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SANTO PADRE

COLLEGIO CARDINALIZIO

CURIA ROMANA

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Dicastero per i Testi Legislativi


 

Il Dicastero per i Testi legislativi promuove e diffonde nella Chiesa la conoscenza e l’accoglienza del Diritto canonico della Chiesa latina e quello delle Chiese orientali e offre l’assistenza per la sua corretta applicazione.

Assolve le proprie mansioni al servizio del Romano Pontefice, delle Istituzioni curiali e degli Uffici, dei Vescovi diocesani/eparchiali, delle Conferenze episcopali, delle Strutture gerarchiche orientali e altresì dei Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica di diritto pontificio.

Nell’espletamento dei suoi compiti si avvale della collaborazione di canonisti appartenenti a culture diverse e operanti nei diversi continenti.

Compete a questo Dicastero formulare l’interpretazione autentica delle leggi della Chiesa, approvata in forma specifica dal Romano Pontefice, quale Supremo Legislatore e Interprete, dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza le Istituzioni curiali e gli Uffici della Curia Romana competenti circa le singole materie prese in esame.

Nel caso in cui si configuri un dubbio di diritto tale da non richiedere un’interpretazione autentica, il Dicastero può offrire opportuni chiarimenti circa il significato delle norme mediante un’interpretazione formulata secondo i criteri previsti dalla normativa canonica. Questi chiarimenti possono prendere la forma di dichiarazioni o di note esplicative.

Il Dicastero, studiando la legislazione vigente della Chiesa latina e delle Chiese orientali e secondo le sollecitazioni che gli pervengono dalla prassi ecclesiale, esamina l’eventuale presenza di lacunae legis e presenta al Romano Pontefice proposte adeguate per il loro superamento. Verifica, altresì, eventuali necessità di aggiornamento della normativa vigente e suggerisce emendamenti, assicurando l’armonia e l’efficacia del diritto.

Il Dicastero assiste le Istituzioni curiali nella preparazione di decreti generali esecutivi, istruzioni e altri testi di carattere normativo, affinché siano conformi alle prescrizioni della legge universale vigente e redatti nella dovuta forma giuridica.

I decreti generali emessi dai Concili plenari o dalle Conferenze episcopali e dalle Strutture gerarchiche orientali sono sottoposti a questo Dicastero da parte del Dicastero competente a concedere la recognitio, per essere esaminati sotto l’aspetto giuridico.

Il Dicastero, su richiesta degli interessati, determina se le leggi e i decreti generali emessi dai legislatori inferiori al Romano Pontefice siano conformi alla legge universale della Chiesa.

Il Dicastero promuove lo studio del Diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali e di altri testi legislativi organizzando riunioni interdicasteriali, convegni e promuovendo associazioni di canonisti internazionali e nazionali.

Il Dicastero pone particolare attenzione alla corretta prassi canonica, cosicché il diritto nella Chiesa sia adeguatamente inteso e correttamente applicato; ugualmente, quando necessario, avverte l’Autorità competente in riferimento al delinearsi di prassi illegittime e offre consigli al riguardo.

[Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium]
 

www.delegumtextibus.va

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ARCHIVIO - PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

  • Interpretationes Authenticae (cfr. Art. 154 Pastor Bonus)
    [Latino]
  • Responsum ad propositum dubium Utrum in can. 1367 CIC (3 luglio 1999)
    [ AAS 91 (1999), 918]
    [Latino]
  • Dichiarazioni
  1. Circa la celebrazione dei Sacramenti da parte dei Sacerdoti che hanno attentato il matrimonio (19 maggio 1997)
    [Italiano, Portoghese, Spagnolo]
  2. Circa l'ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati (24 giugno 2000)
    [Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Tedesco]
  3. Circa la retta applicazione del canone 1382 del Codice di Diritto Canonico (6 giugno 2011)
    [Italiano]
  • Note esplicative
  1. Chiarimenti circa il valore vincolante dell'art. 66 del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (22 ottobre 1994)
    [Italiano]
  2. Assoluzione generale senza previa confessione individuale (8 novembre 1996)
    [Italiano]
  3. Obbligo del Vescovo di risiedere in diocesi (circa il canone 395 CIC) (12 settembre 1996)
    [Italiano]
  4. La partecipazione in modo stabile dei Superiori Religiosi alla Conferenza Episcopale (30 novembre 1996)
    [Italiano]
  5. Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre (24 agosto 1996)
    [Italiano]
  6. Circa i casi in cui la cura pastorale di più parrocchie è affidata ad un solo parroco (13 novembre 1997)
    [Inglese]
  7. La funzione dell’autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici (12 febbraio 2004)
    [Italiano]
  8. Elementi per configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero (12 febbraio 2004)
    [Italiano]
  9. Risposta a 3 questioni circa l’interpretazione della clausola «de consensum partium» del can. 1681 CIC (2 marzo 2005)
    [Italiano]
  10. La natura giuridica e l'estensione della «recognitio» della Santa Sede (28 aprile 2006)
    [Italiano]
  • Decreti circa i ricorsi di legittimità legislativa (cfr. Art. 158 Pastor Bonus)
  1. Circa un ricorso contro le norme diocesane per il fondo sostentamento clero (29 aprile 2000)
    [Inglese]
  2. Circa un ricorso contro un decreto generale che stabilisce un tributo diocesano (8 febbraio 2000)
    [Spagnolo]
  • GIORNATA ACCADEMICA  
    «Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003» (24 gennaio 2003)

Varie

  • L'Eucaristia nell'ordinamento giuridico della Chiesa (12 novembre 2005)
    [Spagnolo]