le persone che fanno parte dell’Ordinariato, anche se talvolta si trovano fuori dei confini nazionali; 2) ordinaria tanto in foro interno che in foro esterno; 3) propria ma cumulativa con la giurisdizione del vescovo diocesano, poiché le persone appartenenti all’Ordinariato non cessano di essere fedeli di quella Chiesa particolare del cui popolo, in ragione del domicilio o del rito, costituiscono una porzione.
V. Gli ambienti e i luoghi riservati ai militari in primo e principale modo sottostanno alla giurisdizione dell’Ordinariato militare; in via secondaria, però, anche alla giurisdizione del vescovo diocesano, ogniqualvolta, cioè, manchino l’Ordinario militare e i suoi cappellani: in tal caso, sia il vescovo diocesano che il parroco agiscono per diritto proprio.
VI. § 1. Oltre a quanti vengono considerati nei seguenti paragrafi 3 e 4, il presbiterio dell’Ordinariato castrense è formato da quei sacerdoti, tanto secolari che religiosi, i quali, forniti delle necessarie doti per svolgere proficuamente questo speciale ministero pastorale, e con il consenso del proprio Ordinario, svolgono un servizio nell’Ordinariato militare.
§ 2. I vescovi diocesani nonché i competenti superiori religiosi concedano all’Ordinariato castrense in numero sufficiente sacerdoti e diaconi idonei a questa missione.
§ 3. L’Ordinario militare può, con l’approvazione della Santa Sede, erigere un seminario e promuoverne ai sacri ordini nell’Ordinariato i suoi alunni, una volta completata la specifica formazione spirituale e pastorale.
§ 4. Anche altri chierici possono essere incardinati, a norma del diritto, nell’Ordinariato castrense.
§ 5. Il consiglio presbiterale abbia i suoi statuti, approvati dall’Ordinario, tenute presenti le norme emanate dalla Conferenza episcopale. (cf. Codex Iuris Canonici, can 496)
VII. Nell’ambito loro assegnato e nei confronti delle persone loro affidate, i sacerdoti che sono nominati cappellani nell’Ordinariato godono dei diritti e sono tenuti a osservare i doveri dei parroci, a meno che dalla natura delle cose o degli statuti particolari non risulti diversamente; tuttavia cumulativamente con il parroco del luogo, a norma dell’art. IV.
VIII. Quanto ai religiosi e ai membri delle Società di vita apostolica che prestano servizio nell’Ordinariato, l’Ordinario si preoccupi che essi perseverino nella fedeltà verso la vocazione e il carisma del proprio Istituto e mantengano stretti legami con i loro superiori.
IX. Dovendo tutti i fedeli cooperare all’edificazione del Corpo di Cristo (cf. Codex Iuris Canonici, can 208) l’Ordinario e il suo presbiterio facciano in modo che i fedeli laici dell’Ordinariato, tanto a livello personale che in modo associato, svolgano la loro parte come fermento apostolico, ma anche missionario fra gli altri militari con cui vivono.
X. Oltre a coloro che sono determinati negli statuti, a norma dell’art. I, appartengono all’Ordinariato militare e si trovano sotto la sua giurisdizione: 1) i fedeli che sono militari, nonché quelli che sono al servizio delle forze armate, purché vi siano tenuti a norma delle leggi civili; 2) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni, se abitano nella stessa casa, e così i parenti e le persone di servizio che, parimenti, abitano nella stessa casa; 3) coloro che frequentano scuole militari o si trovano degenti o prestano servizio negli ospedali militari, nelle case per anziani o in altri simili istituti; 4) tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che svolgano stabilmente un compito loro affidato dall’Ordinario militare o con il suo consenso.
XI. L’Ordinario militare fa capo alla Congregazione per i vescovi o a quella per l’Evangelizzazione dei popoli e, a seconda dei casi, tratta le questioni con i competenti Dicasteri della Curia Romana.
XII. Ogni cinque anni l’Ordinario militare presenterà alla Sede apostolica la relazione sulla situazione dell’Ordinariato, secondo la prescritta formula. Parimenti l’Ordinario militare è tenuto agli obblighi della “visita ad limina”, a norma del diritto. (cf. ibid., cann. 399 et 400, parr. 1 et 2; cf. etiam Sacrae Congr. Consistorialis Decr. De Sacrorum liminum visitatione a Vicariis Castrensibus peragenda, die 28 febr. 1959: AAS 51 [1959] 272-274)
XIII. Negli statuti particolari, nell’osservanza, dove esistono, delle Convenzioni stipulate fra la Santa Sede e gli Stati, saranno precisate, fra le altre, queste cose: 1) in quale luogo saranno collocate la chiesa dell’Ordinario castrense e la sua Curia; 2) se ci debbano essere uno o più vicari generali e quali altri officiali di curia debbano essere nominati; 3) quanto concerne la condizione ecclesiastica dell’Ordinario castrense e degli altri sacerdoti o diaconi addetti all’Ordinariato militare durante l’incarico e al momento di lasciare il servizio, nonché le prescrizioni da salvaguardare circa la loro situazione militare; 4) come si debba provvedere in caso di sede vacante o impedita; 5) ciò che si debba dire circa il consiglio pastorale sia dell’intero Ordinariato che locale, tenute presenti le norme del Codice di diritto canonico; 6) quali libri si debbano tenere tanto per l’amministrazione dei Sacramenti che per lo stato delle persone, secondo le leggi universali e le prescrizioni della Conferenza episcopale.
XIV. Circa le cause giudiziali dei fedeli dell’Ordinariato militare, competente in prima istanza è il Tribunale della diocesi nella quale ha sede la curia dell’Ordinariato militare; negli statuti si designerà in modo permanente il tribunale di appello. Se poi l’Ordinariato ha il suo tribunale, gli appelli vanno fatti al tribunale che, con l’approvazione della Sede apostolica, lo stesso Ordinario Castrense avrà designato stabilmente. (cf. Codex Iuris Canonici, can. 1438 n. 2)
Quanto è prescritto in questa nostra costituzione entrerà in vigore in data 21 luglio del corrente anno. Le norme di diritto particolare, invero, rimarranno in vigore nella misura in cui concordano con questa costituzione apostolica. Gli statuti di ciascun Ordinariato castrense, redatti a norma dell’art. I, dovranno essere sottoposti alla revisione della Santa Sede entro un anno, da computarsi a partire dalla stessa data.
Vogliamo poi che queste nostre disposizioni e norme siano valide ed efficaci ora e in futuro, nonostante, se fosse necessario, le Costituzioni e le Ordinanze apostoliche emanate dai nostri predecessori, e ogni altra prescrizione anche degna di particolare menzione o deroga.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 24 aprile dell'anno 1986.
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